L.R.
1 ottobre 1979, n. 56 (1).
Soccorsi
nei comuni della Valnerina e negli altri comuni colpiti dal terremoto del 19
settembre 1979 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 ottobre 1979, n. 47.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. f), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[È
autorizzata - a carico del bilancio regionale dell'esercizio 1979 - la spesa di
lire 500.000.000 da destinare ai primi soccorsi nei comuni della Valnerina e
negli altri comuni dell'Umbria colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979.
Tale
somma, da ripartirsi con delibera della Giunta regionale, è utilizzata per i
seguenti interventi di competenza della Regione, dei Comuni e della Comunità
montana zona omogenea «D»:
-
necessità urgenti delle popolazioni terremotate, compresi l'acquisto e la
distribuzione di generi alimentari;
-
acquisto, trasporto, posa in opera di tende, roulotte e alloggi prefabbricati;
-
concessione di contributi ai Comuni per il pagamento del canone di locazione di
abitazioni da assegnare temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio;
-
concessione di contributi ai Comuni per far fronte alle prime esigenze dei
coltivatori diretti e dei privati proprietari di aziende agricole per il
ricovero e l'alimentazione del bestiame e la protezione del foraggio e delle
scorte;
-
altre necessità rese indispensabili dall'azione di soccorso.
Le
somme attribuite dalla Giunta regionale sono utilizzate direttamente dagli Enti
destinatari con obbligo del rendiconto] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[La
Giunta regionale, i comuni e la Comunità montana zona omogenea «D» sono
autorizzati a ricorrere alla trattativa privata per il conseguimento delle
finalità di cui all'art. 1] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[Per
il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 si applicano, se ed in quanto
non in contrasto, le disposizioni della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62]
(5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[La
somma di cui all'art. 1 viene iscritta al cap. 9240 del bilancio regionale
dell'esercizio 1979, la cui denominazione viene così modificata «Spese per
apprestamento di materiale e delle attrezzature per le necessità più urgenti in
caso di pubbliche calamità di competenza regionale e per altri interventi di
soccorso».
All'onere
suddetto sarà fatto fronte con quota della maggiore entrata già accertata al
cap. 2850 «Interessi attivi su depositi e su titoli e per anticipazioni di
spese contrattuali a carico di terzi».
(6)] (7).
(6)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979 n. 13.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.