L.R.
3 agosto 1979, n. 39 (1).
Calendario
venatorio 1979-1980 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 agosto 1979, n. 37, edizione straordinaria.
(2)
L'art. 37, L.R. 30 gennaio 1980, n. 1 ha disposto che il calendario venatorio,
approvato con la presente legge, resta in vigore fino al 31 marzo 1979.
Art.
1
«La
stagione venatoria 1979-80 ha inizio il 18 agosto 1979 e termina il 10 marzo
1980» (3).
Le
specie di selvaggina oggetto di caccia ed i rispettivi periodi sono quelli
indicati all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, salvo gli
eccezionali divieti o riduzioni come di seguito indicato per far fronte alla
particolare riduzione della consistenza faunistica delle specie interessate.
Nel
periodo compreso fra il 18 agosto ed il 2 settembre 1979 la caccia è consentita
solo alle seguenti specie: quaglia: tortora, storno e volpe e donnola, nei
giorni 18, 19 e 26 agosto 1979:
a)
su tutto il territorio regionale da appostamento che deve essere raggiunto e
abbandonato con fucile smontato o scarico o in custodia;
b)
nelle zone non indicate nell'allegato «A» anche in forma vagante con l'ausilio
del cane.
Al
fine di salvaguardare la selvaggina stanziale, dal 3 al 15 settembre 1979
l'esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio della Regione.
Dal
16 settembre al 31 dicembre 1979 l'esercizio venatorio è ammesso alle specie
consentite, su tutto il territorio della Regione, da appostamento o in forma
vagante anche con l'ausilio del cane.
«La
caccia alla coturnice è consentita dal 14 ottobre al 31 dicembre 1979 (4).
Dal
1° gennaio al 31 marzo 1980 la caccia alle specie consentite è ammessa:
a)
su tutto il territorio della Regione da appostamento che deve essere raggiunto
e abbandonato con fucile smontato o scarico o in custodia;
b)
sul territorio della provincia di Perugia anche in forma vagante con l'ausilio
del cane nelle zone non comprese nell'allegato A;
c)
sul territorio della provincia di Terni anche in forma vagante con l'ausilio
del cane dal 1° al 15 gennaio al 31 marzo lungo i sotto elencati fiumi, laghi
naturali e artificiali ad una distanza non superiore a m. 100 dall'argine:
fiumi:
Tevere, Paglia escluso il tratto compreso nella zona di ripopolamento e cattura
«crete del Paglia», Nera, Velino, le due chiuse del Rio Grande;
laghi:
Piediluco, Corbara, nonché le zone paludose comprese nella piana del comune di
Attigliano, zona dell'Orso e nella piana di Fabro e di Monteleone e negli
acquitrini dei laghetti adiacenti i suddetti corsi d'acqua (5).
«Dal
1° al 10 marzo 1980 la caccia è consentita su tutto il territorio della regione
solo da appostamento che deve essere raggiunto e abbandonato con fucile
smontate o scarico o in custodia, e solo alle seguenti specie, colombaccio,
volpe e donnola» (6).
(3)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 4 marzo 1980, n. 15.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 15 ottobre 1979, n. 57.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 15 ottobre 1979, n. 57.
(6)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 15 ottobre 1979, n. 57 e dall'art. 1,
L.R. 4 marzo 1980, n. 15.
Art.
2
Giorni
di caccia.
A
partire dal 16 settembre 1979 e per l'intera stagione venatoria, la caccia è
consentita tre giorni alla settimana: il sabato, la domenica ed il terzo giorno
a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di
lunedì, martedì e venerdì.
Nel
territorio del comune di Assisi il silenzio venatorio è esteso anche ai giorni
del 2, 3 e 4 ottobre 1979.
Art.
