L.R.
22 agosto 1979, n. 49 (1).
Interventi
per la difesa dell'olivicoltura umbra dagli attacchi parassitari.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 29 agosto 1979, n. 42.
Art.
1
La
Regione, al fine di contribuire ad una idonea difesa fitosanitaria delle principali
malattie dell'olivo, favorisce la costituzione ed il funzionamento di organismi
associativi di olivicoltori che abbiano nelle loro finalità statutarie la
difesa dell'olivo, l'assistenza tecnica e la divulgazione di appropriati metodi
e mezzi di lotta contro i fitofagi e le crittogame dannosi all'olivo.
In
attesa della legge di delega agli Enti locali delle competenze in materia di
agricoltura, la Regione provvede ad organizzare e gestire direttamente gli
interventi di cui alla presente legge.
Art.
2
Gli
organismi associativi di cui al precedente articolo debbono possedere i
seguenti requisiti:
-
disporre di capillari strutture operative e tecniche tali da dare sufficienti
garanzie sul livello qualitativo dei servizi da fornire;
-
operare in un'area di intervento territoriale definita in modo da assicurare
efficienza dei servizi e contenimento dei costi di esercizio.
Art.
3
La
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente è dichiarata con
provvedimento della Giunta regionale su istanza degli organismi associativi
interessati e previo parere della commissione di cui al successivo art. 4.
Il
venire meno dei requisiti di cui all'art. 2 comporta la revoca del
provvedimento di cui al precedente comma.
Il
provvedimento di revoca è pronunciato previo parere della commissione di cui al
successivo art. 4 e deve essere adeguatamente motivato.
Art.
4
Con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
Giunta stessa, è istituita la commissione consultiva di programmazione degli
interventi di difesa fitosanitaria degli olivi così composta:
a)
assessore regionale all'agricoltura o suo delegato, che presiede;
b)
4 rappresentanti degli olivicoltori, designati dalle tre organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
l'associazione maggiormente rappresentativa designa 2 rappresentanti;
c)
4 rappresentanti designati dalle due associazioni dei produttori olivicoli
maggiormente rappresentative a livello regionale;
d)
2 rappresentanti designati dalle due associazioni regionali delle cooperative
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)
1 rappresentante dell'Istituto sperimentale di olivicoltura - Sezione di
Spoleto;
f)
1 rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria;
g)
4 funzionari tecnici della Regione particolarmente qualificati nel settore
dell'olivicoltura, dei quali due addetti agli osservatori per le malattie delle
piante.
Funge
da segretario della commissione uno dei funzionari di cui alla lettera g) del
presente articolo, designato dall'assessore all'agricoltura.
Art.
5
Sulla
base di documentate richieste presentate da parte degli organismi riconosciuti
ai sensi dell'art. 3 o dagli Enti di cui al successivo art. 7, la Giunta
regionale, sentita la commissione di cui al precedente art. 4, adotta un piano
di lotta per la tutela dell'olivicoltura dalle malattie dell'olivo di
particolare gravità.
Il
piano stabilisce tra l'altro le modalità tecniche e fitosanitarie di tutela e
dispone la corresponsione di contributi agli organismi associativi di cui al
comma precedente fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per:
a)
interventi di difesa fitosanitaria;
b)
acquisto di idonee attrezzature di difesa;
c)
conduzione di campi dimostrativi volti a diffondere razionali interventi di
difesa.
Art.
6
Per
gli interventi di cui alle lettere a), e c) del precedente art. 5, la Giunta
regionale può concedere anticipazioni sui contributi accordati fino alla
percentuale massima del 50 per cento.
Art.
7
Ove
vi siano territori olivati di consistente estensione nei quali non operino gli
organismi di cui al precedente art. 3, le Comunità montane, i Consorzi
costituiti ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e l'Ente di
sviluppo possono presentare le richieste di cui all'art. 5.
Gli
interventi di competenza degli Enti di cui al comma precedente sono presentati
d'intesa con gli olivicoltori interessati.
Art.
8
Le
Comunità montane, per l'attuazione del piano di cui all'art. 5, in caso di
particolare necessità, possono contribuire alla difesa fitosanitaria dell'olivo
con la manodopera di cui dispongono.
Art.
9
La
Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 4, può
organizzare campi di prova sulla base dei fattori fondamentali della sperimentazione
per la messa a punto dei metodi e dei mezzi di lotta.
Art.
10
La
Giunta regionale promuove incontri e corsi di aggiornamento per gli operatori
del settore anche al fine di diffondere i risultati tecnico-economici
conseguiti nei campi di prova indicati all'art. 9 della presente legge.
La
Giunta regionale inoltre può provvedere alla stampa e alla divulgazione di
apposite pubblicazioni.
Art.
11
La
Giunta regionale è autorizzata ad emanare direttive di attuazione della
presente legge.
Art.
12
Per
l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per
il quadriennio 1979-1982, la spesa di lire 1.200.000.000; di cui lire
300.000.000 per l'anno 1979 con imputazione all'esistente stanziamento del cap.
7665.
Agli
oneri di cui al precedente comma sarà fatto fronte con la quota spettante alla
Regione dell'Umbria sui fondi stanziati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984
per interventi nel settore delle colture arboree mediterranee.
Con
le leggi di approvazione dei relativi bilanci saranno determinate le quote di
spesa per gli anni dal 1980 al 1982, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della
L.R. 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità.
Le
somme non utilizzate in ciascun esercizio saranno reiscritte nel bilancio dell'esercizio
successivo per le medesime finalità.