L.R. 28 novembre 1979, n. 61 (1).

Approvazione del nuovo statuto della Comunità montana Alto Tevere umbro (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 dicembre 1979, n. 59.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Articolo unico

 

[È approvato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, il nuovo statuto della Comunità montana Alto Tevere Umbro, zona omogenea A con sede in Città di Castello, così come deliberato dal Consiglio della Comunità con atto n. 10 del 18 settembre 1979 nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Statuto

 

TITOLO I

Norme generali

 

Art. 1

Costituzione e sede della Comunità montana.

 

[Tra i comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, S. Giustino e Umbertide, i cui territori, classificati «montani» in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 957, n. 657, ricadono nella zona omogenea «A» delimitata dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita la Comunità montana «Alto Tevere Umbro», ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102.

La Comunità ha sede in Città di Castello] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 2

Norme che regolano la Comunità montana.

 

[La Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 3

Scopi della Comunità.

 

[La Comunità montana si propone i seguenti scopi:

a) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

b) fornire alle popolazioni residenti della zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;

c) attuare le finalità previste dalla legge n. 1102/1971 e dalle altre leggi rivolte alla valorizzazione dei territori collinari e montani;

d) attuare, in armonia alle indicazioni del piano urbanistico territoriale regionale, la pianificazione urbanistica comprensoriale, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;

e) attuare il riordino e il coordinamento dei servizi sanitari e socio-assistenziali, ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57;

f) promuovere lo sviluppo delle attività e delle strutture culturali nel territorio al fine di garantire alla popolazione, l'autogestione dei relativi servizi, nonché lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche, dei musei e archivi di enti locali di interesse locale, nel territorio di competenza, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39;

g) esercitare le funzioni proprie dei comuni e quelle delegate dalla Regione nelle materie e servizi di cui al presente articolo] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 4

Organi della Comunità.

 

[Sono organi della Comunità montana:

- Il Consiglio;

- La Giunta;

- Il Presidente;

- Il Collegio dei revisori dei conti] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 5

Il Consiglio: Composizione.

 

[Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni associati.

Ciascun Comune facente parte della Comunità è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato scelto dai membri del Consiglio comunale e da:

- n. 2 rappresentanti di cui uno designato dalla minoranza per i comuni il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema maggioritario;

- per i comuni il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema proporzionale:

a) n. 5 rappresentanti se aventi una popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti;

b) n. 7 rappresentanti se aventi una popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;

c) n. 11 rappresentanti se aventi una popolazione da 30.001 a 60.000 abitanti.

La popolazione di ciascun Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I rappresentanti dei comuni sono eletti dai rispettivi Consigli comunali con voto limitato, in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, e possono essere scelti anche cittadini non consiglieri comunali purché in possesso dei requisiti per l'elezione a consiglieri] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 6

Durata del Consiglio - Convalida elezioni - Decadenza.

 

[I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e in ogni caso il Consiglio stesso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità.

In occasione del loro rinnovo i Consigli comunali provvedono all'elezione dei nuovi rappresentanti entro trenta giorni dall'insediamento.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa diversa dalla scadenza del mandato, di uno dei componenti dell'assemblea, il Consiglio comunale interessato provvede al rinnovo dell'intera rappresentanza, di cui all'art. 5.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio, senza giustificati

motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza comunicata anche al Comune di appartenenza.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati. Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.

Il Consiglio, nella sua prima seduta procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 7

Attribuzioni del Consiglio.

 

[Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità. Compete al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

In particolare:

a) adotta lo statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale, il piano zonale dei servizi sanitari e socioassistenziali ed il piano comprensoriale per la conservazione e l'uso dei beni culturali e per la promozione delle attività; concorre al processo di formazione, revisione e modifica del piano urbanistico territoriale; ne adotta e approva i piani particolareggiati di iniziativa comprensoriale; esprime fino alla approvazione del piano urbanistico comprensoriale, parere sui piani regolatori generali, sui

programmi di fabbricazione e sulle loro varianti adottati dai comuni membri;

c) formula le proprie osservazioni sui progetti di piano dei servizi socio sanitari e su quello per la conservazione e l'uso dei beni culturali e per la promozione delle attività connesse, deliberati dalla Giunta regionale;

