L.R. 19 dicembre 1979, n. 65 (1).

Organizzazione del servizio sanitario regionale.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 dicembre 1979, n. 63.

 

 

TITOLO I

Associazione dei comuni

 

Art. 1

Ambiti territoriali.

 

Il territorio della Regione è suddiviso negli ambiti territoriali di cui all'allegata tabella A), per adeguare e coordinare la gestione dei servizi sociali e sanitari di cui al titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, da parte delle amministrazioni locali.

 

 

Art. 2

Gestione dei servizi sociali e sanitari.

 

In ciascuno degli ambiti territoriali di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 dell'allegata tabella A) la gestione dei servizi sociali e sanitari di cui all'articolo precedente è esercitata dai comuni interessati, tra loro associati.

Negli ambiti territoriali di cui ai nn. 1, 2 e 9 della stessa tabella, il cui territorio coincide con le corrispondenti zone omogenee individuate dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, la gestione dei servizi medesimi è esercitata dalle rispettive Comunità montane.

 

 

Art. 3

Associazioni dei comuni.

 

L'Associazione dei comuni è disciplinata da uno statuto, adottato dai singoli comuni, che prevede in particolare, nel rispetto della presente legge:

- la denominazione e la sede dell'associazione;

- gli scopi dell'associazione;

- i compiti ed il funzionamento degli organi dell'associazione;

- il raccordo tra i comuni titolari delle funzioni e l'associazione;

- le forme per assicurare la partecipazione della popolazione all'attività dell'associazione;

- i modi di finanziamento.

 

 

Art. 4

Organi dell'associazione.

 

Organi dell'associazione dei comuni sono: l'assemblea, l'esecutivo ed il presidente.

Per il settore dei servizi sanitari e istituito presso ogni associazione un comitato di gestione con i compiti previsti dal successivo art. 20, in deroga alle attribuzioni dell'esecutivo di cui al successivo art. 8.

 

 

Art. 5

Assemblea dell'associazione.

 

1. L'assemblea è composta da consiglieri dei comuni associati.

2. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione è uguale a quello dei componenti assegnato al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello complessivo dei comuni associati.

3. Ogni comune esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale nel numero che, rispetto ai membri dell'assemblea, determinato ai sensi del precedente comma, stia nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri del comune considerato e il numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.

3-bis. Fino all'insediamento della nuova assemblea, sono prorogati i poteri dell'assemblea scaduta, per il compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi (2).

4. Allo scopo di consentire ai comuni una rappresentanza nell'assemblea dell'associazione intercomunale ulteriormente proporzionata al rispettivo peso demografico, il numero consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente modificato, ai fini del calcolo convenzionale di cui al precedente comma, secondo parametri riferiti alla popolazione residente nei comuni stessi, nella misura che segue:

- comuni da 10.000 a 20.000 residenti, aumento del 100 per cento;

- comuni oltre i 20.000 residenti, aumento del 200 per cento.

5. Per i fini del presente articolo la popolazione è calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale precedente la costituzione o il rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

6. L'aumento di cui al quarto comma è conteggiato ai fini del calcolo proporzionale di cui al terzo comma, anche per la determinazione del numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.

7. Qualora nell'attribuzione dei rappresentanti ai singoli comuni il calcolo proporzionale suddetto dia quozienti contenenti frazioni di unità, l'assegnazione ai comuni di un ulteriore rappresentante, fino alla concorrenza del limite di cui a terzo comma, viene effettuata secondo il seguente ordine prioritario:

a) comuni da 0 a 2000 abitanti per i quali il numero dei rappresentanti sia risultato inferiore a 2;

b) comuni da 2001 a 5000 abitanti per i quali il numero dei rappresentanti sia risultato inferiore a 3;

c) comuni con il quoziente della frazione di cui sopra più elevato ed a parità dello stesso con maggiore popolazione.

