L.R.
14 agosto 1979, n. 43 (1).
Interventi
finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto
di persone (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 agosto 1979, n. 40.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 26 maggio 1980, n. 53.
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. o), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Contributi
a favore di imprese.
[Allo
scopo di contribuire per l'anno 1978 alle spese di gestione degli autoservizi
pubblici di linea ordinari per il trasporto di persone in concessione a
imprenditori è autorizzata la spesa di lire 130.000.000.
Allo
stesso titolo di cui al comma precedente è autorizzata per l'anno 1979 la spesa
di lire 150.000.000.
I
contributi di cui agli anni anzidetti vengono erogati:
a)
per l'esercizio di autolinee in base ad atti di concessione della Regione
Umbria, limitatamente alle percorrenze svolte nel territorio regionale;
b)
per l'esercizio di autolinee in base ad atti di concessione delle regioni
Lazio, Marche e Toscana, limitatamente alle percorrenze svolte nell'ambito del
territorio regionale umbro.
I
contributi d'esercizio di cui al presente articolo possono essere erogati anche
a favore dei Consorzi e delle aziende di trasporto pubblico che non abbiano
beneficiato del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio
1979, n. 3 e della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
Sono
esclusi dalle provvidenze anzidette:
1)
le autolinee che abbiano beneficiato di sovvenzioni, contributi e sussidi;
2)
le autolinee di cui alla precedente lettera b), che abbiano beneficiato degli
interventi finanziari da parte di altre Regioni anche per le percorrenze nel
territorio umbro;
3)
le autolinee stagionali e quelle di gran turismo;
4)
le autolinee in concessione all'I.N.T. - Istituto nazionale trasporti - anche
per le percorrenze che interessano il territorio regionale umbro] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Contributi
a favore della C.A.T.
[Allo
scopo di contribuire per l'anno 1979 alle spese di gestione delle autolinee in
concessione alla Compagnia autolinee tiberine - C.A.T. - Società a capitale
pubblico con sede in Sansepolcro, è autorizzata la spesa di lire 120.000.000.
Detto
contributo viene erogato a favore della società di cui al comma precedente:
-
per le autolinee attribuite alla competenza concessionale della Regione Umbria,
limitatamente alle percorrenze svolte nel territorio regionale;
-
per le autolinee attribuite alla competenza concessionale della Regione
Toscana, limitatamente alle percorrenze svolte nell'ambito del territorio
regionale umbro] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Condizioni
per l'ammissibilità ai contributi.
[I
contributi di cui alla presente legge sono destinati ad assicurare la
prosecuzione degli autoservizi pubblici e possono essere accordati alle imprese
che all'atto della liquidazione siano legittimamente esercenti delle autolinee
per le quali è previsto l'intervento finanziario.
Sono
escluse dai contributi le imprese che non abbiano assicurato il normale
servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Delega
alle province per l'erogazione dei contributi.
[L'assegnazione
dei contributi di cui al precedente art. 1 è delegata alle province di Perugia
e di Terni tra le quali i fondi saranno ripartiti con decreto del Presidente
della Giunta regionale in base alle percorrenze svolte dalle autolinee negli
anni a cui si riferiscono gli interventi finanziari.
Le
province stabiliscono i termini e le modalità per la presentazione delle
domande e la documentazione da allegare alle medesime.
Le
province delegate, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre
1971, n. 889, assegnano i contributi predetti tenendo conto della percorrenza
svolta dalle autolinee nei singoli anni e della socialità del servizio
assicurato.
La
liquidazione dei contributi d'esercizio deve avvenire a consuntivo.
La
misura del contributo da erogare per i singoli anni viene stabilita previa
verifica del disavanzo di esercizio ed in ogni caso non può essere superiore al
disavanzo stesso.
L'assegnazione
dei contributi di cui al precedente art. 2 è delegata alla Provincia di
Perugia, a cui i fondi saranno attribuiti con decreto del Presidente della
Giunta I fondi destinati alla C.A.T. possono essere erogati dopo l'accertamento
delle condizioni di cui all'art. 3 ed al terzo comma del presente articolo]
(7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Criterio
di esercizio delle funzioni delegate.
[Le
funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni
delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità agli obiettivi
del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.
Qualora
le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la
Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine,
si sostituisce nel compimento degli atti] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Finanziamento
della spesa.
[L'onere
complessivo di L. 400.000.000 per gli interventi previsti dalla presente legge
sarà imputato al cap. 3131 (tit. I - sezione 9 - rubrica 35 - categ. 5 - tipo
2.1 - settore 19), di nuova istituzione nel bilancio di previsione per l'anno
1979, denominato: «Interventi finanziari a favore di imprese esercenti
autolinee pubbliche per il trasporto di persone» e ad esso si farà fronte con
quota della disponibilità al cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio
suddetto n. d'ordine 3).
(9).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (10).
(9)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.