d) istituisce i distretti sanitari di base, di cui al successivo art. 44 conformemente alle indicazioni del piano dei servizi sanitari e socio assistenziali;

e) costituisce la consulta comprensoriale ed i comitati partecipativi di distretto, di cui ai successivi artt. 39, 45, 46;

f) costituisce la consulta comprensoriale per i beni e servizi culturali, di cui al successivo art. 34;

g) verifica la conformità con il piano di sviluppo e con il piano urbanistico, dei piani degli altri Enti operanti nel territorio; e ne riferisce ai competenti organi regionali e agli altri Enti interessati;

h) approva i progetti di lavoro, competenze professionali, contratti, e le spese superiori a lire 1.000.000;

i) delibera in ordine alla locazione di immobili, alla contrazione di mutui all'acquisto e all'alienazione di immobili, all'affitto e all'esproprio dei terreni;

l) elegge il presidente, il vice presidente, la giunta e il collegio dei revisori dei conti;

m) approva il bilancio preventivo, il conto consultivo, lo storno dei fondi e fissa la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli Enti associati;

n) esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;

o) nomina il comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 29 e le commissioni consiliari per i singoli settori di attività;

p) esprime il parere della Comunità su ogni questione sottoposta alla medesima;

q) delibera sulle modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei comuni su delega di questi, siano essi la totalità o una parte dei componenti la Comunità;

r) approva il regolamento degli uffici della Comunità;

s) adotta le decisioni circa la utilizzazione degli uffici dei comuni e degli altri Enti operanti nel territorio di cui al successivo art. 18; accordi particolari per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla Giunta per gli Enti interessati;

t) nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso Enti, organizzazioni, commissioni;

u) adotta ogni altro provvedimento non esplicitamente affidato dalle leggi e dallo statuto, ad altri organi della Comunità] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 8

Validità delle deliberazioni del Consiglio.

 

[Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 9

Sedute ordinarie e straordinarie - Convocazioni.

 

[Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno:

- entro il mese di marzo per l'approvazione del conto consultivo e della redazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

- entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e da tre comuni associati.

Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui la legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, che può determinare la riunione anche nelle sedi dei comuni della Comunità interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In ogni caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei comuni della Comunità.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, e soltanto in casi di urgenza per sua determinazione, mediante avviso raccomandato pervenuto o notificato con messo notificatore almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Nel caso che non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, la successiva convocazione potrà aver luogo non prima di 48 ore dalla seduta andata deserta, sempreché rimanga invariato l'ordine del giorno] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 10

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.

 

[Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento la presidenza spetta al vice presidente.

Dopo l'appello nominale, il presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 11

Giunta - Composizione.

 

[La Giunta è composta:

a) dal presidente e dal vice presidente eletti dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti;

b) da sette membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno con voto limitato a due terzi al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 12

Compiti della Giunta.

 

[Spetta alla Giunta:

a) predisporre gli atti da sottoporre al Consiglio;

b) assistere il presidente nello svolgimento delle attribuzioni di sua competenza;

c) predisporre il progetto di piano urbanistico;

d) predisporre il progetto di piano zonale dei servizi sanitari e socioassistenziali, quello degli interventi socioeconomici, quello per la conservazione ed uso dei beni culturali e per la promozione delle attività connesse, nonché i piani di sviluppo e i programmi previsti dalle leggi regionali in materia di valorizzazione dei territori collinari e montani;

e) adottare il progetto di piano particolareggiato di iniziativa comprensoriale;

f) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli alla approvazione del Consiglio;

g) esercitare le attribuzioni di cui alle lett. d), e), f), g), dell'art. 36 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;

h) provvedere alla amministrazione della Comunità e sovraintendere ai relativi uffici;

i) predisporre i regolamenti sul funzionamento dei servizi ed ogni altro atto di competenza dell'assemblea;

l) adottare i provvedimenti riguardanti il personale;

m) provvedere alla nomina di commissioni di studio;

n) sottoporre ai Consigli comunali, nei casi previsti, gli atti soggetti al loro pronunciamento, prima di trasmetterli al Consiglio per l'approvazione;

o) esercitare le funzioni delegate dal Consiglio;

p) adottare in casi di urgenza i provvedimenti attribuiti al Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali provvedimenti sono escluse le deliberazioni concernenti le materie riservate al Consiglio dall'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 13

Convocazione - Validità delle sedute.