8. I rappresentanti che ciascun comune ai sensi dei commi precedenti esprime nell'assemblea dell'associazione intercomunale sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato, previa ripartizione dei membri assegnati nel modo seguente:

1) Consigli comunali eletti con il sistema maggioritario:

a) nel caso di nomina da due a quattro rappresentanti: uno alla lista di minoranza e gli altri alla lista di maggioranza; nel caso siano presenti in Consiglio più liste di minoranza, il rappresentante delle minoranze è nominato nella lista in cui è stato eletto il consigliere con la maggiore cifra individuale;

b) nel caso di nomina da cinque a sette rappresentanti: due alla lista di minoranza e gli altri alla lista di maggioranza; nel caso di due liste di minoranza presenti in Consiglio comunale: un rappresentante per ciascuna lista; nel caso di più liste si applica il criterio indicato alla lettera sub/a;

2) Consigli comunali eletti con il sistema proporzionale: ripartizione tra le liste presentate nelle precedenti elezioni comunali e presenti in Consiglio comunale, in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all'art. 72, comma quinto, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 tra gli eletti nelle rispettive

liste garantendo almeno un rappresentante al e liste che abbiano ottenuto almeno 1/10 dei voti validi, sempreché ad altre liste, l'applicazione del metodo predetto, attribuisca ulteriori rappresentanti oltre il primo.

A tale scopo si procede successivamente alla riduzione del numero dei rappresentanti per le liste che abbiano riportato quozienti minori.

9. L'assemblea viene insediata entro 60 giorni dalle elezioni amministrative generali ed esercita le proprie funzioni allorché siano stati eletti almeno due terzi dei membri che la compongono.

10. L'assemblea dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, salvo la sostituzione dei singoli membri per revoca, dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale e per altri casi previsti dallo statuto dell'associazione intercomunale in conformità alle vigenti disposizioni.

11. L'associazione adotta, nel termine di sei mesi, un regolamento per il funzionamento dei propri organi.

Fino all'adozione di tale regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento del comune dell'associazione con maggiore popolazione (3).

 

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 27 aprile 1990, n. 31.

(3) Articolo prima abrogato dalla L.R. 16 gennaio 1981, n. 6 e poi così sostituito dall'art. 5, L.R. 14 gennaio 1985, n. 1, come a sua volta sostituito dall'art. 1, L.R. 14 aprile 1986, n. 16.

 

 

Art. 6

Attribuzioni dell'assemblea.

 

L'assemblea elegge l'esecutivo, approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi e le relative relazioni, i piani ed i programmi annuali e poliannuali, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni.

Le deliberazioni concernenti i bilanci e i conti consuntivi sono adottate a maggioranza dei componenti il collegio.

 

 

Art. 7

Pareri obbligatori.

 

Devono essere preceduti dal parere dei singoli Consigli comunali gli atti riguardanti l'approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliannuali, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

I comuni devono pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso il quale senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

 

 

Art. 8

Esecutivo.

 

L'esecutivo è eletto dall'assemblea, nel suo seno, secondo i criteri e con le modalità previsti dallo statuto, che fissa altresì il numero dei suoi componenti.

Salvo quanto disposto dall'art. 4 della presente legge, l'esecutivo può delegare le proprie funzioni ad uno o più comitati di gestione nei limiti e con le modalità stabilite dallo statuto esclusivamente per settori organici di materie.

Nell'esecutivo e negli eventuali comitati di gestione dovrà essere assicurata la presenza di membri dell'assemblea con preferenza di quelli che rivestono la qualifica di assessori nei comuni associati (4).

 

(4) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 14 gennaio 1985, n. 1.

 

 

Art. 9

Presidente.

 

Il presidente dell'Associazione dei comuni, eletto dall'assemblea tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei componenti, rappresenta l'associazione dei comuni, convoca e presiede l'assemblea e l'esecutivo ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia affidata dallo statuto.

 

 

Art. 10

Comunità montane.

 

Nei casi in cui la gestione dei servizi sociali viene assunta dalle Comunità montane ai sensi del secondo comma del precedente art. 2, le competenze dell'assemblea, dell'esecutivo e dei presidente sono attribuite, rispettivamente, al Consiglio, alla Giunta e al Presidente della Comunità montana.

Nella ipotesi prevista al comma precedente valgono le disposizioni di cui agli artt. 5 e 8 in quanto applicabili (5).

 

(5) Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 14 gennaio 1985, n. 1.

 

 

TITOLO II

Servizio sanitario regionale

 

CAPO I - Compiti e gestione delle Unità sanitarie locali

 

Art. 11

Finalità del servizio sanitario regionale.

 

Il servizio sanitario regionale è costituito dall'insieme delle funzioni, delle strutture e dei servizi organizzati sul territorio della regione per la tutela unitaria e globale della salute di tutta la popolazione.

