L.R. 1 ottobre 1979, n. 56 (1).

Soccorsi nei comuni della Valnerina e negli altri comuni colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 ottobre 1979, n. 47.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[È autorizzata - a carico del bilancio regionale dell'esercizio 1979 - la spesa di lire 500.000.000 da destinare ai primi soccorsi nei comuni della Valnerina e negli altri comuni dell'Umbria colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979.

Tale somma, da ripartirsi con delibera della Giunta regionale, è utilizzata per i seguenti interventi di competenza della Regione, dei Comuni e della Comunità montana zona omogenea «D»:

- necessità urgenti delle popolazioni terremotate, compresi l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari;

- acquisto, trasporto, posa in opera di tende, roulotte e alloggi prefabbricati;

- concessione di contributi ai Comuni per il pagamento del canone di locazione di abitazioni da assegnare temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio;

- concessione di contributi ai Comuni per far fronte alle prime esigenze dei coltivatori diretti e dei privati proprietari di aziende agricole per il ricovero e l'alimentazione del bestiame e la protezione del foraggio e delle scorte;

- altre necessità rese indispensabili dall'azione di soccorso.

Le somme attribuite dalla Giunta regionale sono utilizzate direttamente dagli Enti destinatari con obbligo del rendiconto] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[La Giunta regionale, i comuni e la Comunità montana zona omogenea «D» sono autorizzati a ricorrere alla trattativa privata per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 si applicano, se ed in quanto non in contrasto, le disposizioni della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[La somma di cui all'art. 1 viene iscritta al cap. 9240 del bilancio regionale dell'esercizio 1979, la cui denominazione viene così modificata «Spese per apprestamento di materiale e delle attrezzature per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità di competenza regionale e per altri interventi di soccorso».

All'onere suddetto sarà fatto fronte con quota della maggiore entrata già accertata al cap. 2850 «Interessi attivi su depositi e su titoli e per anticipazioni di spese contrattuali a carico di terzi».

 (6)] (7).

 

(6) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979 n. 13.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (8).

 

 

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.