L.R.
28 novembre 1979, n. 61 (1).
Approvazione
del nuovo statuto della Comunità montana Alto Tevere umbro (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 5 dicembre 1979, n. 59.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
Articolo
unico
[È
approvato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23,
il nuovo statuto della Comunità montana Alto Tevere Umbro, zona omogenea A con
sede in Città di Castello, così come deliberato dal Consiglio della Comunità
con atto n. 10 del 18 settembre 1979 nel testo allegato alla presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Statuto
TITOLO
I
Norme
generali
Art.
1
Costituzione
e sede della Comunità montana.
[Tra
i comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte S. Maria
Tiberina, Montone, Pietralunga, S. Giustino e Umbertide, i cui territori,
classificati «montani» in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25
luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 957, n. 657,
ricadono nella zona omogenea «A» delimitata dall'art. 1 della legge regionale 6
settembre 1972, n. 23, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, è costituita la Comunità montana «Alto Tevere Umbro», ente di diritto
pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102.
La
Comunità ha sede in Città di Castello] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
2
Norme
che regolano la Comunità montana.
[La
Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalle altre
leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta
legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
3
Scopi
della Comunità.
[La
Comunità montana si propone i seguenti scopi:
a)
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una
economia integrata, le iniziative di natura economica idonee alla
valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
b)
fornire alle popolazioni residenti della zona, riconoscendo alle stesse le
funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti
necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti
dall'ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del
territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso
conseguenti;
c)
attuare le finalità previste dalla legge n. 1102/1971 e dalle altre leggi
rivolte alla valorizzazione dei territori collinari e montani;
d)
attuare, in armonia alle indicazioni del piano urbanistico territoriale
regionale, la pianificazione urbanistica comprensoriale, ai sensi della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 40;
e)
attuare il riordino e il coordinamento dei servizi sanitari e
socio-assistenziali, ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57;
f)
promuovere lo sviluppo delle attività e delle strutture culturali nel
territorio al fine di garantire alla popolazione, l'autogestione dei relativi
servizi, nonché lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche, dei musei e
archivi di enti locali di interesse locale, nel territorio di competenza, ai
sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39;
g)
esercitare le funzioni proprie dei comuni e quelle delegate dalla Regione nelle
materie e servizi di cui al presente articolo] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
4
Organi
della Comunità.
[Sono
organi della Comunità montana:
-
Il Consiglio;
-
La Giunta;
-
Il Presidente;
-
Il Collegio dei revisori dei conti] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
5
Il
Consiglio: Composizione.
[Il
Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni associati.
Ciascun
Comune facente parte della Comunità è rappresentato dal sindaco o da un suo
delegato scelto dai membri del Consiglio comunale e da:
-
n. 2 rappresentanti di cui uno designato dalla minoranza per i comuni il cui
Consiglio comunale è eletto con il sistema maggioritario;
-
per i comuni il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema proporzionale:
a)
n. 5 rappresentanti se aventi una popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti;
b)
n. 7 rappresentanti se aventi una popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
c)
n. 11 rappresentanti se aventi una popolazione da 30.001 a 60.000 abitanti.
La
popolazione di ciascun Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale.
I
rappresentanti dei comuni sono eletti dai rispettivi Consigli comunali con voto
limitato, in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, e
possono essere scelti anche cittadini non consiglieri comunali purché in
possesso dei requisiti per l'elezione a consiglieri] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
6
Durata
del Consiglio - Convalida elezioni - Decadenza.
[I
componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e in ogni caso il
Consiglio stesso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei
Consigli comunali costituenti la Comunità.
In
occasione del loro rinnovo i Consigli comunali provvedono all'elezione dei
nuovi rappresentanti entro trenta giorni dall'insediamento.
In
caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa diversa dalla scadenza del
mandato, di uno dei componenti dell'assemblea, il Consiglio comunale
interessato provvede al rinnovo dell'intera rappresentanza, di cui all'art. 5.
I
consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del
Consiglio, senza giustificati
motivi,
sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorso il
termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della
proposta di decadenza comunicata anche al Comune di appartenenza.
I
consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali
sono stati nominati. Restano comunque in carica fino alla nomina dei
successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.
Il
Consiglio, nella sua prima seduta procede alla convalida dell'elezione dei
propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
7
Attribuzioni
del Consiglio.
[Il
Consiglio è l'organo deliberante della Comunità. Compete al Consiglio
l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli
scopi sociali.
