L.R. 3 agosto 1979, n. 42 (1).

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 agosto 1979, n. 38.

 

 

Art. 1

 

Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9, è prorogato di tre mesi.

 

 

Art. 2

 

 (2).

 (3).

 

 

 

(2) Sostituisce il quarto comma dell'art. 11, L.R. 22 gennaio 1979, n. 9.

(3) Aggiunge tre commi in calce all'art. 11, L.R. 22 gennaio 1979, n. 9.