 

[La Giunta si riunisce su convocazione del presidente:

- in sessione ordinaria ogni mese;

- in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.

La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

La Giunta delibera a maggioranza, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Possono essere invitati alle riunioni della Giunta a titolo consultivo, amministratori, tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 14

Durata in carica della Giunta.

 

[Il presidente, il vice presidente e i componenti della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità e possono essere rieletti.

La decadenza dalla carica di consiglieri della Comunità comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

L'assenza a tre sedute ordinarie consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo la procedura prevista dal precedente art. 6.

Il presidente, il vice presidente e i membri della Giunta possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrono gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione.

Possono essere revocati, in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio della Comunità o promossa dall'organo di controllo, con il voto favorevole espresso a scrutinio segreto di due terzi dei componenti del Consiglio] (17).

 

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 15

Il presidente - Attribuzione.

 

[Il presidente:

- rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi e in giudizio vigila su tutto l'andamento di essa;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta;

- firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità;

- compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della Comunità con enti pubblici nazionali, regionali, locali e con privati, accetta eredità con beneficio d'inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio e della Giunta.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento] (18).

 

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 16

Collegio dei revisori dei conti.

 

[Il Consiglio elegge tra i propri membri, non facenti parte della Giunta, i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Il Collegio dura in carica un anno.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere confermati.

La decadenza dalla carica di consigliere e l'elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrono gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato e il regolare funzionamento del Collegio. Vale la procedura prevista dal precedente articolo] (19).

 

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 17

Segretario della Comunità.

 

[Il segretario della Comunità è nominato dal Consiglio e dovrà essere scelto fra il personale di cui al primo comma del successivo art. 18. Il segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il presidente.

Tiene i registri di contabilità della Comunità montana] (20).

 

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 18

Personale della Comunità.

 

[Il personale della Comunità montana ordinato in ruolo unico secondo le norme del regolamento organico.

Il regolamento organico prevede, inoltre, norme transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1981 n. 8.

Al personale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti degli enti locali.

La Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e dagli Enti locali.

La Comunità può affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti esterni per programmi e progetti specifici.

La Comunità provvede alla gestione del personale dell'U.S.L. applicando la normativa prevista nelle leggi nazionali e regionali (21)] (22).

 

(21) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 12 gennaio 1983, n. 1.

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 19

Pareri obbligatori dei comuni.

 

[Il Consiglio, prima dell'adozione del piano urbanistico comprensoriale previsto dalla legge n. 40/1975, del piano particolareggiato di iniziative della Comunità, del piano per la conservazione ed uso dei beni culturali e per la promozione delle attività connesse, delle modifiche statutarie nonché del bilancio di previsione e di quello consuntivo, deve acquisire i pareri obbligatori dei comuni appartenenti alla Comunità montana che dovranno essere espressi dai Consigli comunali entro 60 giorni dalla richiesta.

Lo stesso parere deve essere acquisito nei casi previsti dal successivo art. 42.

Per i piani particolareggiati il suddetto parere verrà richiesto solo ai comuni direttamente interessati] (23).

 

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 20

Verbali e deliberazioni.

 

[I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità montana e a tutti i membri del Consiglio.

I verbali inoltre debbono essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta e i provvedimenti non soggetti a controllo debbono essere pubblicati nell'albo pretorio della Comunità non oltre sette giorni dalla data della loro adozione.

Le determinazioni, anche se interlocutorie, adottate dal Comitato regionale di controllo in ordine alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, debbono essere pubblicate nell'albo della Comunità.

Le deliberazioni stesse saranno inviate ai comuni membri, con l'invito ad esporle nei rispettivi albi pretori.

Debbono essere inviate alla competente sezione provinciale del Comitato di controllo sulle Province, sui comuni e sugli Enti locali ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, entro sette giorni dall'adozione.

I comuni membri della Comunità e gli enti che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 29 sono impegnati ad inviare in visione alla Comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e dell'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità] (24).

 

(24) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 21

Tesoriere.

 

[Il servizio di tesoreria è affidato, con deliberazione del Consiglio, ad un Istituto di credito.

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuate esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.

I rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione] (25).

 

(25) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 22

Finanziamento della Comunità.