In
particolare:
a)
adotta lo statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della
maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b)
approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale, il
piano zonale dei servizi sanitari e socioassistenziali ed il piano
comprensoriale per la conservazione e l'uso dei beni culturali e per la
promozione delle attività; concorre al processo di formazione, revisione e
modifica del piano urbanistico territoriale; ne adotta e approva i piani
particolareggiati di iniziativa comprensoriale; esprime fino alla approvazione
del piano urbanistico comprensoriale, parere sui piani regolatori generali, sui
programmi
di fabbricazione e sulle loro varianti adottati dai comuni membri;
c)
formula le proprie osservazioni sui progetti di piano dei servizi socio
sanitari e su quello per la conservazione e l'uso dei beni culturali e per la
promozione delle attività connesse, deliberati dalla Giunta regionale;
d)
istituisce i distretti sanitari di base, di cui al successivo art. 44
conformemente alle indicazioni del piano dei servizi sanitari e socio assistenziali;
e)
costituisce la consulta comprensoriale ed i comitati partecipativi di
distretto, di cui ai successivi artt. 39, 45, 46;
f)
costituisce la consulta comprensoriale per i beni e servizi culturali, di cui
al successivo art. 34;
g)
verifica la conformità con il piano di sviluppo e con il piano urbanistico, dei
piani degli altri Enti operanti nel territorio; e ne riferisce ai competenti
organi regionali e agli altri Enti interessati;
h)
approva i progetti di lavoro, competenze professionali, contratti, e le spese
superiori a lire 1.000.000;
i)
delibera in ordine alla locazione di immobili, alla contrazione di mutui
all'acquisto e all'alienazione di immobili, all'affitto e all'esproprio dei
terreni;
l)
elegge il presidente, il vice presidente, la giunta e il collegio dei revisori
dei conti;
m)
approva il bilancio preventivo, il conto consultivo, lo storno dei fondi e
fissa la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli Enti associati;
n)
esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di
sviluppo;
o)
nomina il comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 29 e le
commissioni consiliari per i singoli settori di attività;
p)
esprime il parere della Comunità su ogni questione sottoposta alla medesima;
q)
delibera sulle modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei comuni su
delega di questi, siano essi la totalità o una parte dei componenti la
Comunità;
r)
approva il regolamento degli uffici della Comunità;
s)
adotta le decisioni circa la utilizzazione degli uffici dei comuni e degli
altri Enti operanti nel territorio di cui al successivo art. 18; accordi
particolari per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla Giunta per gli
Enti interessati;
t)
nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso Enti, organizzazioni,
commissioni;
u)
adotta ogni altro provvedimento non esplicitamente affidato dalle leggi e dallo
statuto, ad altri organi della Comunità] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
8
Validità
delle deliberazioni del Consiglio.
[Il
Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei
componenti.
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti salvo che non
sia diversamente stabilito dal presente statuto] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
9
Sedute
ordinarie e straordinarie - Convocazioni.
[Il
Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno:
-
entro il mese di marzo per l'approvazione del conto consultivo e della
redazione sullo stato di attuazione del programma annuale;
-
entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
Il
Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta
esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un
terzo dei consiglieri e da tre comuni associati.
Le
sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui la
legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo,
di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dalla
Giunta, che può determinare la riunione anche nelle sedi dei comuni della
Comunità interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In ogni
caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei comuni della Comunità.
Le
convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione
della Giunta, e soltanto in casi di urgenza per sua determinazione, mediante
avviso raccomandato pervenuto o notificato con messo notificatore almeno tre
giorni prima della riunione.
In
caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.
L'avviso
di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno della seduta.
Nel
caso che non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, la
successiva convocazione potrà aver luogo non prima di 48 ore dalla seduta
andata deserta, sempreché rimanga invariato l'ordine del giorno] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
10
Procedimento
di discussione delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento la
presidenza spetta al vice presidente.
Dopo
l'appello nominale, il presidente dichiara aperta la seduta e designa tre
consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che
segrete.
Gli
scrutatori assistono il presidente durante lo spoglio dei voti e con lui
accertano il risultato delle votazioni.
Il
presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del
giorno] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
11
Giunta
- Composizione.
[La
Giunta è composta:
a)
dal presidente e dal vice presidente eletti dal Consiglio a maggioranza assoluta
dei componenti;
b)
da sette membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno con voto limitato a due
terzi al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera
m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
12
Compiti
della Giunta.