L'attuazione del servizio sanitario regionale compete alla Regione, alle Province ed ai Comuni secondo le disposizioni contenute nella presente legge e nella legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

Art. 12

Piano sanitario regionale.

 

All'attuazione del servizio sanitario la Regione provvede con la formazione del piano sanitario triennale.

Il piano, nel rispetto dei contenuti e degli indirizzi del piano sanitario nazionale e della programmazione economica, contiene in particolare:

a) le modalità per il conseguimento degli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quelli previsti all'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) la previsione dei fondi predisposti per l'attuazione del piano e gli indirizzi per la loro ripartizione;

c) gli indirizzi per realizzare nel territorio regionale l'equilibrata e coordinata organizzazione dei servizi;

d) le indicazioni per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;

e) le procedure e le modalità per le verifiche periodiche sullo stato di attuazione del piano.

Il piano cura inoltre l'organizzazione collegiale del lavoro dei dipendenti del servizio sanitario regionale per obiettivi e per progetti.

Il piano individua le forme ed i modi di partecipazione delle associazioni di volontariato alla realizzazione degli obiettivi previsti.

Il Piano socio-sanitario regionale è approvato con legge dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro il 30 giugno dell'ultimo anno del triennio di validità, previo espletamento delle procedure di partecipazione previste dalla L.R. n. 4 del 1972 e successive modificazioni (6).

 

(6) Il presente comma così sostituisce gli originari commi quinto e sesto per effetto di quanto disposto dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

 

 

Art. 13

Consulta regionale per la sanità e i servizi socio-assistenziali.

 

[Per l'attuazione del servizio sanitario regionale è istituita la Consulta regionale per la sanità e i servizi socio-assistenziali.

La Consulta:

a) esercita compiti di consulenza e di proposta nei confronti del Consiglio regionale e della Giunta per gli atti di loro competenza;

b) esprime pareri sugli atti di programmazione regionale in materia socio-sanitaria.

La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dall'Assessore regionale preposto ai servizi sanitari e socio- assistenziali che la presiede;

b) da dodici rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ai due terzi;

c) da tre rappresentanti per ciascuna Provincia, designati tra i membri dei Consigli provinciali;

d) da cinque rappresentanti dei Comuni, designati dalla sezione regionale dell'ANCI tra i consiglieri comunali;

e) da due rappresentanti per ciascuna ULSS, designati dal Comitato di gestione tra i suoi componenti;

f) da tre rappresentanti delle Associazioni di volontariato, designati dal Consiglio regionale nell'ambito di una rosa espressa dalle associazioni stesse in numero di 2 per ciascuna;

g) da tre rappresentanti delle cooperative di servizio sociale, designati dal Consiglio regionale nell'ambito di una rosa espressa dalle cooperative stesse in numero di 2 per ciascuna.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente appartenente al ruolo unico regionale.

La Consulta si avvale inoltre di una segreteria, costituita da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale o comandato dalle ULSS.

Le modalità del funzionamento della Consulta sono disciplinate da apposito regolamento interno] (7).

 

(7) Articolo così sostituito dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9 e poi abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 14

Compiti delle unità sanitarie locali.

 

Le USL costituiscono lo strumento con il quale i Comuni realizzano la gestione di tutti i servizi sanitari da parte delle comunità interessate.

Le associazioni dei Comuni e le Comunità montane di cui al precedente art. 2 esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi sanitari proprie dei Comuni o loro delegate, mediante le ULSS.

Tali funzioni concernono, in particolare, per quanto di competenza:

a) la formazione continua degli operatori socio-sanitari e l'aggiornamento professionale del personale del servizio sanitario nazionale nonché l'educazione sanitaria della popolazione;

b) l'igiene ambientale;

c) la protezione sanitaria materno-infantile, l'assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

d) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

e) l'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) l'igiene e medicina del lavoro; nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

g) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;

h) l'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

i) l'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

l) l'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

m) la riabilitazione;

n) l'assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie;

o) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) la profilassi e la polizia veterinaria, la ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

q) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale.

 

 

Art. 15

Attribuzioni delegate.

 

Le attribuzioni amministrative delegate alla regione, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono delegate ai Comuni che le esercitano mediante le ULSS con le modalità stabilite dalla presente legge.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, vengono trasmessi trimestralmente alla Giunta regionale, che può richiedere copia degli atti.