 

[Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con fondi costituiti da:

a) assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) dal contributo annuo dei comuni membri della Comunità nella misura fissata dal Consiglio;

c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi] (26).

 

(26) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 23

Demanio e patrimonio.

 

[La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e amministrare beni per delega di altri enti.

Per decisione del Consiglio può affidarne la gestione a cooperative di lavoratori agricoli] (27).

 

(27) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 24

Indennità e rimborso ai componenti della Comunità.

 

[Al presidente ed al vice presidente viene corrisposta un'indennità di carica rispettivamente pari all'ammontare dell'indennità massima stabilita dalle vigenti disposizioni legislative in materia per il sindaco ed il vice sindaco di un Comune con popolazione sino a 30.000 abitanti.

A tutti i componenti gli organi della Comunità viene corrisposto un compenso forfettario di partecipazione ad ogni seduta degli organi stessi, fissato dal Consiglio della Comunità in misura non superiore ad un decimo dell'indennità di carica spettante al Presidente.

Spetta inoltre a tutti i componenti gli organi della Comunità il rimborso delle spese di viaggio rispettivamente sostenute per l'espletamento del proprio mandato.

Il compenso di partecipazione alle sedute non è cumulabile per più sedute nella stessa giornata] (28).

 

(28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 25

Adesione all'U.N.C.E.M. ed altre associazioni.

 

[La Comunità montana può aderire all'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (U.N.C.E.M.) e ad altre associazioni, previa deliberazione del Consiglio] (29).

 

(29) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 26

Integrazioni e modifiche dello statuto.

 

[Le integrazioni e modifiche del presente statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel quale è sufficiente la maggioranza semplice.

Anche per le modifiche dello statuto deve seguire il momento della partecipazione prevista] (30).

 

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 27

Estinzione della Comunità.

 

[La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (31).

 

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

TITOLO II

Norme relative alla gestione dei servizi

 

Capo I - Attività volte alla valorizzazione dei terreni collinari e montani e alla programmazione territoriale

 

Art. 28

Compiti della Comunità montana.

 

[Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3, lett. c), la Comunità adempie ai seguenti compiti:

a) promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione regionale e il riequilibrio territoriale;

b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio montano della zona con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo

economico;

c) approvare gli strumenti di programmazione territoriale finalizzati alla realizzazione dei programmi di intervento] (32).

 

(32) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 29

Comitato tecnico consultivo.

 

[Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. Partecipazione alla Comunità. Il Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, oltre alle commissioni per singoli settori di attività, nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli Enti operanti nel territorio della Comunità quali l'Amministrazione provinciale, l'Ente di sviluppo ed altri enti che il Consiglio riterrà opportuni ed idonei, tecnici ed esperti, organizzazioni sindacali, associazioni, cooperative e categorie interessate.

Il Comitato tecnico consultivo svolge le funzioni di partecipazione stabilite dal Consiglio regionale nell'atto amministrativo n. 297 del 29 luglio 1976 per l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione territoriale.

Il Comitato tecnico consultivo è sentito obbligatoriamente dagli organi della Comunità in occasione della elaborazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio, del piano urbanistico comprensoriale, dei piani particolareggiati di iniziativa comprensoriale e della predisposizione del bilancio preventivo.

I rappresentanti di detti Enti devono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità senza diritto di voto, dedicate all'esame e all'approvazione dei piani di sviluppo zonale e dei programmi stralcio nonché dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico.

La collaborazione tra la Comunità montana e gli Enti operanti nel territorio viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, anche mediante quanto previsto al primo e secondo comma del precedente art. 18 e all'art. 20, terzo e quarto comma, della legge regionale 6

settembre 1972, n. 23.

Gli Enti suddetti, nonché le associazioni e gli altri enti portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità sono costantemente consultati, informati ed invitati alle attività della Comunità mediante le procedure e le iniziative decise dal Consiglio della Comunità con

apposito regolamento.

La Comunità montana, al fine di coordinare l'elaborazione dei programmi pluriennali, dei piani annuali di sviluppo e dei piani urbanistici promuove opportuni incontri con gli altri Enti operanti nel territorio, anche per verificare la conformità dei piani di questi, a norma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102]

(33).

 

(33) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 30

Comunità e comuni associati.

