L.R. 22 agosto 1979, n. 47 (1).

Norme per l'attuazione dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 agosto 1979, n. 42.

 

 

Art. 1

 

In attuazione dell'articolo 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 i centri di lettura stabili e mobili, i centri sociali di educazione permanente ed ogni altra struttura prevista dal citato articolo sono soppressi. Il relativo patrimonio è trasferito ai comuni in cui essi hanno sede.

 

 

Art. 2

 

Il patrimonio di cui al precedente articolo viene utilizzato dalla biblioteca dell'Ente locale o dal sistema bibliotecario cui il Comune aderisce. In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l'Ente locale è tenuto ad utilizzare tali beni per le finalità della diffusione della pubblica lettura secondo quanto stabilito dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.

 

 

Art. 3

 

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori didattici e le altre autorità scolastiche, nonché gli altri enti ed uffici che hanno in consegna i beni in dotazione dei Centri di lettura, dei Centri sociali di educazione permanente e degli altri servizi ed uffici di cui al secondo comma

dell'articolo 47 del D.P.R. n. 616/1977, compilano l'inventario, distinto per categorie, dei beni ad essi affidati e trasferiti ai Comuni, e provvedono alla consegna.

Le operazioni di consegna devono risultare da apposito verbale, copia del quale è trasmessa alla Giunta regionale ed ai competenti provveditorati agli studi.