L.R. 6 dicembre 1979, n. 64 (1).

Incremento dello stanziamento previsto per l'anno 1979 dalla legge regionale 24 agosto 1978, n. 46 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 dicembre 1979, n. 60.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Per le finalitą di cui alla legge regionale 24 agosto 1978, n. 46, č autorizzata per l'anno 1979, sia in termini di competenza che di cassa, l'ulteriore spesa di lire 690.000.000, con imputazione al cap. 7400 denominato «Contributo sulla spesa per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone di interesse locale o regionale».

Č consentita alle Amministrazioni provinciali delegate l'erogazione del contributo di cui al comma precedente, ove ci sia disponibilitą di fondi, in misura superiore al limite percentuale previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[All'onere di cui al precedente art. 1 si fa fronte con i fondi del D.P.R. 6 giugno 1977, n. 384, assegnati alla Regione dell'Umbria con D.M. 5 giugno 1979, del Ministro del bilancio e programmazione economica.

 (4)] (5).

 

(4) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.

(5) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (6).

 

 

 

(6) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.