 

[Nel quadro delle indagini conoscitive degli atti del piano economico territoriale, il Consiglio della Comunità predispone progetti che vengono sottoposti all'esame dei Consigli comunali dei comuni associati.

Tenuto conto dei pareri espressi dai comuni, il Consiglio della Comunità provvede quindi all'elaborazione e all'adozione dei piani.

Ciascun consigliere comunale di un Comune associato ha diritto di prendere visione degli atti riguardanti l'attività della Comunità montana] (34).

 

(34) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 31

Piano pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali.

 

[La Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali, privilegiando cooperative o associazioni di lavoratori produttori agricoli che abbiano finalità sociale e caratteristiche democratiche.

Il Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano, predisposta dal Consiglio all'esame dei Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche, sindacali ed economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta dei programmi ed interventi al piano di sviluppo della Comunità.

Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, su di un numero speciale del Bollettino della Comunità e con ogni altra forma di pubblicità per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

Il Consiglio della Comunità esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione, a norma dell'art. 5, comma quarto, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa.

Il Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Il Consiglio inoltre entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, approva la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.

Il piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità.

La Comunità montana si attiene inoltre alle norme regionali relative alla preparazione dei piani zonali e di programmi annuali, previsti dall'art. 4, lettera c) della legge 3 dicembre 1971, n. 1102] (35).

 

(35) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 32

Ufficio tecnico.

 

[L'ufficio tecnico, costituito con provvedimento dal Consiglio, sovrintende ai servizi tecnici della Comunità congiuntamente con gli uffici regionali e cura la predisposizione e l'esecuzione dei piani di sviluppo economico, dei programmi e dei progetti] (36).

 

(36) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Capo II - Servizi e beni culturali

 

Art. 33

Compiti della Comunità.

 

[Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3, lettera f), la Comunità adempie ai seguenti compiti:

1) organizzazione ed esercizio della manutenzione e tutela dei beni culturali;

2) promozione della conoscenza del patrimonio culturale del comprensorio, esaltandone le funzioni formative ed educative (anche ai fini dell'attuazione del diritto allo studio);

3) promozione di attività di indagine e ricerca sul patrimonio culturale, anche ai fini della programmazione economica e territoriale;

4) utilizzazione e istituzione, anche mediante l'acquisizione pubblica di beni culturali, dei musei, delle biblioteche e degli archivi locali, come servizi pubblici gratuiti ,organizzati in centri di azione sociale, collegati con le esperienze della comunità in cui operano e con le attività degli organismi che perseguono finalità culturali con particolare riferimento alle attività cinematografiche, teatrali, musicali ,delle arti figurative, del folklore e della informazione stampa e audiovisiva;

5) formazione e qualificazione di gruppi, associazioni e animatori culturali capaci di sviluppare le attività indicate ai punti precedenti;

6) la più ampia partecipazione dei cittadini alla programmazione, alla gestione e al controllo dei servizi;

7) programmazione ed organizzazione delle iniziative per la conservazione e l'uso dei beni culturali nel territorio di competenza;

8) partecipazione alla formazione del piano regionale di cui all'art. 7, legge regionale 3 giugno 1975, n. 39] (37).

 

(37) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 34

Consulta comprensoriale.

 

[Ai fini di garantire la presenza di rappresentanti della vita culturale, del mondo della scuola e del lavoro, è istituita la consulta comprensoriale che è presieduta dal presidente della Comunità.

La consulta è costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità che provvede entro sei mesi dal suo insediamento.

La deliberazione del Consiglio fissa tra l'altro il numero dei membri della consulta che è composta da:

a) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative (CGIL-CISL-UIL), designato dalle medesime;

b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di promozione culturale Arci, Enars, Endas, se presenti e operanti nel territorio dell'Alta Valle del Tevere, designati dalle stesse;

c) 3 rappresentanti designati dal Consiglio scolastico distrettuale;

d) rappresentanti degli uffici dell'amministrazione statale dei beni culturali presenti nel territorio del comprensorio;

e) da un rappresentante per ognuno dei singoli servizi culturali degli Enti locali, o che comunque esercitino una funzione di pubblico servizio nel campo dei beni culturali secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39;

f) da otto esperti della vita culturale e degli organismi operanti nel settore, designati dal Consiglio della Comunità con voto limitato a cinque.

