L.R.
22 agosto 1979, n. 46 (1).
Norme
per la definitiva assegnazione agli Uffici regionali e agli Enti locali del
personale messo a disposizione della Regione in attuazione del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 29 agosto 1979, n. 42.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. o), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Contenuto
della legge.
[La
presente legge disciplina la definitiva assegnazione agli Uffici regionali ed
agli Enti locali del personale di ruolo e non di ruolo dipendente
dall'Amministrazione dello Stato e dagli enti di cui alla tabella B allegata al
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, incluso nei contingenti posti a disposizione
della Regione in attuazione del decreto medesimo e della legge 21 ottobre 1978,
n. 641.
Dall'ambito
di applicazione della presente legge è escluso il personale già addetto agli
Enti comunali di assistenza, ai patronati scolastici ed ai loro consorzi
provinciali, per il quale l'assegnazione e l'inquadramento negli enti di
rispettiva destinazione risultano già disciplinati dalla precedente L.R. 31
luglio 1978, n. 36 e L.R. 31 ottobre 1978, n. 58] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett.
o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Assegnazione
definitiva del personale.
[Il
personale di cui al primo comma dell'articolo precedente e definitivamente
assegnato agli Uffici regionali od agli Enti locali, avuto riguardo alle
esigenze derivanti dalla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate
alla Regione o attribuite agli Enti locali per effetto del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
L'assegnazione
definitiva agli uffici regionali del personale necessario per l'assolvimento
delle funzioni trasferite o delegate alla Regione è disposta con deliberazione
della Giunta regionale, sentita la I commissione consiliare permanente e previa
verifica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La
Giunta regionale, sentita la I commissione consiliare permanente, dispone,
altresì, con propria deliberazione, adottata d'intesa con gli enti di
destinazione e previa verifica con le OO.SS. maggiormente rappresentative, la
ripartizione del personale destinato agli enti locali tra gli enti medesimi e
la sua definitiva assegnazione ai singoli enti] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Inquadramento
negli enti di assegnazione.
[L'inquadramento
del personale di cui agli articoli precedenti nel ruolo regionale e in quelli
degli enti locali, previsto dal terzo comma dell'art. 123 del predetto D.P.R.
n. 616/1977, avverrà sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con
legge regionale da emanarsi, d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, entro il 31 ottobre 1979] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Rapporti
finanziari.
[Fino
alla data della definitiva assegnazione, disposta ai sensi della presente
legge, la Regione rimborsa allo Stato od all'ente pubblico di provenienza, le
spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a propria disposizione del
personale di cui ai precedenti articoli, ed assicura agli enti locali la
provvista dei mezzi finanziari necessari per la copertura degli oneri relativi
al personale, di cui alla presente legge, da questi provvisoriamente
utilizzati] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Trasferimento
beni.
[Ai
fini dell'espletamento delle funzioni già esercitate dai disciolti Enti ONPI,
ENAL ed ENAOLI, a partire dal 1° aprile 1979, sono trasferiti in proprietà ai
Comuni tutti i beni immobili, insieme al relativo patrimonio mobiliare, nel cui
territorio sono situati, di cui all'allegata tabella, con i conseguenti
rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si
trovavano alla medesima data] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Copertura
della spesa.
[La
spesa relativa al personale assegnato agli uffici regionali farà carico al
competente cap. 0280 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
1979, dove sussiste disponibilità.
Alla
spesa relativa al personale assegnato agli enti locali, sarà fatto fronte con i
corrispondenti finanziamenti che perverranno alla Regione in applicazione degli
artt. 120, 126 e 128 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre
1978, n. 641 e che saranno iscritti in bilancio con deliberazione della Giunta
regionale, con la procedura prevista dall'art. 28, primo comma, della L.R. 3
maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
(9)
ComuneDescrizione
beni immobiliAnnotazioniOpera Nazionale Pensionati d'Italia
(O.N.P.I.)FolignoFabbricato e terreno sede della Casa di Riposo in
loc.
S. Eracliobeni mobili di proprietàEnte Nazionale Assistenza Lavoratori
(E.N.A.L.)PerugiaFabbricato situato in via Guardabassi n. civ. 10beni mobili di
proprietàFabbricato situato in loc. ColonnettaFabbricato situato in loc.
PonterioCastiglione del LagoFabbricato situato in fraz. VaianoMagioneFabbricato
situato in fraz. VillaNorciaTerreno di mq. 530 in loc.
CastelluccioUmbertideTerreno di mq. 780 in loc. MontecastelliCastelgiorgioFabbricatoFabroFabbricato
situato in Piazza. C. AlbertoFabbricato situato in Fabro
scaloFerentilloFabbricatoMontegabbioneFabbricato
(9)
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lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.