L.R.
31 ottobre 1979, n. 60 (1).
Regolamento
(C.E.E.) n. 1054/1978. Modificazione importi direttive C.E.E. n. 159/1972 e n.
268/1975 sulla riforma socio-strutturale dell'agricoltura.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 novembre 1979, n. 55.
Art.
1
«A
seguito del regolamento (CEE) n. 2141/79, alla legge regionale 20 luglio 1979,
n. 38, vengono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'importo di 42.060 UC (Unità di conto) per ULU (Unità lavorativa uomo)
previsto dal primo comma dell'art. 10 è sostituito con l'importo di 52.599 ECU
(European currency unit) per ULU;
b)
gli importi del quarto comma dell'art. 10 - 10.520 UC e 53.333 UC - vengono
rispettivamente sostituiti con 13.158 ECU e 66.699 ECU;
c)
gli importi dell'art. 13 vengono così sostituiti:
47
UC per ettaro con 58,9 ECU per ettaro;
32
UC per ettaro con 39,9 ECU per ettaro;
16
UC per ettaro con 20,3 ECU per ettaro;
2.350
UC per azienda con 5.888 ECU per azienda;
1.600
UC per azienda con 3.990 ECU per azienda;
800
UC per azienda con 2.031 ECU per azienda;
d)
l'importo di 600 UC previsto dall'art. 18, primo comma, è sostituito con 751
ECU, mentre gli importi annuali sono così sostituiti:
258
UC con 320 ECU;
171
UC con 214 ECU;
105
UC con 131 ECU;
66
UC con 86 ECU;
e)
l'importo di 60 UC di cui all'art. 18, secondo comma, è sostituito con 73,39
ECU;
f)
gli importi di cui al secondo comma dell'art. 20, 2.600 UC e 7.890 UC sono
rispettivamente sostituiti con 3.290 ECU e 9.867 ECU (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 18 marzo 1980, n. 20, come modificato
dall'art. 1, L.R. 12 agosto 1981, n. 52.
Art. 2
«Al
testo della legge regionale 20 luglio 1979, n. 37, sono apportate le seguenti
modifiche»:
a)
il primo comma dell'art. 6, fino alla parola «Allevamento» viene sostituito dal
seguente:
«La
misura dell'indennità compensativa verrà stabilita, per le singole domande,
tenuto conto dei diversi svantaggi delle aree interessate e dei vari tipi di
coltura e di allevamento, nei limiti fissati dagli articoli 5 e 6 della legge
10 maggio 1976, n. 352, con le seguenti modifiche degli importi previsti:
secondo
comma, l'importo di 52,5 UC per UBA (Unità bestiame adulto) è sostituito con
l'importo di 65,6 ECU per UBA e l'importo di 52,5 UC per ettaro è sostituito
con 65,6 ECU per UBA;
quarto
comma, l'importo di 52,5 UC per ettaro è sostituito con 65,6 ECU per ettaro;
quinto
comma, l'importo di 16 UC per UBA e per ettaro è sostituito con 20,3 ECU per
ECU per UBA e per ettaro;
l'importo
di cui alla lettera b) dell'art. 10 di 10.520 UC è sostituito con 13.158 ECU»;
b)
al primo comma, secondo periodo dell'art. 6 le parole «superiore ai m. 400
s.l.m.» sono sostituite con «superiore ai m. 500 s.l.m.» (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 18 marzo 1980, n. 20.