Ogni volta che si è ritenuto utile, il presidente ,sentita la consulta potrà far partecipare ai lavori della consulta esperti rappresentanti di amministrazioni, enti e associazioni interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.

La consulta si riunisce almeno 2 volte l'anno su convocazione del presidente; può essere inoltre convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti] (38).

 

(38) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 35

Compiti della Consulta.

 

[La consulta esprime pareri e formula proposte agli Organi della Comunità su tutti gli atti relativi ai beni e servizi culturali, compresi gli interventi di programmazione territoriali con essi interferenti; propone iniziative atte a favorire la partecipazione dei cittadini, alla individuazione e alla gestione delle scelte di politica culturale.

La consulta è sentita dagli organi della Comunità in occasione dell'elaborazione del piano, della formulazione delle osservazioni al progetto di piano regionale e dell'adozione del bilancio preventivo] (39).

 

(39) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 36

Comitato di gestione dei singoli servizi.

 

[Ai fini di assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla gestione dei singoli servizi culturali, sono istituiti appositi comitati di gestione composti da rappresentanti dei Consigli di circoscrizione, di fabbrica, delle associazioni democratiche del tempo libero, degli organismi di base della scuola e di altri organismi di base secondo quanto previsto dai regolamenti per la organizzazione e il funzionamento dei servizi deliberati dal Consiglio della Comunità che ne fissano anche il numero dei membri.

I Comitati di gestione formulano proposte in merito agli investimenti di politica culturale nei rispettivi territori, e promuovono nell'ambito del piano comprensoriale, l'attività dei servizi e ne controllano l'efficienza dei programmi.

Designano i propri rappresentanti per la composizione della consulta comprensoriale] (40).

 

(40) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Capo III - Servizi sanitari e socio-assistenziali

 

Art. 37

Unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali (U.L.S.S.S.).

 

[Ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Comunità montana gestisce l'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali di cui all'articolo 2, ultimo capoverso, della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, per la erogazione delle prestazioni socio-sanitarie ricadenti nella competenza, propria o delegata, dei comuni compresi nel territorio della Comunità] (41).

 

(41) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 38

Compiti ed attribuzioni.

 

[La Comunità montana gestisce, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale e comprensoriale, i servizi sanitari e socio-assistenziali, esercitando sia le funzioni proprie dei comuni in materia di sanità e assistenza, sia quelle delegate con legge regionale.

La gestione di tali servizi sarà svolta in modo da garantire la efficienza globale e l'articolazione territoriale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, onde rendere effettivo il diritto alla salute ed alla promozione sociale.

In particolare secondo il disposto dell'art. 1 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, provvede alle seguenti funzioni:

a) profilassi delle malattie infettive;

b) igiene della produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

c) igiene ambientale e protezione dagli inquinamenti;

d) igiene e medicina preventiva del lavoro;

e) vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria;

f) assistenza sanitaria ed ospedaliera;

g) igiene mentale;

h) tutela materna ed infantile ed assistenza ai minori;

i) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva;

l) educazione sanitaria;

m) recupero e riabilitazione per le malattie sociali ed assistenza agli invalidi;

n) assistenza e protezione dell'anziano.

Provvede inoltre alla gestione di ogni altra funzione attribuita ai comuni in materia di beneficenza pubblica e di assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui ai capitoli III e IV del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616] (42).

 

(42) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 39

Consulta comprensoriale.

 

[La consulta comprensoriale esercita le funzioni di verifica dei problemi sanitari e socio-assistenziali, di promozione e di impulso per lo studio delle soluzioni relative.

A tal fine la consulta comprensoriale deve essere sentita dagli organi della Comunità in occasione dell'elaborazione dei programmi socio-sanitari della Comunità, esamina il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'U.L.S.S.S. di cui al successivo art. 47, discute le modalità di attuazione dei programmi, esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesta dagli organi della Comunità] (43).

 

(43) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 40

Composizione della Consulta.

 

[La Consulta comprensoriale, viene istituita con atto del Consiglio della Comunità, che, su proposta delle istanze interessate, ne fissa la composizione in modo da garantire la presenza dei partiti politici democratici, delle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, degli Enti locali, dei distretti sanitari e socio-assistenziali e delle istanze sociali esistenti nel territorio della Comunità] (44).

 

(44) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 41

Durata e funzioni della Consulta.

