L.R.
3 agosto 1979, n. 42 (1).
Modifiche
ed integrazioni della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 agosto 1979, n. 38.
Art.
1
Il
termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge
regionale 22 gennaio 1979, n. 9, è prorogato di tre mesi.
Art.
2
(2).
(3).
(2)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 11, L.R. 22 gennaio 1979, n. 9.
(3)
Aggiunge tre commi in calce all'art. 11, L.R. 22 gennaio 1979, n. 9.