L.R.
6 dicembre 1979, n. 63 (1).
Erogazione
di una somma una tantum ai dipendenti regionali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 12 dicembre 1979, n. 60.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. p), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Ai
dipendenti regionali viene corrisposta una somma una tantum di L. 250.000
lorde, in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno 1979.
L'importo
di cui sopra non è pensionabile e, pertanto, è soggetto alle sole ritenute
erariali.
La
medesima somma è, altresì, corrisposta al personale amministrato direttamente,
anche se non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, esclusi i dipendenti
a qualunque titolo comandati in servizio presso la Regione] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[All'onere
complessivo di L. 207.250.000 previsto per l'attuazione della presente legge,
sarà fatto fronte quanto a L. 22.250.000 con la disponibilità esistente al cap.
050 e quanto a L. 185.000.000 con la disponibilità esistente al cap. 0280 del
bilancio per l'anno finanziario 1979.
Alla
spesa relativa al personale provvisoriamente assegnato agli enti locali, sarà
fatto fronte con i corrispondenti finanziamenti iscritti ai capitoli 2881 e
2882 dello stesso bilancio] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[La
presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo
comma, della Costituzione e dell'articolo 65 dello statuto, ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.