 

[La consulta comprensoriale dura in carica quanto l'assemblea consorziale; è presieduta dal presidente della Comunità o da un suo delegato.

Le modalità specifiche del suo funzionamento saranno oggetto, su proposta delle istanze interessate, di deliberazione del Consiglio della Comunità] (45).

 

(45) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 42

Pareri obbligatori dei comuni per atti riguardanti l'U.L.S.S.S.

 

[Oltre che nei casi previsti nel precedente art. 20, devono essere preceduti dal pronunciamento dei singoli Consigli comunali i seguenti atti riguardanti l'U.L.S.S.S.:

- piano comprensoriale dei servizi sanitari e socio-assistenziali;

- istituzione dei distretti sanitari di base.

Deve inoltre essere preceduta dal pronunciamento del Consiglio comunale territorialmente competente la localizzazione dei presidi nell'ambito di ciascun distretto sanitario.

I pareri di cui sopra devono essere espressi dai comuni entro il termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale, il parere si intende favorevole] (46).

 

(46) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 43

Commissioni.

 

[Il Consiglio può affidare a commissioni all'uopo costituite il compito di sovraintendere all'andamento della gestione di particolari servizi socio-sanitari, quando lo richieda la complessità delle funzioni connesse.

Tali commissioni possono essere composte di membri del Consiglio; esse riferiscono alla Giunta sull'esito della loro attività, senza pregiudizio dei poteri spettanti agli organi statutari] (47).

 

(47) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 44

Distretti sanitari di base.

 

[I distretti sanitari di base sono suddivisioni del territorio della Comunità montana, ai quali fanno capo i servizi di primo livello, consistenti in prestazioni comuni e frequenti.

Tali prestazioni sono, in particolare:

- controllo e miglioramento dell'ambiente;

- tutela degli alimenti, vaccinazione, altre forme di profilassi, di disinfezione, altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;

- interventi di prevenzione individuale e collettiva compresi quelli di igiene mentale;

- consultori familiari;

- attività diagnostiche e terapeutiche correnti domiciliari e ambulatoriali;

- interventi sociali domiciliari e in piccoli gruppi, compresi gli interventi riabilitativi;

- distribuzione di farmaci e vigilanza sulle farmacie;

- vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria;

- informazioni, promozione sociale ed educazione dei cittadini; nel distretto sanitario di base deve operare personale medico e non medico] (48).

 

(48) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 45

Comitati di distretto.

 

[La partecipazione dei cittadini e dei lavoratori alla programmazione ed alla gestione dei servizi a livello di base è realizzata mediante i Comitati di distretto».

I Comitati formulano proposte in merito ai problemi sanitari e socio assistenziali esistenti nei rispettivi territori e promuovono, nell'ambito del piano comprensoriale, i servizi di distretto e ne controllano l'attuazione dei programmi nonché l'efficienza dei presidi.

Eleggono i propri rappresentanti da segnalare al Consiglio della Comunità quali componenti della Consulta comprensoriale] (49).

 

(49) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 46

Composizione, durata e funzionamento dei comitati di distretto.

 

[I Comitati di distretto, costituiti dal Consiglio, sono composti da membri designati dai consigli di quartiere, nel caso di distretti corrispondenti a frazioni di comuni, o di consigli comunali, se i distretti corrispondono al territorio di uno o più comuni.

Qualora il distretto interessi più quartieri, la composizione del Comitato dovrà rispecchiare la presenza proporzionale delle diverse istanze.

I Comitati di distretto durano in carica quanto il Consiglio.

Le modalità specifiche del loro funzionamento sono contenute in apposito regolamento deliberato dal Consiglio] (50).

 

(50) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 47

Contabilità.

 

[La contabilità dell'U.L.S.S.S. deve essere tenuta distinta da quella della Comunità montana; il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono allegati al bilancio ed al conto consultivo della stessa Comunità]

(51).

 

(51) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 48

Finanziamenti.

 

[Alle spese necessarie per il funzionamento dell'U.L.S.S.S. viene fatto fronte con:

- quota parte degli stanziamenti messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione;

- gli stanziamenti dei bilanci comunali per le funzioni attribuite alla Comunità montana;

- eventuali lasciti o liberalità di qualsiasi tipo, che il donante abbia destinato a tali servizi] (52).

 

 

 

(52) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera m), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.