[Spetta
alla Giunta:
a)
predisporre gli atti da sottoporre al Consiglio;
b)
assistere il presidente nello svolgimento delle attribuzioni di sua competenza;
c)
predisporre il progetto di piano urbanistico;
d)
predisporre il progetto di piano zonale dei servizi sanitari e
socioassistenziali, quello degli interventi socioeconomici, quello per la
conservazione ed uso dei beni culturali e per la promozione delle attività
connesse, nonché i piani di sviluppo e i programmi previsti dalle leggi
regionali in materia di valorizzazione dei territori collinari e montani;
e)
adottare il progetto di piano particolareggiato di iniziativa comprensoriale;
f)
predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo
stato di attuazione del programma annuale per sottoporli alla approvazione del
Consiglio;
g)
esercitare le attribuzioni di cui alle lett. d), e), f), g), dell'art. 36 della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;
h)
provvedere alla amministrazione della Comunità e sovraintendere ai relativi
uffici;
i)
predisporre i regolamenti sul funzionamento dei servizi ed ogni altro atto di
competenza dell'assemblea;
l)
adottare i provvedimenti riguardanti il personale;
m)
provvedere alla nomina di commissioni di studio;
n)
sottoporre ai Consigli comunali, nei casi previsti, gli atti soggetti al loro
pronunciamento, prima di trasmetterli al Consiglio per l'approvazione;
o)
esercitare le funzioni delegate dal Consiglio;
p)
adottare in casi di urgenza i provvedimenti attribuiti al Consiglio e ad esso
li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali
provvedimenti sono escluse le deliberazioni concernenti le materie riservate al
Consiglio dall'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
13
Convocazione
- Validità delle sedute.
[La
Giunta si riunisce su convocazione del presidente:
-
in sessione ordinaria ogni mese;
-
in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o
lo richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.
La
Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.
La
Giunta delibera a maggioranza, con la presenza della maggioranza dei suoi
membri.
Le
riunioni della Giunta non sono pubbliche.
Possono
essere invitati alle riunioni della Giunta a titolo consultivo, amministratori,
tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
14
Durata
in carica della Giunta.
[Il
presidente, il vice presidente e i componenti della Giunta restano in carica per
la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della
Comunità e possono essere rieletti.
La
decadenza dalla carica di consiglieri della Comunità comporta automaticamente
la decadenza da membro della Giunta.
L'assenza
a tre sedute ordinarie consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo
la procedura prevista dal precedente art. 6.
Il
presidente, il vice presidente e i membri della Giunta possono essere revocati
dall'ufficio quando ricorrono gravi motivi che possono pregiudicare il regolare
funzionamento dell'amministrazione.
Possono
essere revocati, in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un
terzo dei componenti il Consiglio della Comunità o promossa dall'organo di
controllo, con il voto favorevole espresso a scrutinio segreto di due terzi dei
componenti del Consiglio] (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
15
Il
presidente - Attribuzione.
[Il
presidente:
-
rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi e in giudizio vigila
su tutto l'andamento di essa;
-
convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta;
-
firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i
mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità;
-
compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della
Comunità con enti pubblici nazionali, regionali, locali e con privati, accetta
eredità con beneficio d'inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia
quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio e
della Giunta.
Il
vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento] (18).
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
16
Collegio
dei revisori dei conti.
[Il
Consiglio elegge tra i propri membri, non facenti parte della Giunta, i
revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della
minoranza.
Il
Collegio dura in carica un anno.
Il
Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della
contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante una
relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.
I
revisori dei conti possono essere confermati.
La
decadenza dalla carica di consigliere e l'elezione a membro della Giunta
comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.
I
revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrono gravi motivi che
influiscono sull'espletamento del loro mandato e il regolare funzionamento del
Collegio. Vale la procedura prevista dal precedente articolo] (19).
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
17
Segretario
della Comunità.
[Il
segretario della Comunità è nominato dal Consiglio e dovrà essere scelto fra il
personale di cui al primo comma del successivo art. 18. Il segretario assiste
alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli
con il presidente.
Tiene
i registri di contabilità della Comunità montana] (20).
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
18
Personale
della Comunità.
[Il
personale della Comunità montana ordinato in ruolo unico secondo le norme del
regolamento organico.