3
L'esercizio
venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito specificati e termina al
tramonto:
dal
18 agosto al 2 settembre 1979, dalle ore 5,30 al tramonto;
dal
16 settembre al 30 settembre 1979, dalle ore 6 al tramonto;
dal
1° ottobre al 31 ottobre 1979, dalle ore 5,30 al tramonto;
dal
1° novembre al 30 novembre 1979, dalle ore 6,30 al tramonto;
dal
1° dicembre al 31 dicembre 1979, dalle ore 7 al tramonto;
dal
1° febbraio al 28 febbraio 1980, dalle ore 6,30 al tramonto;
dal
1° marzo al 10 marzo 1980, dalle ore 5,30 al tramonto (7).
(7)
Articolo così sostituito prima dall'art. 2, L.R. 15 ottobre 1979, n. 57 e poi
dall'art. 2, L.R. 4 marzo 1980, n. 15.
Art. 4
Carniere.
Per
ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di caccia di
abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a)
fagiani, starne, pernici rosse, coturnice, lepre comune: 2 capi
complessivamente di cui 1 sola lepre;
b)
ungulati: 1 capo complessivamente;
c)
quaglie e tortore: 10 capi complessivamente; tordi, merli e cesene: 20 capi
complessivamente;
trampolieri
e palmipedi: 5 capi complessivamente; colombacci: 10 capi; beccacce: 5 capi.
Il
numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito
abbattere non può superare le 20 unità.
Art.
5
Addestramento
ai cani.
L'addestramento
e l'allenamento dei cani è consentito, limitatamente alle stoppie ed incolti, con
esclusione comunque dei boschi e boschi cespugliati dal 5 agosto al 13 agosto
esclusivamente nelle zone non comprese nell'allegato A e dal 3 al 14 settembre
1979 su tutto il territorio regionale.
L'addestramento
e l'allenamento dei cani è consentito, comunque, a non meno di 500 metri dalle
riserve di caccia; è vietato nei giorni 18-19-26 agosto 1979.
Art.
6
Tesserino
venatorio.
Per
ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino di cui all'art. 8 della
legge 27 dicembre 1977, n. 968, deve annotare sullo stesso in modo indelebile e
negli spazi all'uopo destinati, la giornata prescelta appena inizia a cacciare
ed il numero dei capi abbattuti.
I
cacciatori non residenti nella regione dell'Umbria per praticare l'esercizio
venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del
presente articolo, rilasciato dalla Regione di residenza.
Art.
7
Appostamenti.
La
caccia da appostamento può essere esercitata ad una distanza non inferiore a:
mt.
200 dalle zone di ripopolamento e cattura e dalle oasi;
mt.
100 dalle riserve di caccia.
Ai
sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la caccia da
appostamento non può essere esercitata a meno di 1000 mt. dai valichi faunisti
indicati nell'allegato B.
(8).
Negli
appostamenti destinati alla caccia ai colombacci ed acquatici devono essere
usati solamente gli idonei richiami e zimbelli per la caccia specifica.
È
proibita la caccia in botte.
(8)
Comma derogato dall'art. 3, L.R. 15 ottobre 1979, n. 57.
Art.
8
Le
amministrazioni provinciali di Perugia e Terni provvedono, ai sensi della legge
regionale 11 maggio 1979, n. 21, alla pubblicazione del calendario venatorio in
conformità alla presente legge, ed alla stampa e distribuzione dei tesserini
per l'esercizio venatorio per la stagione in corso ai sensi della legge
regionale n. 2 dell'11 gennaio 1979.
Art.
9
Dal
1° gennaio al 31 marzo 1980 nelle zone di cui all'allegato A la caccia alla
volpe in forma vagante e con l'ausilio del cane è consentita solo in battuta
preventivamente autorizzata dalla rispettiva amministrazione provinciale.
Dal
1° gennaio al 31 gennaio 1980, ai soli fini della caccia al cinghiale,
l'esercizio venatorio in forma vagante e con l'ausilio del cane è consentito
anche nelle zone di cui all'allegato C.
