L.R. 31 ottobre 1979, n. 60 (1).

Regolamento (C.E.E.) n. 1054/1978. Modificazione importi direttive C.E.E. n. 159/1972 e n. 268/1975 sulla riforma socio-strutturale dell'agricoltura.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 novembre 1979, n. 55.

 

 

Art. 1

 

«A seguito del regolamento (CEE) n. 2141/79, alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) l'importo di 42.060 UC (Unità di conto) per ULU (Unità lavorativa uomo) previsto dal primo comma dell'art. 10 è sostituito con l'importo di 52.599 ECU (European currency unit) per ULU;

b) gli importi del quarto comma dell'art. 10 - 10.520 UC e 53.333 UC - vengono rispettivamente sostituiti con 13.158 ECU e 66.699 ECU;

c) gli importi dell'art. 13 vengono così sostituiti:

47 UC per ettaro con 58,9 ECU per ettaro;

32 UC per ettaro con 39,9 ECU per ettaro;

16 UC per ettaro con 20,3 ECU per ettaro;

2.350 UC per azienda con 5.888 ECU per azienda;

1.600 UC per azienda con 3.990 ECU per azienda;

800 UC per azienda con 2.031 ECU per azienda;

d) l'importo di 600 UC previsto dall'art. 18, primo comma, è sostituito con 751 ECU, mentre gli importi annuali sono così sostituiti:

258 UC con 320 ECU;

171 UC con 214 ECU;

105 UC con 131 ECU;

66 UC con 86 ECU;

e) l'importo di 60 UC di cui all'art. 18, secondo comma, è sostituito con 73,39 ECU;

f) gli importi di cui al secondo comma dell'art. 20, 2.600 UC e 7.890 UC sono rispettivamente sostituiti con 3.290 ECU e 9.867 ECU (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 18 marzo 1980, n. 20, come modificato dall'art. 1, L.R. 12 agosto 1981, n. 52.

 

 

 

Art. 2

 

«Al testo della legge regionale 20 luglio 1979, n. 37, sono apportate le seguenti modifiche»:

a) il primo comma dell'art. 6, fino alla parola «Allevamento» viene sostituito dal seguente:

«La misura dell'indennità compensativa verrà stabilita, per le singole domande, tenuto conto dei diversi svantaggi delle aree interessate e dei vari tipi di coltura e di allevamento, nei limiti fissati dagli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, con le seguenti modifiche degli importi previsti:

secondo comma, l'importo di 52,5 UC per UBA (Unità bestiame adulto) è sostituito con l'importo di 65,6 ECU per UBA e l'importo di 52,5 UC per ettaro è sostituito con 65,6 ECU per UBA;

quarto comma, l'importo di 52,5 UC per ettaro è sostituito con 65,6 ECU per ettaro;

quinto comma, l'importo di 16 UC per UBA e per ettaro è sostituito con 20,3 ECU per ECU per UBA e per ettaro;

l'importo di cui alla lettera b) dell'art. 10 di 10.520 UC è sostituito con 13.158 ECU»;

b) al primo comma, secondo periodo dell'art. 6 le parole «superiore ai m. 400 s.l.m.» sono sostituite con «superiore ai m. 500 s.l.m.» (3).

 

 

 

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 18 marzo 1980, n. 20.