Il
regolamento organico prevede, inoltre, norme transitorie per l'inquadramento in
ruolo del personale comunque in servizio secondo le disposizioni di cui alla
legge regionale 16 febbraio 1981 n. 8.
Al
personale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento
economico dei dipendenti degli enti locali.
La
Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e
dagli Enti locali.
La
Comunità può affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti
esterni per programmi e progetti specifici.
La
Comunità provvede alla gestione del personale dell'U.S.L. applicando la
normativa prevista nelle leggi nazionali e regionali (21)] (22).
(21)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 12 gennaio 1983, n. 1.
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera
m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
19
Pareri
obbligatori dei comuni.
[Il
Consiglio, prima dell'adozione del piano urbanistico comprensoriale previsto
dalla legge n. 40/1975, del piano particolareggiato di iniziative della
Comunità, del piano per la conservazione ed uso dei beni culturali e per la
promozione delle attività connesse, delle modifiche statutarie nonché del
bilancio di previsione e di quello consuntivo, deve acquisire i pareri
obbligatori dei comuni appartenenti alla Comunità montana che dovranno essere
espressi dai Consigli comunali entro 60 giorni dalla richiesta.
Lo
stesso parere deve essere acquisito nei casi previsti dal successivo art. 42.
Per
i piani particolareggiati il suddetto parere verrà richiesto solo ai comuni
direttamente interessati] (23).
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
20
Verbali
e deliberazioni.
[I
verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun
Comune facente parte della Comunità montana e a tutti i membri del Consiglio.
I
verbali inoltre debbono essere approvati nella prima riunione successiva a
quella cui si riferiscono.
Le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta e i provvedimenti non soggetti a
controllo debbono essere pubblicati nell'albo pretorio della Comunità non oltre
sette giorni dalla data della loro adozione.
Le
determinazioni, anche se interlocutorie, adottate dal Comitato regionale di
controllo in ordine alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, debbono
essere pubblicate nell'albo della Comunità.
Le
deliberazioni stesse saranno inviate ai comuni membri, con l'invito ad esporle
nei rispettivi albi pretori.
Debbono
essere inviate alla competente sezione provinciale del Comitato di controllo
sulle Province, sui comuni e sugli Enti locali ai sensi dell'art. 21 della
legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, entro sette giorni dall'adozione.
I
comuni membri della Comunità e gli enti che fanno parte del Comitato tecnico
consultivo di cui all'art. 29 sono impegnati ad inviare in visione alla
Comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie
che interessano comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e
dell'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità] (24).
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art. 21
Tesoriere.
[Il
servizio di tesoreria è affidato, con deliberazione del Consiglio, ad un
Istituto di credito.
La
riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuate
esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.
I
rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione] (25).
(25)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
22
Finanziamento
della Comunità.
[Alle
spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con
fondi costituiti da:
a)
assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla
Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi
istituzionali;
b)
dal contributo annuo dei comuni membri della Comunità nella misura fissata dal
Consiglio;
c)
da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi] (26).
(26)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
23
Demanio
e patrimonio.
[La
Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge
3 dicembre 1971, n. 1102 e amministrare beni per delega di altri enti.
Per
decisione del Consiglio può affidarne la gestione a cooperative di lavoratori
agricoli] (27).
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
24
Indennità
e rimborso ai componenti della Comunità.
[Al
presidente ed al vice presidente viene corrisposta un'indennità di carica
rispettivamente pari all'ammontare dell'indennità massima stabilita dalle
vigenti disposizioni legislative in materia per il sindaco ed il vice sindaco
di un Comune con popolazione sino a 30.000 abitanti.
A
tutti i componenti gli organi della Comunità viene corrisposto un compenso
forfettario di partecipazione ad ogni seduta degli organi stessi, fissato dal
Consiglio della Comunità in misura non superiore ad un decimo dell'indennità di
carica spettante al Presidente.
Spetta
inoltre a tutti i componenti gli organi della Comunità il rimborso delle spese
di viaggio rispettivamente sostenute per l'espletamento del proprio mandato.
Il
compenso di partecipazione alle sedute non è cumulabile per più sedute nella
stessa giornata] (28).
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
25
Adesione
all'U.N.C.E.M. ed altre associazioni.
[La
Comunità montana può aderire all'Unione nazionale dei comuni ed enti montani
(U.N.C.E.M.) e ad altre associazioni, previa deliberazione del Consiglio] (29).
