L.R. 14 agosto 1979, n. 43 (1).

Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 agosto 1979, n. 40.

(2) Vedi, anche, la L.R. 26 maggio 1980, n. 53.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Contributi a favore di imprese.

 

[Allo scopo di contribuire per l'anno 1978 alle spese di gestione degli autoservizi pubblici di linea ordinari per il trasporto di persone in concessione a imprenditori è autorizzata la spesa di lire 130.000.000.

Allo stesso titolo di cui al comma precedente è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 150.000.000.

I contributi di cui agli anni anzidetti vengono erogati:

a) per l'esercizio di autolinee in base ad atti di concessione della Regione Umbria, limitatamente alle percorrenze svolte nel territorio regionale;

b) per l'esercizio di autolinee in base ad atti di concessione delle regioni Lazio, Marche e Toscana, limitatamente alle percorrenze svolte nell'ambito del territorio regionale umbro.

I contributi d'esercizio di cui al presente articolo possono essere erogati anche a favore dei Consorzi e delle aziende di trasporto pubblico che non abbiano beneficiato del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 e della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Sono esclusi dalle provvidenze anzidette:

1) le autolinee che abbiano beneficiato di sovvenzioni, contributi e sussidi;

2) le autolinee di cui alla precedente lettera b), che abbiano beneficiato degli interventi finanziari da parte di altre Regioni anche per le percorrenze nel territorio umbro;

3) le autolinee stagionali e quelle di gran turismo;

4) le autolinee in concessione all'I.N.T. - Istituto nazionale trasporti - anche per le percorrenze che interessano il territorio regionale umbro] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

 

Art. 2

Contributi a favore della C.A.T.

 

[Allo scopo di contribuire per l'anno 1979 alle spese di gestione delle autolinee in concessione alla Compagnia autolinee tiberine - C.A.T. - Società a capitale pubblico con sede in Sansepolcro, è autorizzata la spesa di lire 120.000.000.

Detto contributo viene erogato a favore della società di cui al comma precedente:

- per le autolinee attribuite alla competenza concessionale della Regione Umbria, limitatamente alle percorrenze svolte nel territorio regionale;

- per le autolinee attribuite alla competenza concessionale della Regione Toscana, limitatamente alle percorrenze svolte nell'ambito del territorio regionale umbro] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

 

Art. 3

Condizioni per l'ammissibilità ai contributi.

 

[I contributi di cui alla presente legge sono destinati ad assicurare la prosecuzione degli autoservizi pubblici e possono essere accordati alle imprese che all'atto della liquidazione siano legittimamente esercenti delle autolinee per le quali è previsto l'intervento finanziario.

Sono escluse dai contributi le imprese che non abbiano assicurato il normale servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

 

Art. 4

Delega alle province per l'erogazione dei contributi.

 

[L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 1 è delegata alle province di Perugia e di Terni tra le quali i fondi saranno ripartiti con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle percorrenze svolte dalle autolinee negli anni a cui si riferiscono gli interventi finanziari.

Le province stabiliscono i termini e le modalità per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle medesime.

Le province delegate, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, assegnano i contributi predetti tenendo conto della percorrenza svolta dalle autolinee nei singoli anni e della socialità del servizio assicurato.

La liquidazione dei contributi d'esercizio deve avvenire a consuntivo.

La misura del contributo da erogare per i singoli anni viene stabilita previa verifica del disavanzo di esercizio ed in ogni caso non può essere superiore al disavanzo stesso.

L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 2 è delegata alla Provincia di Perugia, a cui i fondi saranno attribuiti con decreto del Presidente della Giunta I fondi destinati alla C.A.T. possono essere erogati dopo l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 3 ed al terzo comma del presente articolo] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

 

Art. 5

Criterio di esercizio delle funzioni delegate.

 

[Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

 

Art. 6

Finanziamento della spesa.

 

[L'onere complessivo di L. 400.000.000 per gli interventi previsti dalla presente legge sarà imputato al cap. 3131 (tit. I - sezione 9 - rubrica 35 - categ. 5 - tipo 2.1 - settore 19), di nuova istituzione nel bilancio di previsione per l'anno 1979, denominato: «Interventi finanziari a favore di imprese esercenti autolinee pubbliche per il trasporto di persone» e ad esso si farà fronte con quota della disponibilità al cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio suddetto n. d'ordine 3).

 (9).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (10).

 

 

 

(9) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.