L.R.
27 agosto 1979, n. 50 (1).
Contributo
annuale alla Sviluppumbria per il finanziamento dell'attivitą. Disposizioni per
i finanziamenti annuali dal 1980 in poi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 29 agosto 1979, n. 42.
Art.
1
La
Regione dell'Umbria concorre annualmente nella spesa per l'aumento del capitale
sociale della Societą regionale per la promozione dello sviluppo economico
dell'Umbria e per il finanziamento dei programmi di attivitą della societą
stessa, ai sensi della L.R. 26 febbraio 1973, n. 14 e della L.R. 15 novembre
1973, n. 40.
Art. 2
Č
autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 2.750 milioni per il
rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40 e di lire 250
milioni da erogare alla Societą regionale per la promozione dello sviluppo
economico dell'Umbria per iniziative per nuovi interventi di promozione e di
riequilibrio a sostegno di attivitą produttive coordinate dalla Sviluppumbria
col concorso degli enti locali e delle forze imprenditoriali.
Art.
3
La
spesa di lire 2.750.000.000, di cui al precedente art. 2, sarą imputata al cap.
9500 del bilancio per l'esercizio 1979, denominato «Contributi della Regione
per il finanziamento dei programmi di attivitą della Societą per la promozione
dello sviluppo economico dell'Umbria».
La
spesa di lire 250.000.000 sarą imputata al capitolo 9505 (tit. 2 - sez. 10 -
rubr. 48 - categ. 3 - tipo 1.1 - settore 25), di nuova istituzione nel bilancio
dell'esercizio 1979, denominato: «iniziative per nuovi interventi di promozione
e riequilibrio a sostegno di attivitą produttive coordinate dalla Societą
regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria, con il
concorso degli enti locali e delle forze imprenditoriali».
All'onere
complessivo di lire 3 miliardi sarą fatto fronte con quota del fondo globale
iscritto al capitolo 9700 del bilancio per l'esercizio in corso (elenco n. 4
allegato al bilancio stesso, n. d'ord. 2 e 3).
(2).
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.
Art.
4
Per
gli anni dal 1980 in poi l'entitą della spesa per gli interventi di cui ai
precedenti articoli sarą determinata con legge annuale di bilancio, nei limiti
degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione (3° settore,
1° programma, progetti A/a e B/a).
Art.
5
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127,
secondo comma, della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.