In caso di inadempienza da parte degli organi dell'ULSS nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.

 

 

Art. 16

Organi dell'ULSS. 1.

 

Sono organi dell'ULSS:

- il comitato di gestione e il suo presidente;

- il collegio dei revisori.

2. Le funzioni elencate al primo comma, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sono esercitate dall'assemblea dell'associazione intercomunale per gli ambiti territoriali di cui al primo comma del precedente art. 2, e dal consiglio della Comunità montana per gli ambiti territoriali di cui al secondo comma dello stesso articolo (8).

 

(8) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 19 ottobre 1982, n. 47 e dall'art. 2, L.R. 14 aprile 1986, n. 16.

 

 

Art. 17

Assemblea dell'ULSS.

 

 (9).

 

(9) Articolo soppresso dall'art. 5, L.R. 14 aprile 1986, n. 16.

 

 

Art. 18

Attribuzioni dell'assemblea dell'U.L.S.S.

 

 (10).

 

(10) Articolo prima modificato dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. n. 11 e poi soppresso dall'art. 5, L.R. 14 aprile 1986, n. 16.

 

 

Art. 19

Comitato di gestione dell'U.L.S.S.

 

1. Il comitato di gestione dell'ULSS è composto dal presidente e da sei membri nelle ULSS con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e dal presidente e da quattro membri nelle altre.

2. Il presidente e i membri del comitato di gestione sono eletti dall'assemblea anche fuori dal proprio seno, a maggioranza, con separate votazioni.

3. Hanno titolo ad essere nominati nel comitato di gestione i cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentate da un curriculum che deve essere depositato a cura di uno o più gruppi presenti nell'assemblea dell'associazione cinque giorni prima della elezione.

4. Nelle ULSS corrispondenti agli ambiti territoriali di cui al secondo comma dell'art. 2 le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della Comunità montana.

5. I membri del Comitato di gestione esterni all'assemblea partecipano alle sedute dell'assemblea stessa e delle commissioni eventualmente istituite, senza diritto di voto, quando siano in discussione argomenti relativi alla gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali (11).

 

(11) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 14 aprile 1986, n. 16.

 

 

Art. 20

Attribuzioni del comitato di gestione dell'U.L.S.S.

 

Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'U.L.S.S., salvo quelli di competenza dell'assemblea ai sensi del precedente art. 16, predispone gli schemi dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, sovraintende agli uffici, presìdi e servizi dell'U.L.S.S.. vigilando sul loro funzionamento e riferendo annualmente all'assemblea.

I rapporti tra il Comitato di gestione e l'ufficio di direzione sono basati sul principio dell'autonomia tecnico-funzionale (12).

 

(12) Comma aggiunto dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

 

 

Art. 21

Presidente del comitato di gestione, Nomina e attribuzioni.

 

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ULSS, dà esecuzione agli atti del comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni.

2. Il comitato di gestione elegge un vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Allorché sussistono specifiche ed improrogabili ragioni di urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del comitato di gestione e li sottopone a ratifica da parte del comitato medesimo nella prima riunione che deve essere convocata al più presto e comunque non oltre sette giorni (13).

 

(13) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 14 aprile 1986, n. 16.

 

 

Art. 22

Indennità di funzione.

 

Il presidente ed i membri del comitato di gestione dell'U.L.S.S. hanno diritto di percepire un'indennità, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea, in misura non superiore a quella spettante rispettivamente al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione pari a quella dell'U.L.S.S. (14).

L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì al presidente e ai membri dell'esecutivo dell'associazione dei comuni, nonché ai membri dei comitati di gestione (15).

Tale indennità non è cumulabile con quella percepita dal Comune in qualità di sindaco o assessore.

L'indennità per il presidente ed i membri della Giunta delle Comunità montane che gestiscono U.L.S.S. è determinata con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, qualora le vigenti disposizioni prevedano indennità di misura inferiore.

 

(14) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi la L.R. 21 gennaio 1987, n. 4.

(15) Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 14 gennaio 1985, n. 1.

 

 

Art. 23

Poteri del sindaco.

 

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale si avvale dei servizi dell'U.L.S.S., facendone preventivamente richiesta al presidente del comitato di gestione.

Qualora sussistono ragioni di urgenza il sindaco si avvale dei servizi di cui sopra rivolgendosi direttamente ai responsabili dei servizi medesimi, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

 

 

Art. 24

Controlli sugli atti delle U.L.S.S.

