L.R. 17 agosto 1979, n. 44 (1).

Normativa servizi pubblici di trasporto regionale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 agosto 1979, n. 40.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Norme programmatiche

 

Art. 1

Finalità.

 

[La Regione riconosce al sistema dei trasporti e delle relative infrastrutture il carattere di servizio sociale e di strumento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale, dal piano di sviluppo regionale e dal piano urbanistico territoriale.

La Regione afferma la necessità di una pianificazione del trasporto di linea di persone e di cose, con qualunque mezzo avvenga, integrato tra servizi extra urbani di linea, urbani, scolastici e le infrastrutture stradali, ferroviarie, lacuali ed aeroportuali.

La Regione, attraverso il decentramento delle funzioni e delle competenze proprie e delegate, promuove lo sviluppo della programmazione dei servizi da parte delle assemblee elettive per le Comunità amministrate.] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 2

Livelli di comunicazione.

 

[La Regione regola i livelli di comunicazione di propria competenza considerando i vari modi di trasporto collettivo ed individuale, la rete ed i servizi viari e ferroviari, nonché i servizi lacuali ed aeroportuali, quali elementi di un sistema unitario.] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 3

Programmazione e gestione.

 

[La Regione riconosce nella distinzione tra il ruolo programmatico e quello gestionale la forma più valida per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1. Riconosce nella programmazione degli investimenti e dei servizi lo strumento per adeguare il sistema dei trasporti alle necessità e finalità sociali; riconosce il principio del controllo pubblico della gestione secondo criteri di efficienza economica. La gestione deve essere ispirata al criterio dell'autosufficienza. Sono previsti contributi per la copertura dei costi sociali del servizio.

Gli interventi finanziari di sostegno sono commisurati al fine di stimolare tale efficienza.

I contributi regionali sono ancorati a criteri di controllo della gestione basati su flussi informativi costanti tra il livello programmatorio, amministrativo e gestionale. I controlli sugli enti rappresentativi sono rivolti al complesso delle attività, ai risultati ed ai bilanci, non ai singoli atti di gestione.] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Pianificazione regionale

 

Art. 4

Compiti della Regione.

 

[Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 1 il Consiglio regionale:

a) approva il piano regionale dei trasporti, su proposta della Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi di politica nazionale e del piano nazionale dei trasporti, secondo le indicazioni e quale specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo, in stretta integrazione con gli obiettivi del piano urbanistico territoriale e come indirizzo per i singoli piani di trasporto di bacino;

b) provvede all'approvazione dei piani di trasporto di bacino ed alla erogazione dei contributi regionali.]

(6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 5

Contenuti del piano regionale dei trasporti.

 

[Il piano regionale dei trasporti, di durata quinquennale, è uno strumento dinamico di indicazione della politica regionale nel settore.

Il piano contiene:

1) le indicazioni degli obiettivi e delle linee generali per l'assetto della rete e dei servizi regionali di trasporto, anche in relazione alla rete delle comunicazioni interregionali e nazionali e le previsioni delle necessarie forme di coordinamento tra i diversi modi di trasporto, in armonia con la programmazione nazionale;

2) i riferimenti, le indicazioni e gli strumenti per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino, per il controllo della loro attuazione nel quadro del sistema informativo regionale;

3) le indicazioni volte a favorire il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi finanziari tra i vari soggetti erogatori di finanziamento per i servizi di trasporto;

4) i criteri per l'assegnazione dei contributi regionali, in stretta relazione con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, e per la ripartizione dei contributi regionali di esercizio e di investimento;

5) gli indirizzi generali di politica tariffaria;

6) la formulazione di bilanci tipo per tutte le aziende operanti nel territorio regionale, ai fini di una agevole comparazione delle risultanze e dell'evidenziamento analitico dei costi e dei ricavi, nonché un prospetto riassuntivo tipo per le aziende private a carattere artigianale;

7) i criteri di gestione ed i parametri di efficienza delle Aziende di trasporto;

8) i criteri da adottarsi nella valutazione delle varie poste di bilancio.] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 6

Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e suoi compiti.

 

 (8).

 

(8) Articolo prima modificato dall'articolo unico, L.R. 26 maggio 1980, n. 56, e poi abrogato dall'art. 16 della L.R. 13 marzo 1995, n. 10.

 

 

Art. 7

Unità territoriali di programmazione.