(29)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
26
Integrazioni
e modifiche dello statuto.
[Le
integrazioni e modifiche del presente statuto devono riportare il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il caso di
modifiche fissate per legge, nel quale è sufficiente la maggioranza semplice.
Anche
per le modifiche dello statuto deve seguire il momento della partecipazione
prevista] (30).
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
27
Estinzione
della Comunità.
[La
Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la
ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la
zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
TITOLO
II
Norme
relative alla gestione dei servizi
Capo
I - Attività volte alla valorizzazione dei terreni collinari e montani e alla
programmazione territoriale
Art.
28
Compiti
della Comunità montana.
[Per
il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3, lett. c), la Comunità
adempie ai seguenti compiti:
a)
promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale concorrendo alla
determinazione degli obiettivi della programmazione regionale e il riequilibrio
territoriale;
b)
predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il
territorio montano della zona con la esecuzione di opere pubbliche e di
bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire
migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato
sviluppo
economico;
c)
approvare gli strumenti di programmazione territoriale finalizzati alla
realizzazione dei programmi di intervento] (32).
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
29
Comitato
tecnico consultivo.
[Rapporti
con gli altri enti operanti nel territorio. Partecipazione alla Comunità. Il
Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e
collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale,
dei programmi stralcio annuali e dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico
di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma e 7 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, oltre alle commissioni per singoli settori di attività, nomina un
Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli Enti
operanti nel territorio della Comunità quali l'Amministrazione provinciale,
l'Ente di sviluppo ed altri enti che il Consiglio riterrà opportuni ed idonei,
tecnici ed esperti, organizzazioni sindacali, associazioni, cooperative e
categorie interessate.
Il
Comitato tecnico consultivo svolge le funzioni di partecipazione stabilite dal
Consiglio regionale nell'atto amministrativo n. 297 del 29 luglio 1976 per
l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione territoriale.
Il
Comitato tecnico consultivo è sentito obbligatoriamente dagli organi della
Comunità in occasione della elaborazione del piano di sviluppo zonale e dei
programmi stralcio, del piano urbanistico comprensoriale, dei piani
particolareggiati di iniziativa comprensoriale e della predisposizione del
bilancio preventivo.
I
rappresentanti di detti Enti devono altresì essere invitati a partecipare alle
sedute del Consiglio della Comunità senza diritto di voto, dedicate all'esame e
all'approvazione dei piani di sviluppo zonale e dei programmi stralcio nonché
dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico.
La
collaborazione tra la Comunità montana e gli Enti operanti nel territorio viene
attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima,
anche mediante quanto previsto al primo e secondo comma del precedente art. 18
e all'art. 20, terzo e quarto comma, della legge regionale 6
settembre
1972, n. 23.
Gli
Enti suddetti, nonché le associazioni e gli altri enti portatori delle istanze
sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità sono
costantemente consultati, informati ed invitati alle attività della Comunità
mediante le procedure e le iniziative decise dal Consiglio della Comunità con
apposito
regolamento.
La
Comunità montana, al fine di coordinare l'elaborazione dei programmi
pluriennali, dei piani annuali di sviluppo e dei piani urbanistici promuove
opportuni incontri con gli altri Enti operanti nel territorio, anche per
verificare la conformità dei piani di questi, a norma dell'art. 5 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102]
(33).
(33)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
30
Comunità
e comuni associati.
[Nel
quadro delle indagini conoscitive degli atti del piano economico territoriale,
il Consiglio della Comunità predispone progetti che vengono sottoposti
all'esame dei Consigli comunali dei comuni associati.
Tenuto
conto dei pareri espressi dai comuni, il Consiglio della Comunità provvede
quindi all'elaborazione e all'adozione dei piani.
Ciascun
consigliere comunale di un Comune associato ha diritto di prendere visione
degli atti riguardanti l'attività della Comunità montana] (34).
(34)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
31
Piano
pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali.
[La
Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale
della propria zona il quale, in base alle indicazioni del piano regionale,
partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto
conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale
o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri
enti operanti nel territorio, dovrà prevedere le concrete possibilità di
sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi
indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli
investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la
misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, ai sensi
delle disposizioni regionali e nazionali, privilegiando cooperative o
associazioni di lavoratori produttori agricoli che abbiano finalità sociale e
caratteristiche democratiche.
