L.R. 6 dicembre 1979, n. 63 (1).

Erogazione di una somma una tantum ai dipendenti regionali (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 dicembre 1979, n. 60.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Ai dipendenti regionali viene corrisposta una somma una tantum di L. 250.000 lorde, in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno 1979.

L'importo di cui sopra non è pensionabile e, pertanto, è soggetto alle sole ritenute erariali.

La medesima somma è, altresì, corrisposta al personale amministrato direttamente, anche se non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, esclusi i dipendenti a qualunque titolo comandati in servizio presso la Regione] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[All'onere complessivo di L. 207.250.000 previsto per l'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte quanto a L. 22.250.000 con la disponibilità esistente al cap. 050 e quanto a L. 185.000.000 con la disponibilità esistente al cap. 0280 del bilancio per l'anno finanziario 1979.

Alla spesa relativa al personale provvisoriamente assegnato agli enti locali, sarà fatto fronte con i corrispondenti finanziamenti iscritti ai capitoli 2881 e 2882 dello stesso bilancio] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 65 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.