 

Il territorio regionale viene suddiviso in unità territoriali di programmazione dei trasporti, denominate bacini di traffico:

Bacino 1 - Comprende i territori dei comuni di: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica, Corciano, Deruta, Perugia, Torgiano, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno, Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello Vibio, San Venanzo, Todi.

Bacino 2 - Comprende i territori dei comuni di: Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi, Valtopina, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Spoleto, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera.

Bacino 3 - Comprende i territori dei comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone, Terni (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 8

Autorità di programmazione.

 

[La Regione promuove per ciascun bacino di traffico la costituzione di Consorzi facoltativi tra comuni e province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ed esercita le funzioni amministrative fino alla costituzione dei Consorzi.] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 9

Compiti dei Consorzi.

 

[I Consorzi esercitano la programmazione dei servizi di trasporto pubblico nell'ambito del loro territorio.

Essi attuano le linee ed i programmi del piano regionale dei trasporti mediante i «piani di bacino» ed esercitano le funzioni loro delegate dalla presente legge.

In particolare:

a) provvedono all'adozione e all'aggiornamento del piano di bacino e delle relative previsioni economico-finanziarie, da sottoporre all'approvazione della Regione, in conformità ai criteri ed indirizzi del piano regionale dei trasporti, alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali ed ai programmi di sviluppo globale dei comprensori della L.R. 3 giugno 1975, n. 40;

b) partecipano alla formazione ed all'aggiornamento del piano regionale dei trasporti;

c) provvedono al controllo dei bilanci annuali delle aziende di gestione che fruiscono dei contributi del fondo regionale trasporti, secondo le modalità di cui al successivo art. 11 e presentano alla Regione le risultanze del controllo rispettivamente per il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il 31 agosto ed il 31 maggio di ogni anno;

d) esercitano le funzioni amministrative loro delegate.] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 10

Contenuti del piano dei trasporti di bacino.

 

[Il piano dei trasporti di bacino contiene:

1) la definizione del complesso organico dei servizi costituenti la rete di bacino ed in particolare:

tracciati, fermate, orari, coincidenze e opportunità di interscambio con altri mezzi di trasporto;

2) le indicazioni per la realizzazione ed il miglioramento della viabilità;

3) le specificazioni per il coordinamento fra i vari modi di trasporto e fra i servizi pubblici urbani, di bacino ed interbacino di linea, nonché fra detti servizi e quelli di noleggio da rimessa;

4) l'elenco delle aziende di gestione con i rispettivi servizi loro affidati;

5) la previsione economico-finanziaria per aziende o gruppi di aziende, di durata pari a quella del piano, articolata in annualità, relativa all'attuazione del piano, e le corrispondenti entrate, con l'obiettivo del pareggio fra costi e ricavi.] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Gestione

 

Art. 11

Criteri per il controllo di gestione e dei risultati.

 

[La Regione individua i seguenti criteri per il controllo di gestione delle aziende di trasporto pubblico:

- comparazione delle risultanze ed evidenziamento analitico dei costi e dei ricavi delle singole aziende sulla base dei bilanci tipo di cui all'art. 5, punto 6;

- rispetto dei parametri di efficienza definiti dal piano regionale dei trasporti, in modo da porre in evidenza i risultati conseguiti, confrontarli con gli obiettivi e valutare i costi;

- evidenziamento separato degli oneri impropri, derivanti dai piani dei trasporti ed indicazione dei mezzi di copertura di ognuno di essi e delle procedure di razionalizzazione necessarie.] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 12

Gestione dei servizi.

 

[L'esercizio dei servizi di trasporto interurbano ed urbano è dato da parte del Consorzio in gestione ad aziende speciali o è gestito in economia dai singoli enti locali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578. Tale esercizio può altresì essere affidato ad aziende private.] (14).

[Le aziende debbono svolgere il servizio secondo le prescrizioni del piano di bacino, con l'osservanza delle condizioni tecniche, amministrative e finanziarie stabilite.] (15).

[Le aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico possono svolgere tutte le altre attività dirette o indirette di trasporto che siano indicate dal piano.] (16).

[I costi ed i ricavi derivanti da tale attività sono separatamente evidenziati in bilancio.] (17).

[Per i servizi automobilistici affidati con concessioni provvisorie o definitive da comuni o Consorzi a società cooperative ovvero a consorzi di autotrasportatori, è consentito utilizzare anche autobus di proprietà dei singoli soci delle cooperative o dei consorzi di autotrasportatori, previa immatricolazione dei veicoli in servizio di linea.] (18).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 13

Contabilità delle Aziende.