 

Il Consiglio regionale nomina, con le modalità previste dalla legislazione vigente, un esperto in materia sanitaria che integri il comitato regionale di controllo per l'esercizio del controllo sugli atti delle U.L.S.S.

Il comitato regionale così integrato esercita il controllo sugli atti delle U.L.S.S. nelle forme previste dagli artt. 59 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

 

CAPO II - Partecipazione

 

Art. 25

Finalità e livelli.

 

Mediante la partecipazione i cittadini, le formazioni sociali esistenti sul territorio, gli operatori sanitari contribuiscono a migliorare l'organizzazione dei servizi e a dare impulso all'attività programmata; inoltre controllano l'efficacia e la rispondenza dell'attività medesima rispetto alle finalità perseguite dal servizio sanitario regionale.

La partecipazione si espleta nei confronti dell'attività dei distretti di base e nei confronti del complesso delle attività delle U.L.S.S.

 

 

Art. 26

Comitato partecipativo di distretto.

 

Per i fini di cui all'articolo precedente, l'assemblea dell'U.L.S.S. nomina un comitato partecipativo per ciascun distretto, anche con poteri di proposta nei confronti degli organi dell'U.L.S.S. stessa.

La nomina avviene su designazione del Consiglio comunale o del Consiglio di circoscrizione competenti per territorio (16).

Qualora il distretto corrisponda al territorio di più comuni, il comitato di distretto è nominato su designazione dei comuni che ne fanno parte.

Le designazioni di cui al secondo e terzo comma devono garantire oltre alla presenza di membri elettivi delle assemblee comunali o circoscrizionali anche la rappresentanza delle istanze sociali e degli operatori. Il regolamento dell'ULSS fissa i criteri e modalità di nomina secondo indirizzi fissati uniformemente per tutte le ULSS della Regione (17).

Sulle proposte e sulle iniziative del comitato di distretto, i competenti organi dell'U.L.S.S. devono pronunciarsi non oltre sessanta giorni.

Le modalità relative al funzionamento del comitato di distretto sono disciplinate nello statuto dell'associazione.

 

(16) Comma così sostituito dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

(17) Comma così sostituito dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

 

 

Art. 27

Partecipazione diretta della popolazione.

 

Al fine di rendere possibile la partecipazione diretta della popolazione, è riconosciuta ai cittadini residenti nel distretto, in numero non inferiore ad un decimo della popolazione del distretto medesimo, di presentare agli organi di gestione dell'U.L.S.S. e al comitato partecipativo di distretto concrete proposte tese al miglioramento dei servizi stessi.

Sulle proposte di cui al primo comma i competenti organi dell'U.L.S.S. debbono pronunciarsi entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente.

 

 

Art. 28

Pubblicità degli atti delle U.L.S.S.

 

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e degli utenti interessati all'attuazione del servizio sanitario, le associazioni dei comuni disciplinano la pubblicazione degli atti delle U.L.S.S. garantendo:

1) il deposito degli atti e delle proposte di deliberazione presso gli uffici di direzione delle U.L.S.S.;

2) la pubblicità dell'estratto degli atti di maggiore rilevanza negli organi quotidiani di informazione;

3) la pubblicazione di un estratto di tutti i provvedimenti adottati dagli organi delle U.L.S.S. in appositi spazi della sede legale, dei presidi ospedalieri e dei distretti di base della stessa U.L.S.S., nonché negli albi pretori dei comuni associati (18).

4) il diritto per ogni cittadino di ottenere il rilascio di copia di ogni atto dell'U.L.S.S. nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale.

 

(18) Punto così sostituito dall'art. 10, L.R. 14 gennaio 1985, n. 1.

 

 

Art. 29

Partecipazione delle forze sociali alla gestione sociale dell'U.L.S.S. - Consulta.

 

Al fine di promuovere la partecipazione delle forze sociali alla gestione sociale dell'U.L.S.S. è istituita presso ogni U.L.S.S. una consulta i cui membri sono designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dalle formazioni sociali esistenti nel territorio e dai rappresentanti degli originari interessi dei disciolti Enti ospedalieri.

Le modalità relative alla composizione e al funzionamento della consulta sono disciplinate dallo statuto.

 

 

Art. 30

Conferenza di organizzazione.

