L.R.
22 agosto 1979, n. 47 (1).
Norme
per l'attuazione dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 29 agosto 1979, n. 42.
Art.
1
In
attuazione dell'articolo 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 i centri di
lettura stabili e mobili, i centri sociali di educazione permanente ed ogni
altra struttura prevista dal citato articolo sono soppressi. Il relativo
patrimonio è trasferito ai comuni in cui essi hanno sede.
Art.
2
Il
patrimonio di cui al precedente articolo viene utilizzato dalla biblioteca
dell'Ente locale o dal sistema bibliotecario cui il Comune aderisce. In
mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l'Ente locale è tenuto ad
utilizzare tali beni per le finalità della diffusione della pubblica lettura
secondo quanto stabilito dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.
Art.
3
Entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori
didattici e le altre autorità scolastiche, nonché gli altri enti ed uffici che
hanno in consegna i beni in dotazione dei Centri di lettura, dei Centri sociali
di educazione permanente e degli altri servizi ed uffici di cui al secondo
comma
dell'articolo
47 del D.P.R. n. 616/1977, compilano l'inventario, distinto per categorie, dei
beni ad essi affidati e trasferiti ai Comuni, e provvedono alla consegna.
Le
operazioni di consegna devono risultare da apposito verbale, copia del quale è
trasmessa alla Giunta regionale ed ai competenti provveditorati agli studi.