(9).
(9)
Comma abrogato dall'art. 4, L.R. 15 ottobre 1979, n. 57.
Art.
10
Tutto
quanto previsto dalla presente legge si estende alle riserve di caccia.
Art.
11
Per
tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente
normativa.
Art.
12
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della
Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Allegato
«A»
Zone
in cui è vietato l'esercizio della caccia vagante e con l'ausilio del cane dal
18 agosto al 15 settembre 1979 e dal 1° gennaio al 31 marzo 1979
Provincia
di Perugia
1)
Perugia - Tuoro - Umbertide:
Strada
75/bis da Olmo - Magione - Passignano - Tuoro - Lisciano Niccone - Reschio - La
Mita - Niccone - Umbertide - Badia - S. Giovanni del Pantano - Strada Nuova -
Ascagnano - La Bruna - Bagnara - Ponte del Tevere - Sponda destra del Tevere -
Ponte Pattoli - Strada provinciale - Ponte Pattoli - Ponte Felcino - Ponte Rio
- Perugia - Ponte D'Oddi - S. Marco - Cenerente - Colle Umberto - Martignana -
Bivio Pieve del Vescovo - Migiana di Monte Malbe - Bivio Corciano - Olmo.
2)
Citerna - Città di Castello - Niccone:
Da
confine provincia - Strada S. Leo - Pistrino - Vingone - Città di Castello - S.
Secondo - Trestina - Bivio Lugnano - Lugnano - Bonsciano - Nestore - Monte
Castelli - Niccone - La Mita - a confine provincia.
3)
S. Giustino - Città di Castello - Pietralunga:
Da
confine provincia - S. Giustino - Pitigliano - Lama - Badiali - Titta - Strada
Vitellesca - Apecchiese - Bivio Strda 257 - Città di Castello - S. Lucia -
Promano - Bivio Mantone - Cimitero di Montone - S. Maria di sette - Carpini -
Pietralunga - Strada prov.le Cagli - fino a confine provincia.
4)
Umbertide - Gubbio:
Umbertine
- S. Maria di sette - Carpini - S. Faustino - Monte Civitello - Bivio
Pietralunga - Mocaina - Nerbisci - S. Martino in Colle - Villa Fassia - Mengara
- Scritto - Casacce - Colombella - Bosco - Casa del Diavolo - Pierantonio -
Umbertide.
5)
Gubbio - Scheggia - Pietralunga:
Scheggia
- Fiume Chiasciolo - Fiume Chiascio - fino alla strada Statale 219 - Padule -
Gubbio - Mocaiana - Pietralunga - Strada Pietralunga - Cagli - Pian di Serra -
Caileto - Caicambucci - S. Bartolomeo - Strada Statale 452 della Contessa -
Confine provincia - Scheggia.
6)
Scheggia - Gualdo Tadino - Nocera Umbra:
Strada
statale 3 Flaminia da confine provincia a Scheggia - Costacciaro - Sigillo -
Osteria del Gatto - Gualdo Tadino - Gaifana - Nocera Umbra - S. Giovenale -
Aggi Bagnara - Confine provincia.
7)
Assisi - Valfabbrica - Gualdo Tadino - Nocera Umbra - Spello:
Bastia
Umbra - S. Maria degli Angeli - Rivotorto - Passaggio di Assisi - Spello -
Ponte Centesimo - Valtopina - Nocera Umbra - Ponte Parrano - Parrano - Isola -
Strada provinciale - Bivio S. Lorenzo - Busche - Rosina - Cerqueto - Borgo
Nuovo - Bivio strada provinciale Branca - Padule - Strada prov.le Casa Castalda
fino al torrente Saonda - Torrente Saonda fino a torrente Aquina - Ponte d'Assi
- Mengara - Scritto - Casacce - Colombella - Aiole - Pianello - Petrignano di
Assisi - Bastia Umbra.