 

[Al fine di conseguire uniformità nei documenti economici e contabili delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, queste, nel rispetto delle norme vigenti, redigono i conti preventivi e consuntivi di esercizio in conformità al bilancio tipo di cui all'articolo 5 e li trasmettono ai Consorzi rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 marzo di ogni anno.

Le imprese private a carattere artigianale non sono tenute alla compilazione del bilancio secondo le modalità suddette ed in sostituzione redigono un prospetto riassuntivo della gestione conforme al prospetto tipo di cui all'art. 5.] (19).

 

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 14

Funzioni amministrative delegate.

 

[Sono delegate ai comuni costituiti in Consorzi, dal 1° gennaio successivo all'approvazione della presente legge, le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporti ivi comprese quelle delegate dallo Stato:

1) tutte le funzioni in materia di tranvie, filovie e linee automobilistiche, compresi i servizi sostitutivi ed in particolare:

a) la concessione all'impianto e all'esercizio, l'approvazione degli orari dei servizi automobilistici, anche interregionali, di bacino o che svolgano prevalente attività nel proprio territorio, ivi compresi quelli ricadenti nel territorio comunale in quanto affidati dai comuni al Consorzio stesso;

b) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;

c) l'erogazione di sovvenzioni e di contributi;

d) la concessione di autostazioni di servizio di linea;

e) l'approvazione dei regolamenti comunali per quanto riguarda i servizi di noleggio da rimessa ed i servizi pubblici da piazza;

f) la partecipazione al controllo della sicurezza degli impianti fissi e degli autoveicoli destinati all'esercizio dei trasporti di bacino, di competenza degli uffici statali;

g) il coordinamento, mediante conferenza tra gli enti interessati, dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

h) le funzioni in materia di polizia amministrativa, ivi compresa la materia sanzionatoria;

i) il controllo dell'efficienza dei servizi;

l) il rilascio dei nulla-osta per l'acquisto e l'alienazione dei mezzi di trasporto pubblico di persone;

2) tutte le funzioni in materia di navigazione lacuale, fluviale, di porti lacuali e di navigazione interna ed in particolare:

a) la concessione per l'esercizio di trasporto per conto proprio e del trasporto per conto terzi;

b) la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di linea;

c) la vigilanza sulla regolarità dei servizi pubblici di linea;

d) il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;

e) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;

f) le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna;

g) l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità;

h) l'approvazione dei regolamenti comunali per la navigazione e la regolamentazione delle funzioni di polizia amministrativa esercitata dai comuni interessati.] (20).

 

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 15

Funzioni di indirizzo e coordinamento.

 

[Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto della programmazione regionale in materia di trasporti.

Qualora gli enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.] (21).

 

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 16

Compito degli enti delegati.

 

[Gli enti delegati trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni delegate ed un rendiconto finanziario] (22).

 

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 17

Formazione del piano dei trasporti di bacino.

 

[Il Consorzio elabora il piano di bacino, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei trasporti ed in relazione ai piani comprensoriali di sviluppo e lo sottopone alla partecipazione degli enti locali, degli operatori pubblici e privati del settore, delle forze sociali.

Il Consorzio entro dodici mesi dall'entrata in vigore del piano regionale dei trasporti presenta alla Regione il proprio piano di bacino.

Il Consiglio regionale approva i piani di bacino, sentito il parere del Comitato di coordinamento, verificandone la compatibilità con gli indirizzi della programmazione regionale e comprensoriale.

Il piano di bacino ha validità quinquennale, con possibilità di revisione annuale] (23).

 

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 18

Fondo regionale dei trasporti.

 

[La Regione indica, in allegato ai bilanci pluriennali e annuali, il fabbisogno finanziario complessivo necessario al funzionamento del sistema di trasporti, distinguendo le risorse provenienti da leggi statali, da quelle della Regione e degli enti locali partecipanti al Consorzio.

Gli eventuali contributi regionali saranno ripartiti fra i Consorzi sulla base del piano regionale dei trasporti e dei piani di bacino approvati] (24).

 

(24) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 19

Presentazione del primo piano regionale.

 

[Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta il piano regionale dei trasporti.

A tal fine viene autorizzata per l'anno 1979, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di lire 150.000.000.] (25)

 

(25) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.

 

 

Art. 20

 

 (26).

 

 

 

(26) Il presente articolo, che si omette, modificato, con l'aggiunta di un comma, dall'articolo unico, L.R. 26 febbraio 1981, n. 12, contiene disposizioni di carattere finanziario ed apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 12, quinto comma.