 

Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori della sanità, il comitato di gestione promuove, almeno una volta l'anno, la conferenza per l'organizzazione dei servizi, dettando regole per il suo svolgimento.

 

 

CAPO III - Organizzazione e funzionamento delle U.L.S.S. e loro articolazione neidistretti di base

 

Art. 31

Profili organizzativi di carattere generale.

 

Nel predisporre le misure per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'ULSS, il Comitato di gestione deve ispirarsi ai principi dell'autonomia tecnico- funzionale dei servizi, della chiarezza nella individuazione delle responsabilità, e del lavoro di gruppo.

A tale scopo dovrà, in modo particolare:

1) preporre a ciascun servizio un responsabile in possesso di corrispondente livello e qualifica funzionale;

2) garantire la integrazione ed il coordinamento delle attività del personale addetto a servizi diversi attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo, nel rispetto, in ogni caso, delle competenze assegnate al personale;

3) realizzare la flessibilità delle strutture in modo da poterle costantemente adattare al mutare delle esigenze dei servizi, anche attraverso l'istituto della mobilità del personale.

 

 

Art. 32

Aree funzionali di intervento dell'ULSS.

 

L'ULSS è il complesso dei servizi, presìdi e uffici operanti nel territorio per il soddisfacimento omogeneo e generalizzato dei bisogni sanitari della popolazione.

L'ULSS articola i propri presìdi e uffici nelle seguenti aree funzionali di intervento:

- area dell'assistenza sanitaria di base;

- area integrativa dell'assistenza sanitaria di base;

- area delle funzioni organizzative e centrali (19).

 

(19) Alinea così sostituito dall'art. 61, L. R 21 marzo 1985, n. 11.

 

 

Art. 33

Area dell'assistenza sanitaria di base. Distretti sanitari.

 

L'erogazione di servizi di prima istanza e pronto intervento avviene nell'ambito dei distretti sanitari di base.

Fanno capo ai distretti tutte quelle attività che interessano i cittadini in modo più comune e frequente.

Tali attività riguardano, in particolare:

- il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;

- la tutela sanitaria delle attività fisico-ricreative;

- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;

- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene mentale;

- le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali in forma di degenza non ospedalieri, compresa la guardia medica;

- la distribuzione dei farmaci;

- l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;

- la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria;

- la realizzazione degli interventi socio-assistenziali demandati al livello territoriale (20).

Nei distretti deve essere garantita l'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali (21).

 

(20) Alinea aggiunto dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

(21) Comma così sostituito dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

 

 

Art. 34

Criteri per l'articolazione, l'organizzazione e la metodologia operativa nei distretti.

 

L'assemblea, su proposta dei singoli Consigli comunali, provvede a suddividere il territorio dell'ULSS in distretti sanitari di base in modo che essi, di norma, comprendano gruppi di popolazione tra i quattromila e i diecimila abitanti, tenendo conto delle caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali del territorio, e in modo da assicurare in via normale la corrispondenza tra il territorio del distretto e quello del Comune o quello della Circoscrizione territoriale di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

 

 

Art. 35

Area integrativa dei servizi di distretto.

 

I servizi integrativi nell'assistenza sanitaria di base anche se prestati da presìdi multizonali, hanno lo scopo di fornire alle attività distrettuali i necessari supporti tecnici, di attività specialistiche e di consulenza di laboratorio, di radiologia e di degenza ospedaliera.

A tale scopo vengono istituiti dipartimenti secondo criteri di omogeneità delle funzioni da svolgere, sia a livello territoriale che ospedaliero, anche in base a quanto stabilito dal piano sanitario regionale.

 

 

Art. 36

Collegamento tra le aree funzionali.

 

Il Comitato di gestione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, emana indirizzi per il collegamento delle aree funzionali di base ed integrativa con l'area delle funzioni centrali anche mediante la individuazione nei distretti e nei dipartimenti di figure di coordinatori, nel rispetto delle norme dell'ordinamento del personale e di quelle dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (22).

 

(22) Articolo così modificato dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

 

 

Art. 37

Servizi e presidi integrativi multizonali. Rinvio - Collegamento Funzionale.

 

I presidi e servizi multizonali sono individuati nel piano sanitario regionale che individua altresì le unità sanitarie locali interessate ai medesimi.