8)
Città della Pieve - Castiglione del Lago - Magione:
Da
confine provincia a Borghetto - Sponda lago Trasimeno da Borghetto a
Castiglione del Lago - S. Arcangelo - S. Savino - S. Feliciano - Monte del Lago
- Torricella - Magione - Montesperello - Montemelino - Vallupina - Solomeo -
Strada 220 da Bivio Solomeo a Tavernelle - Piegaro - Città della
Pieve
- confine provincia.
9)
Marsciano - Piegaro:
Confine
provincia - Città della Pieve - Piegaro - Tavernelle - Castiglione della Valle
- S. Biagio della Valle - Pila - S. Martino in Colle - S. Nicolò di Celle -
Marsciano - Fratta Todina - Montemolino - Cecanibbi - Pian S. Martino -
Canonica - Doglio - confine provincia fino a Città della Pieve.
10)
Bastia Umbra - Cannara - Bevagna - Montefalco - Gualdo Cattaneo - Deruta:
Dal
Bivio di Collestrada sito sulla Statale 75 Bis, per la strada comunale per S.
Egidio e da questa per la strada dell'aeroporto fino a Petrignano e dal fiume
Chiascio, da questo scendendo per la sponda destra fino a toccare la frazione
di Bastiola e da quetsa per Bastia Umbra riprendendo poi la Statale 75 bis fino
a ricongiungersi con il Bivio di Collestrada - S. Maria degli Angeli -
Rivotorto - Bivio Castelnuovo - Cannara - Cannara Cantalupo - Capro - Bevagna -
Strada Briziarelli - Torre di Montefalco - Fabbri - S. Luca - Mercatello -
Cortignano - Bivio Casale - Casale - Strada 316 bivio Gualdo Cattaneo - Strada
del Puglia fino a Bivio E7 - Ripabianca - Casalina - Deruta - Ponte Nuovo -
Torgiano - Ponte S. Giovanni.
11)
Massa Martana - Collazzone - Giano dell'Umbria - Castel Ritaldi:
Massa
Martana - Cimacolle - Colvalenza - Superstrada E 7 fino a Collepepe - Strada
del Puglia fino a Bastardo - Mercatello - Bruna di Castel Ritaldi - Terzo la
Pieve - Montemartano - Terzo S. Severo - Ocenelli - Strada statale 418 confine
provincia - Mezzanelli - Colpetrazzo - Massa Martana.
12)
Vallo di Nera - Cascia:
Borgo
Cerreto - Sellano - Postignano - Agliano - Nuova Spina - Bivio Acera - Oriolo -
Bazzano - Grotti - Piedipaterno - S. Anatolia di Narco - Scheggino - Ceselli -
Monte S. Vito - Strada Campo foglio - Forchetta D'Usigni - Monteleone - Ruscio
- Trivio - Casali di Atine - Ocosce - Cascia - Valdonica - Castel S. Giovanni -
Opagna - Civita - Forca di Civita - Savelli - Piediripa - Avendita -
Colforcella - Cascia - S. Anatolia di Cascia - Casa cantoniera strada Poggio I
Caso - Strada Campovergine - Rocchetta - Borgo Cerreto.
13)
Norcia - Preci:
Norcia
- Serravalle - Triponzo - Belforte - Ponte Chiusita - Cervara - Saccovescio -
Borgo Preci - Piedivalle - Campi - Forca di Ancarano - Castelluccio - Strada
Forche Canapine - Forca S. Croce - S. Scolastica - Norcia.
14)
Foligno - Trevi - Campello - Nocera:
Borgo
Trevi - Pissignano - Campello - Pettino - Commoro - I Molini - Orsano -
Rasiglia - Serrone - Bivio Pian di Ricciano - Seggio - Costa di Arvello -
Cassignano - Sorifa - S. Giovenale - Nocera - Valtopina - Bivio Flaminia -
Foligno - Borgo Trevi.