Il
Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la
partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano,
predisposta dal Consiglio all'esame dei Consigli comunali della Comunità, alle
forze politiche, sindacali ed economiche della zona ed anche prevedendo forme
di iniziativa popolare per la proposta dei programmi ed interventi al piano di
sviluppo della Comunità.
Il
piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della
Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data
informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici
di larga diffusione nella zona, su di un numero speciale del Bollettino della
Comunità e con ogni altra forma di pubblicità per consentire eventuali ricorsi
che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.
Il
Consiglio della Comunità esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente
rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione, a
norma dell'art. 5, comma quarto, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Il
Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il
30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini
del suo finanziamento da parte della Regione stessa.
Il
Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello
stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme
previste dalla legge.
Il
Consiglio inoltre entro i termini previsti per l'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, approva la relazione sullo stato di attuazione
del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le
eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.
Il
piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e
coordinati dalla Comunità.
La
Comunità montana si attiene inoltre alle norme regionali relative alla
preparazione dei piani zonali e di programmi annuali, previsti dall'art. 4,
lettera c) della legge 3 dicembre 1971, n. 1102] (35).
(35)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
32
Ufficio
tecnico.
[L'ufficio
tecnico, costituito con provvedimento dal Consiglio, sovrintende ai servizi
tecnici della Comunità congiuntamente con gli uffici regionali e cura la predisposizione
e l'esecuzione dei piani di sviluppo economico, dei programmi e dei progetti]
(36).
(36)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Capo
II - Servizi e beni culturali
Art.
33
Compiti
della Comunità.
[Per
il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3, lettera f), la
Comunità adempie ai seguenti compiti:
1)
organizzazione ed esercizio della manutenzione e tutela dei beni culturali;
2)
promozione della conoscenza del patrimonio culturale del comprensorio,
esaltandone le funzioni formative ed educative (anche ai fini dell'attuazione
del diritto allo studio);
3)
promozione di attività di indagine e ricerca sul patrimonio culturale, anche ai
fini della programmazione economica e territoriale;
4)
utilizzazione e istituzione, anche mediante l'acquisizione pubblica di beni
culturali, dei musei, delle biblioteche e degli archivi locali, come servizi
pubblici gratuiti ,organizzati in centri di azione sociale, collegati con le
esperienze della comunità in cui operano e con le attività degli organismi che
perseguono finalità culturali con particolare riferimento alle attività
cinematografiche, teatrali, musicali ,delle arti figurative, del folklore e
della informazione stampa e audiovisiva;
5)
formazione e qualificazione di gruppi, associazioni e animatori culturali
capaci di sviluppare le attività indicate ai punti precedenti;
6)
la più ampia partecipazione dei cittadini alla programmazione, alla gestione e
al controllo dei servizi;
7)
programmazione ed organizzazione delle iniziative per la conservazione e l'uso
dei beni culturali nel territorio di competenza;
8)
partecipazione alla formazione del piano regionale di cui all'art. 7, legge
regionale 3 giugno 1975, n. 39] (37).
(37)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
34
Consulta
comprensoriale.
[Ai
fini di garantire la presenza di rappresentanti della vita culturale, del mondo
della scuola e del lavoro, è istituita la consulta comprensoriale che è
presieduta dal presidente della Comunità.
La
consulta è costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità che
provvede entro sei mesi dal suo insediamento.
La
deliberazione del Consiglio fissa tra l'altro il numero dei membri della
consulta che è composta da:
a)
un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative (CGIL-CISL-UIL), designato dalle medesime;
b)
da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di promozione culturale
Arci, Enars, Endas, se presenti e operanti nel territorio dell'Alta Valle del
Tevere, designati dalle stesse;
c)
3 rappresentanti designati dal Consiglio scolastico distrettuale;
d)
rappresentanti degli uffici dell'amministrazione statale dei beni culturali
presenti nel territorio del comprensorio;
e)
da un rappresentante per ognuno dei singoli servizi culturali degli Enti
locali, o che comunque esercitino una funzione di pubblico servizio nel campo
dei beni culturali secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 3
giugno 1975, n. 39;
f)
da otto esperti della vita culturale e degli organismi operanti nel settore,
designati dal Consiglio della Comunità con voto limitato a cinque.
Ogni
volta che si è ritenuto utile, il presidente ,sentita la consulta potrà far
partecipare ai lavori della consulta esperti rappresentanti di amministrazioni,
enti e associazioni interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.
