L.R. 29 ottobre 1979, n. 58 (1).

Determinazione del contributo ordinario annuo al CRURES di cui alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 32, a decorrere dall'anno 1979.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 31 ottobre 1979, n. 54.

 

 

Articolo unico

 

Al fine di garantire al CRURES le disponibilità finanziarie necessarie per far fronte ai propri compiti di istituto, e in particolare per rendere possibile la sistematica collaborazione del CRURES alla redazione della relazione annuale sulla situazione economica e sociale della Regione, nonché agli altri atti programmatori della Regione e degli Enti locali, il contributo ordinario annuo al CRURES stabilito con legge regionale 30 luglio 1973, n. 32, è elevato, per l'anno 1979, a lire 180.000.000.

Per gli esercizi futuri l'entità di detto contributo sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Alla maggiore spesa di lire 60.000.000, relativa all'anno 1979, sarà fatto fronte con quote della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1979 approvato con legge regionale 26 marzo 1979, n. 13 (elenco n. 2 allegato al bilancio n. d'ordine 3).

 (2).

 

 

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13