15)
Todi:
Dal
confine provincia di Terni loc. Osteriaccia - S.S. Todi - Baschi - Incrocio
strada provinciale - Strada provinciale fino all'incrocio strada provinciale -
Todi - Montecchio fino a raggiungere il ponte sul torrente Clingeno - Strada S.
Orivetana - fino al centro abitato di Canonica - Strada della Pizzichina - Pian
di S. Martino - Strada Comunale per Cecanibbi fino a Cecanibbi Castello - dal
Castello di Cecanibbi - Strada comunale - Confine comune di Montecastello Vibio
- Fiume Tevere - S.S. E 7 - Dal confine del comune di COllazzone - S.S E 7 -
Fraz. Ripaioli - Ilci - Pian di Porto - Cacciano - Frontignano - Loreto -
Lorgnano - Duesanti - Petroro - Monticello S. Damiano - Figareto - Chioano -
Torrececcona - Collevalenza - Rosceto - Dal centro abitato di Todi - Fiume
Tevere - Torrente Naia - Strada provinciale per Montenero fino al confine
provincia di Terni - dal centro di Ponte Rio di Todi - S.S. E 7 - Confine
provincia di Terni.
Provincia
di Terni
Zona
n. 1:
Interessa
parte del territorio dei comuni di Orvieto, Ficulle, Fabro, Monteleone,
Montegabbione e S. Venanzo.
È
delimitata:
ad
ovest, dalla strada statale Umbro Casentinese dal Ponte dell'Adunata presso
Orvieto al confine di provincia dopo Monteleone;
a
nord, dal confine di provincia con Perugia a partire dalla strada statale Umbro
Casentinese fino alla strada comune per Greppolischieto;
ad
est, dalla strada comunale per Greppolischieto fino a Montegiove, dalla strada
provinciale Pomellese da Montegiove al bivio con la statale Marscianese, dalla
statale Marscianese fino a Colonnetta di Prodo, dalla strada statale
Orvieto-Todi a partire da Colonnetta di Prodo fino al ponte dell'Adunata presso
Orvieto.
Zona
n. 2:
Interessa
parte del territorio dei comuni di Orvieto, Castelgiorgio, Castel Viscardo e
Allerona.
È
delimitata:
a
nord-est dalla ferrovia Roma-Firenze dalla stazione di Orvieto alla stazione di
Allerona;
a
nord dalla strada provinciale di Allerona-Allerona scalo, dalla stazione
ferroviaria fino al monte sul fosso Rivarcale, dalla strada provinciale Val di
Paglia a partire dal Ponte Rivarcale fino al ponte sul fosso Fossatello,
(confine territoriale di provincia con Viterbo);
a
sud-est è delimitata dal torrente Paglia fino sotto l'abitato di Torre Alfina;
ad
ovest è delimitata dalla strada comunale delle Cave a partire dal Paglia fino
alla provinciale di Castel Giorgio-Castel Viscardo;
a
sud dalla provinciale di Viceno e dalla comunale di Benano a partire dalla
provinciale di Castel Giorgio-Castel Viscardo-Bivio Viceno fino all'incrocio
fra i fossi del Citerno e del Romealla, fino ai limiti della riserva al Passo
Nuovo, costeggia a sud la riserva stessa fino al podere Monte Tigno e risale la
mulattiera per Sugano;
ad
est è delimitata dalla strada comunale Sugano - Canonica fino al bivio con la
S.S. Umbro Casentinese;
a
sud-est, dalla strada Umbro-Casentinese, dalla provinciale dell'Arcone e
Bagnorese, a partire dal bivio con la strada comunale di Sugano fino alla
stazione ferroviaria di Orvieto;
a
sud, è delimitata dalla statale Maremmana da Castelgiorgio al bivio con la
statale Umbro-Casentinese;
a
sud-est, dalla statale Umbro-Casentinese, dalla provinciale dell'Arcone e
Bagnorese, a partire dal bivio con la statale Maremmana fino alla stazione
ferroviaria di Orvieto.