La
consulta si riunisce almeno 2 volte l'anno su convocazione del presidente; può
essere inoltre convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o
su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti] (38).
(38)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
35
Compiti
della Consulta.
[La
consulta esprime pareri e formula proposte agli Organi della Comunità su tutti
gli atti relativi ai beni e servizi culturali, compresi gli interventi di
programmazione territoriali con essi interferenti; propone iniziative atte a
favorire la partecipazione dei cittadini, alla individuazione e alla gestione
delle scelte di politica culturale.
La
consulta è sentita dagli organi della Comunità in occasione dell'elaborazione
del piano, della formulazione delle osservazioni al progetto di piano regionale
e dell'adozione del bilancio preventivo] (39).
(39)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
36
Comitato
di gestione dei singoli servizi.
[Ai
fini di assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla gestione dei
singoli servizi culturali, sono istituiti appositi comitati di gestione
composti da rappresentanti dei Consigli di circoscrizione, di fabbrica, delle associazioni
democratiche del tempo libero, degli organismi di base della scuola e di altri
organismi di base secondo quanto previsto dai regolamenti per la organizzazione
e il funzionamento dei servizi deliberati dal Consiglio della Comunità che ne
fissano anche il numero dei membri.
I
Comitati di gestione formulano proposte in merito agli investimenti di politica
culturale nei rispettivi territori, e promuovono nell'ambito del piano
comprensoriale, l'attività dei servizi e ne controllano l'efficienza dei programmi.
Designano
i propri rappresentanti per la composizione della consulta comprensoriale]
(40).
(40)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Capo
III - Servizi sanitari e socio-assistenziali
Art.
37
Unità
locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali (U.L.S.S.S.).
[Ai
sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Comunità montana gestisce l'unità
locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali di cui all'articolo 2, ultimo
capoverso, della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, per la erogazione
delle prestazioni socio-sanitarie ricadenti nella competenza, propria o
delegata, dei comuni compresi nel territorio della Comunità] (41).
(41)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
38
Compiti
ed attribuzioni.
[La
Comunità montana gestisce, in conformità agli indirizzi della programmazione
regionale e comprensoriale, i servizi sanitari e socio-assistenziali,
esercitando sia le funzioni proprie dei comuni in materia di sanità e
assistenza, sia quelle delegate con legge regionale.
La
gestione di tali servizi sarà svolta in modo da garantire la efficienza globale
e l'articolazione territoriale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14
novembre 1974, n. 57, onde rendere effettivo il diritto alla salute ed alla
promozione sociale.
In
particolare secondo il disposto dell'art. 1 della legge regionale 14 novembre
1974, n. 57, provvede alle seguenti funzioni:
a)
profilassi delle malattie infettive;
b)
igiene della produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;
c)
igiene ambientale e protezione dagli inquinamenti;
d)
igiene e medicina preventiva del lavoro;
e)
vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria;
f)
assistenza sanitaria ed ospedaliera;
g)
igiene mentale;
h)
tutela materna ed infantile ed assistenza ai minori;
i)
igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva;
l)
educazione sanitaria;
m)
recupero e riabilitazione per le malattie sociali ed assistenza agli invalidi;
n)
assistenza e protezione dell'anziano.
Provvede
inoltre alla gestione di ogni altra funzione attribuita ai comuni in materia di
beneficenza pubblica e di assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui ai
capitoli III e IV del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616] (42).
(42)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
39
Consulta
comprensoriale.
[La
consulta comprensoriale esercita le funzioni di verifica dei problemi sanitari
e socio-assistenziali, di promozione e di impulso per lo studio delle soluzioni
relative.
A
tal fine la consulta comprensoriale deve essere sentita dagli organi della
Comunità in occasione dell'elaborazione dei programmi socio-sanitari della
Comunità, esamina il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'U.L.S.S.S.
di cui al successivo art. 47, discute le modalità di attuazione dei programmi,
esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesta dagli organi della Comunità]
(43).
(43)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
40
Composizione
della Consulta.
[La
Consulta comprensoriale, viene istituita con atto del Consiglio della Comunità,
che, su proposta delle istanze interessate, ne fissa la composizione in modo da
garantire la presenza dei partiti politici democratici, delle più
rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi,
degli Enti locali, dei distretti sanitari e socio-assistenziali e delle istanze
sociali esistenti nel territorio della Comunità] (44).
(44)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
41
Durata
e funzioni della Consulta.
