L.R.
28 novembre 1979, n. 62 (1).
Rifinanziamento
della L.R. 3 giugno 1975, n. 39. «Norme in materia di musei, biblioteche,
archivi di Enti locali o di interesse locale. Delega ai comuni» (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 5 dicembre 1979, n. 59.
(2)
La L.R. 3 giugno 1975, n. 39 è stata abrogata dall'art. 25, L.R. 3 maggio 1990,
n. 35 e dall'art. 35, L.R. 3 maggio 1990, n. 37.
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lett. e), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Per
il perseguimento delle finalità della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39:
«Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse
locale - Delega ai comuni», sono autorizzate per l'anno 1979 le seguenti spese:
L.
932.000.000 con imputazione al cap. 960 (ex 2700): «Spese per biblioteche,
musei e archivi di enti locali o di interesse locale»;
L.
3.000.000 con imputazione al cap. 1000 (ex 2702) denominato: «Spese per il
funzionamento della consulta regionale per la conservazione e l'uso dei beni
culturali ivi compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il
rimborso spese di viaggio ai membri estranei all'amministrazione regionale».
(4).
Per
gli anni dal 1980 in poi si provvederà, con legge di bilancio, alla
determinazione della spesa per le finalità della legge regionale 3 giugno 1975,
n. 39] (5).
(4)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Qualora
i Consorzi non siano ancora operanti, i finanziamenti di cui al precedente
articolo in deroga a quanto previsto dall'art. 4, primo comma della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 39 sono attribuiti ai singoli comuni secondo le
prescrizioni del piano regionale d'intervento di cui all'art. 7 della legge
sopracitata] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.