Zona
n. 3:
Interessa
parte del territorio dei comuni di Baschi e di Montecchio.
È
delimitata:
a
nord-est, dalla strada statale Amerina e dalla strada statale Todi-Baschi a
partire da Baschi fino al bivio per Corbara e prosegue fino al confine con
Perugia in località Osteriaccia;
a
nord-ovest, dal confine territoriale di provincia a partire dalla località
Osteriaccia fino a raggiungere la strada provinciale Montecchio per Todi presso
il ponte sul fosso Clingeno;
a
sud-est, dalla provinciale Montecchio per Todi, dal ponte sul fosso Clingeno al
centro abitato di Montecchio;
a
sud, della strada provinciale di S. Bartolomeo a partire da Montecchio fino a
Baschi.
Zona
n. 4:
Interessa
parte del territorio dei comuni di Guardea, Alviano e Lugnano.
È
delimitata:
a
est dalla statale Amerina da Lugnano a Guardea;
a
nord, dalla provinciale di Mezzeria, da Guardea al bivio con la provinciale
Teverina;
ad
ovest, dalla strada provinciale Teverina fino ad Alviano scalo e dalla
provinciale Alviano scalo-Attigliano fino al confine fra i comuni di Alviano e
Lugnano;
a
sud, da detto confine lungo la strada comunale delle Morre e la provinciale
Lugnano-Attigliano fino al bivio con la statale Amerina.
Zona
n. 5:
Interessa
parte del territorio dei comuni di Narni, Otricoli e Calvi.
È
delimitata:
ad
est, dalla strada provinciale Calvese, da Calvi al bivio con la statale
Flaminia. Dalla strada statale Flaminia e dalla strada statale Tiberina a
partire dal bivio per Calvi, Ponte S. Guinaro fino al bivio con la strada
statale Ortana;
a
nord, dalla strada statale Ortana fino al lago artificiale di San Liberato;
a
sud-ovest, dalla sponda sinistra del lago omonimo e strada campestre per
Guadamello;
a
sud, dalla strada comunale di Guadamello fino al bivio con la statale Flaminia,
poi dalla statale Flaminia, dal bivio per Guadamello fino ad Otricoli. Sempre a
sud dalla strada provinciale dei Piloni da Otricoli a Calvi.
Zona
n. 6:
Interessa
parte dei comuni di Narni e Terni.
È
delimitata:
a
nord, dalla strada statale Flaminia, dal ponte dell'Aia al bivio con la
comunale per Fiaiola;
a
sud-ovest, dalla strada provinciale dell'Aia e dalla sponda in destra del lago
artificiale omonimo, a partire dalla statale per Cantalugo «bivio Vasciano»
fino al ponte dell'Aia;
a
nord-est, dalla strada comunale di Fiaiola e dalla provinciale Collescipolana,
a partire dal bivio con la Flaminia fino al bivio con la statale per Cantalupo;
ad
est, dalla statale per Cantalupo, dal bivio della Collescipolana fino al bivio,
per Vasciano.
Zona
n. 7:
Interessa
i comuni di Terni, Montefranco, e Ferentillo.
È
delimitata:
a
nord-ovest, dalla strada statale Flaminia a partire da Terni, prosegue per S.
Carlo, fino al bivio con la provinciale di Montefranco; prosegue ancora lungo
il confine territoriale di provincia fino a raggiungere la strada statale Valnerina
nei pressi di Terria;
a
sud, dalla strada statale Valnerina dal confine di provincia presso Terni, fino
a Terni con il bivio della Flaminia per Borgo Rivo.