[La
consulta comprensoriale dura in carica quanto l'assemblea consorziale; è
presieduta dal presidente della Comunità o da un suo delegato.
Le
modalità specifiche del suo funzionamento saranno oggetto, su proposta delle
istanze interessate, di deliberazione del Consiglio della Comunità] (45).
(45)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
42
Pareri
obbligatori dei comuni per atti riguardanti l'U.L.S.S.S.
[Oltre
che nei casi previsti nel precedente art. 20, devono essere preceduti dal
pronunciamento dei singoli Consigli comunali i seguenti atti riguardanti
l'U.L.S.S.S.:
-
piano comprensoriale dei servizi sanitari e socio-assistenziali;
-
istituzione dei distretti sanitari di base.
Deve
inoltre essere preceduta dal pronunciamento del Consiglio comunale
territorialmente competente la localizzazione dei presidi nell'ambito di
ciascun distretto sanitario.
I
pareri di cui sopra devono essere espressi dai comuni entro il termine di
sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale, il parere si intende
favorevole] (46).
(46)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
43
Commissioni.
[Il
Consiglio può affidare a commissioni all'uopo costituite il compito di
sovraintendere all'andamento della gestione di particolari servizi
socio-sanitari, quando lo richieda la complessità delle funzioni connesse.
Tali
commissioni possono essere composte di membri del Consiglio; esse riferiscono
alla Giunta sull'esito della loro attività, senza pregiudizio dei poteri
spettanti agli organi statutari] (47).
(47)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
44
Distretti
sanitari di base.
[I
distretti sanitari di base sono suddivisioni del territorio della Comunità
montana, ai quali fanno capo i servizi di primo livello, consistenti in
prestazioni comuni e frequenti.
Tali
prestazioni sono, in particolare:
-
controllo e miglioramento dell'ambiente;
-
tutela degli alimenti, vaccinazione, altre forme di profilassi, di
disinfezione, altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;
-
interventi di prevenzione individuale e collettiva compresi quelli di igiene mentale;
-
consultori familiari;
-
attività diagnostiche e terapeutiche correnti domiciliari e ambulatoriali;
-
interventi sociali domiciliari e in piccoli gruppi, compresi gli interventi
riabilitativi;
-
distribuzione di farmaci e vigilanza sulle farmacie;
-
vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria;
-
informazioni, promozione sociale ed educazione dei cittadini; nel distretto
sanitario di base deve operare personale medico e non medico] (48).
(48)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
45
Comitati
di distretto.
[La
partecipazione dei cittadini e dei lavoratori alla programmazione ed alla
gestione dei servizi a livello di base è realizzata mediante i Comitati di
distretto».
I
Comitati formulano proposte in merito ai problemi sanitari e socio
assistenziali esistenti nei rispettivi territori e promuovono, nell'ambito del
piano comprensoriale, i servizi di distretto e ne controllano l'attuazione dei
programmi nonché l'efficienza dei presidi.
Eleggono
i propri rappresentanti da segnalare al Consiglio della Comunità quali
componenti della Consulta comprensoriale] (49).
(49)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
46
Composizione,
durata e funzionamento dei comitati di distretto.
[I
Comitati di distretto, costituiti dal Consiglio, sono composti da membri
designati dai consigli di quartiere, nel caso di distretti corrispondenti a
frazioni di comuni, o di consigli comunali, se i distretti corrispondono al
territorio di uno o più comuni.
Qualora
il distretto interessi più quartieri, la composizione del Comitato dovrà
rispecchiare la presenza proporzionale delle diverse istanze.
I
Comitati di distretto durano in carica quanto il Consiglio.
Le
modalità specifiche del loro funzionamento sono contenute in apposito
regolamento deliberato dal Consiglio] (50).
(50)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
47
Contabilità.
[La
contabilità dell'U.L.S.S.S. deve essere tenuta distinta da quella della
Comunità montana; il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono
allegati al bilancio ed al conto consultivo della stessa Comunità]
(51).
(51)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
48
Finanziamenti.
[Alle
spese necessarie per il funzionamento dell'U.L.S.S.S. viene fatto fronte con:
-
quota parte degli stanziamenti messi a disposizione dallo Stato e dalla
Regione;
-
gli stanziamenti dei bilanci comunali per le funzioni attribuite alla Comunità
montana;
-
eventuali lasciti o liberalità di qualsiasi tipo, che il donante abbia
destinato a tali servizi] (52).
(52)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.