L.R.
29 ottobre 1979, n. 59 (1).
Formazione
di cartografia regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 31 ottobre 1979, n. 54.
Art.
1
Finalità.
La
Regione si dota di una cartografia piano-altimetrica per soddisfare le esigenze
connesse alla conoscenza, allo studio e alla pianificazione del territorio
regionale.
A
tal fine la Regione dispone la esecuzione di riprese aerotopografiche
necessarie alla restituzione cartografica e di riprese aeree speciali per studi
scientifici relativi a ricerche di carattere fisico, geomorfologico, e di
geografia agroforestale e antropica.
I
soggetti incaricati, che procederanno all'esecuzione dei lavori, sono tenuti al
rigoroso rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato, di
cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, ed alla osservanza delle vigenti leggi
statali che disciplinano l'esecuzione e la diffusione dei rilevamenti
aerofotogrammetrici, aerofotocinematografici e aerofotografici, di cui al R.D.
22 luglio 1939, n. 1732.
Art.
2
Cartografia
a piccola e media scala.
La
Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, utilizza
la cartografia ufficiale dello Stato compresa tra le scale 1:200.000 e
1:25.000, adattandola alle esigenze di conoscenza, studio e pianificazione del
territorio regionale.
Art.
3
Cartografia
a grande scala carta tecnica regionale.
La
Regione si dota di una cartografia plano-altimetrica a scala 1:10.000 e 1:5.000
denominata «Cartografia tecnica regionale».
La
carta tecnica a scala 1:10.000 riguarda l'intero territorio regionale ed è
formata per lotti successivi, preferibilmente coincidenti con gli ambiti
comprensoriali.
La
carta tecnica a scala 1:5.000 è formata limitatamente alle zone ove si
evidenziano necessità di interventi di particolare interesse. Alla formazione
di tale carta la Regione provvede direttamente o tramite gli enti interessati,
ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6.
Art.
4
Cartografia
a grandissima scala.
Alla
formazione della cartografia a scala maggiore di 1:5.000, prevalentemente
destinata alla formazione di progetti speciali o di piani particolareggiati,
provvede direttamente l'ente interessato.
Nella
ipotesi di cui al precedente comma la Regione cede gratuitamente all'Ente
interessato il materiale aerofotografico disponibile, necessario alla
restituzione cartografica, con l'impegno dell'Ente richiedente a cedere
gratuitamente alla Regione un controtipo su supporto trasparente indeformabile
della cartografia prodotta.
Qualora
si evidenzino necessità di interventi di interesse generale, la Regione
provvede direttamente o in collaborazione con gli enti interessati sulla base
di apposita convenzione.
Art.
5
Concorso
della Regione per la realizzazione della Carta tecnica regionale a scala
1:5.000.
I
comuni e loro consorzi, le Comunità montane, le province, gli Istituti
universitari e di ricerca e gli altri enti pubblici non territoriali operanti
nella regione, che intendano realizzare la carta tecnica a scala 1:
5.000
possono presentare apposita richiesta alla Regione specificando le necessità e
indicando la zona interessata.
La
Giunta regionale, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie,
valutate le necessità indicate dall'Ente richiedente, dispone il concorso alla
realizzazione della carta sotto forma di:
a)
cessione gratuita del materiale aerofotografico disponibile, necessario alla
restituzione cartografica;
b)
contributo finanziario fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
Art.
6
Modalità
per la concessione ed erogazione dei contributi.
La
Giunta regionale delibera sulla richiesta dell'Ente interessato e stabilisce il
contributo finanziario sulla spesa ritenuta ammissibile. Con il medesimo
provvedimento fissa le modalità tecniche di esecuzione in base ad apposito
capitolato approvato dalla stessa.
Il
materiale aerofotografico necessario alla restituzione cartografica è
consegnato all'ente interessato dietro presentazione dell'atto di affidamento
dei lavori.
L'erogazione
del contributo finanziario è disposta dalla Giunta regionale, per singoli stati
d'avanzamento, su richiesta dell'ente interessato ed a seguito di esito
positivo della verifica tecnica effettuata da un collaudatore nominato dalla
Giunta regionale. La spesa del collaudo è a carico della Regione.
All'atto
della erogazione finale del contributo finanziario l'ente è obbligato a
consegnare alla Regione i seguenti elaborati e documenti tecnici:
a)
un controtipo fotoinciso su supporto trasparente indeformabile di tutti gli
originali della cartografia prodotta;
b)
un elioriproducibile su supporto poliestere leggero, ottenuto per contatto e
una copia eliografica di tutti gli originali della cartografia prodotta;
c)
gli altri documenti ed elaborati tecnici indicati nel provvedimento di
ammissione al contributo.
Art.
7
Archivio
e distribuzione del materiale aerofotografico e cartografico.
La
Giunta regionale tramite il proprio servizio cartografico cura, oltre agli
adempimenti tecnico-amministrativi per la formazione della cartografia, la
raccolta e l'archiviazione del materiale aerofotografico e cartografico;
gestisce la riproduzione di copie e la loro distribuzione ai vari uffici della
Regione ed agli altri enti e soggetti che ne facciano richiesta e fornisce
assistenza e indirizzo tecnico agli enti interessati a problemi cartografici.
La
concessione dell'uso temporaneo dei fotogrammi aerei e la cessione del
materiale aerofotografico e cartografico, nel rispetto delle vigenti norme di
legge in materia, è disposta dalla Giunta regionale sulla base di apposito
disciplinare, dalla medesima adottato, che fissa altresì la misura del rimborso
della spesa per i diversi tipi di materiale.
Art.
8
Norma
finanziaria.
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di
lire 200 milioni da iscrivere al cap. 5805 (T.T.I. - sez. 10 - rubr. 50 - cat.
4 - tipo 1.1 - sett. 24), di nuova istituzione, denominato «Spese per la
formazione di cartografia regionale».
(2).
Per
gli anni dal 1980 in poi l'entità della spesa per le finalità previste dalla
presente legge sarà determinata con la legge annuale di bilancio in relazione
agli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione (primo
settore - terzo programma - Cartografia).
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.