Allegato
«B»
Valichi
faunistici
Provincia
di Perugia
1)
Comune di Assisi
Monte
More (Le Veglie)
2)
Comune di Bevagna
Aia
Leonello
3)
Comune di Bettona
Cinque
Cerri;
4)
Comune di Campello
Cimitero
Spina Vecchia;
5)
Comune di Cascia
Campo
Vergine - Forca Chiavano - Monte Sassatelli (Forca Cupaco);
6)
Comune di Città di Castello
Focaccia
(fraz. Rutina) - Marignolle - Val di Salceto - Monte Fumo (Croce Fumo Bocca
Seriola) - Prati (Crinale) - Rote;
7)
Comune di Costacciaro
Pian
dei Spilli - Pian dal Monte;
8)
Comune di Foligno
Arvello
Valmarina - Casale Passo delle Palombe - Cupigliolo - Volperino Popola -
Cassignano - Monte di Annifo e S. Maria - Cancelli - Monte di Palarne - Seggio
di S. Matteo - Monte di Bari e Franca;
9)
Comune di Fossato di Vico
Serretta
di Fossato - Sasso Filetta - Burello Poggio della Croce - Pianacci Fossato e
Gualdo;
10)
Comune di Giano dell'Umbria
Scarcamonti
- Sella Fossa - Pozzo della Neve;
11)
Comune di Galdo Tadino
Voc.
Valnare di Gualdo Tadino - Bocca di Valsorda;
12)
Comune di Gubbio
Mengara
Val di Chiascio - Serra di Burano il Barco (una cresta di monti con
avvallamenti) - Madonna della Cima - Goregge - Castiglione Altobrando -
Caresto;
13)
Comune di Lisciano Niccone
Rifalcio
voc. Gasperini, Tiravento voc. Gasperini - I Cancelli voc. Castiglione - Villa
Croce, Villa Corgna e Ranchicchi;
14)
Comune di Monte S. Maria Tiberina
Scopertino
(Col De Fabbri) - Lo Spino;
15)
Coomune di Montone
Madonna
della Croce;
16)
Comun edi Nocera Umbra
Passo
di Acero (Colle Grugnoletta) - Passo Cornello - Carosina - Colle Croce - Costa
a Lato (Merlana) - Passo Termine e Pratarelle;
17)
Comune di Norcia
Forca
di Ancarano - Forca di Croce - Ospedaletto di Norcia;
18)
Comune di Paciano
Incisa
a sud di Paciano
19)
Comune di Panicale
I
Montali della Chiesa al voc. Casino - Marzolana;
20)
Comune di Passignano
Est
di Castel Rigone voc. I Loti Bonceceri - Loc. Tregine - Poggio Bandito - Colle
Castelluccio;
21)
Comune di Perugia
Civitelle
(Rabatta);
22)
Comune di Poggiodomo
Forchetta
di Usigni;
23)
Comune di Preci
Casali
di Montebufo - Forca di Forzivo - Forca di Acquali;
24)
Comune di Pietralunga
Castelfranco
- Dei Terzi (voc. Lame);
25)
Comune di S. Giustino
Bocca
Trabaria e Puntone - Macinelle - Sodi di Valdisole - Casciara - Boccatoia -
Coppi - Passo delle Vacche;
26)
Comune di Scheggia
Pian
d'Ortiga (Alcatria);
27)
Comune di Sellano
Solo
- Sedri (Valle di Val Sedrino) - Piaggia (fra S. Giovanni e Renaro);
28)
Comune di Sigillo
Monte
Cucco (Val di Ranco) Pian di Monte;
29)
Comune di Spello
Calpernieri
Colle Morico;
30)
Comune di Spoleto
San
Severo voc. Fuga - Castelmonte voc. Gineprone - Vallocchia voc. Fontaccia -
Forca di Bazzano - Forca delle Gese - San Severo voc. Aia Mattiacci - Torre
Mandrelle - Acquaiura;
31)
Comune di Tuoro
Crete
a confine di Lisciano Niccone (Gosparini) - Monte Gualandro fino al Valico
Castelnuovo (ambedue compresi);
32)
Comune di Umbertide
Sant'Anna;
33)
Comune di Valfabbrica
Colle
S. Martino - Casapuntata (fr. Poggio Morico);
34)
Comune di Vallo di Nera
Meggiana
voc. Forca;
35)
Comune di Valtopina
S.
Cristina - Monte Pelato - Casa Tommaso - Vallemare.
Provincia
di Terni
1)
Comune di Avigliano Umbro
Forca
S. Restituta;
2)
Comune di Guardea
Femmina
Morta - Pian Piloni;
3)
Comune di Montecchio
Tramonti;
4)
Comune di Polino
Forcella
Pozzo del Persico;
5)
Comune di Stroncone
Forchetta;
6)
Comune di Terni
Forca
di Valle Noce.
Allegato
«C»
La
caccia al cinghiale è consentita in forma vagante e con l'ausilio del cane dal
1° al 31 gennaio 1980 nei territori seguenti:
Provincia
di Perugia
1)
Tuoro - Lisciano Niccone - Preggio:
Tuoro
- Lisciano Niccone - Resciho - Preggio - Castel Rigone - Tregine - Passignano -
Tuoro.
2)
Monte S. Maria Tiberina - S. Leo Bastia:
Da
confine provincia - Lippiano - Monte S. Maria Tiberina - Marcignano - S.
Martino - Pereto - Petrelle - S. Pietro a Monte - La Mita - confine provincia.
3)
Bocca Trabaria - da confine provincia - strada Abbadiaccia - Incrocio strada
73/bis:
Passano
- Cantone - Botina - Abbazia - confine prov.
4)
Scheggia - Fossato:
Da
confine provincia strada statale 3 - Scheggia - Costacciaro - Sigillo - Osteria
del Gatto - Fossato - confine provincia.
5)
Città della Pieve - Paciano - Piegaro:
Città
della Pieve - Moiano - Paciano - Panicale - Tavernelle - Collebaldo - Cibottola
- Mercatello - Migliano e confine provincia - da Migliano a Città della Pieve.
6)
Deruga - Bettona - Gualdo Cattaneo:
Deruga
- Ponte Nuovo - Bettona - Cantalupo - Bevagna - Gualdo Cattaneo - strada
provinciale del Puglia - Ripabianca - Deruta.
Provincia
di Terni
Zona
n. 1:
Interessa
parte del territorio dei comuni di Orvieto, Ficulle, Fabro, Monteleone,
Montegabbione e S. Venanzo.
È
delimitata:
ad
ovest, dalla strada statale Umbro Casentinese dal Ponte dell'Adunata presso
Orvieto al confine di provincia dopo Monteleone;
a
nord, dal confine di provincia con Perugia a partire dalla strada statale Umbro
Casentinese fino alla strada comune per Greppolischieto;
ad
est, dalla strada comunale per Greppolischieto fino a Montegiove, dalla strada
provinciale Pomellese da Montegiove al bivio con la statale Marscianese, dalla
statale Marscianese fino a Colonnetta di Prodo, dalla strada statale
Orvieto-Todi a partire da Colonnetta di Prodo fino al ponte dell'Adunata presso
Orvieto.
Zona
n. 2:
Interessa
parte del territorio dei comuni di Baschi e di Montecchio.
È
delimitata:
a
nord-est, dalla strada statale Amerina e dalla strada statale Todi-Baschi a
partire da Baschi fino al bivio per Corbara e prosegue fino al confine con
Perugia in località Osteriaccia;
a
nord-ovest, dal confine territoriale di provincia a partire dalla località
Osteriaccia fino a raggiungere la strada provinciale Montecchio per Todi presso
il ponte sul fosso Clingeno;
a
sud-est, dalla provinciale Montecchio per Todi, dal ponte sul fosso Clingeno al
centro abitato di Montecchio;
a
sud, della strada provinciale di S. Bartolomeo a partire da Montecchio fino a
Baschi.