La Regione esercita l'indirizzo e il coordinamento delle funzioni multizonali. La gestione delle strutture multizonali compete alle ULSS in cui esse sono ubicate, salvo quanto previsto dalla L.R. n. 45/1982 (23).

Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presìdi e servizi multizonali con quelli delle ULSS interessate, il comitato di gestione territorialmente competente si avvale di un comitato di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna delle ULSS interessate.

Tale comitato deve essere sentito per tutte le questioni riguardanti la programmazione dei servizi, allo scopo precipuo di garantire uguali occasioni di fruizione dei servizi e l'accesso ai servizi stessi da parte delle popolazioni interessate; può inoltre essere sentito ogni volta che il comitato di gestione lo ritenga opportuno.

Le modalità di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento interno.

È facoltà della Giunta regionale convocare riunioni del Comitato e presiederle tramite un proprio componente (24).

 

(23) Comma così sostituito dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

(24) Comma aggiunto dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

 

 

Art. 38

Area delle funzioni organizzative e centrali e ufficio di direzione.

 

Le attività di programmazione e di organizzazione, nonchè di supporto tecnico agli organi di amministrazione delle ULSS sono svolte nell'area delle funzioni centrali.

Ai fini della presente legge, l'insieme dei settori e servizi che compongono l'area delle funzioni centrali è indicato come «Ufficio di direzione». Il collegio dei responsabili dei settori dell'ufficio di direzione è indicato come «organo di direzione dell'area centrale», di seguito denominato «Organo di direzione».

La pianta organica determina le dotazioni da assegnare all'Ufficio di direzione per la sua attività (25).

 

(25) Articolo prima modificato dall'art. 38, L.R. 31 maggio 1982, n. 29 e dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11 e poi così sostituito dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 38-bis

Articolazione nei settori.

 

All'interno dell'Ufficio di direzione vengono costituiti settori per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) per la responsabilità sanitaria:

1) prevenzione, educazione sanitaria, medicina legale;

2) formazione del personale, ricerca e sistema informativo;

3) assistenza socio-sanitaria di base;

4) assistenza integrativa specialistica, ospedaliera e farmaceutica;

5) medicina veterinaria;

b) per la responsabilità amministrativa:

1) segreteria degli organi politico-amministrativi;

2) amministrazione del personale e affari generali;

3) amministrazione economico-finanziaria;

4) amministrazione economato e provveditorato e gestione servizi tecnologici;

c) per la responsabilità sociale:

1) promozione e assistenza sociale.

L'articolazione nei settori viene determinata per ciascuna ULSS dal Piano tenendo conto della complessità delle funzioni da svolgere. In ogni caso i settori devono essere almeno due per la responsabilità sanitaria, almeno due per la responsabilità amministrativa e almeno uno per la responsabilità socio-assistenziale. Per le funzioni non elencate, l'attribuzione ai settori viene determinata dall'organo di direzione su proposta dei coordinatori.

La funzione di responsabile di settore comporta rapporto di lavoro a tempo pieno e non è cumulabile con alcun altro incarico di responsabilità all'interno dell'ULSS.

Le ULSS possono articolare i settori in sezioni affidate alla responsabilità di funzionari appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella apicale, secondo i criteri di massima previsti nel Piano.

Le ULSS possono inoltre istituire servizi comuni a disposizione dell'organo di direzione la cui responsabilità può essere affidata a funzionari della qualifica apicale o di quella immediatamente inferiore, con riferimento al coordinatore sanitario o a quello amministrativo, a seconda della prevalenza della materia (26).

 

(26) Articolo aggiunto dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 38-ter

La responsabilità di settore.

 

Fatto salvo il possesso dei requisiti specifici di professionalità richiesti dalla normativa vigente, ciascuno dei settori dell'ufficio di direzione è affidato alla responsabilità di un funzionario appartenente alla qualifica apicale dei laureati del ruolo sanitario per i settori a responsabilità sanitaria e dei laureati del ruolo amministrativo e di quello tecnico per i settori a responsabilità amministrativa.

Ferma restando la competenza del Comitato di gestione per tutte le determinazioni che comportino impegni formali a carico del bilancio, spetta ai responsabili dei settori dell'ufficio di direzione adottare gli atti occorrenti per realizzare i programmi deliberati dal Comitato di gestione che non siano affidati alla responsabilità complessiva dell'organo di direzione.

Qualora si verifichino vacanze per assenza o impedimento del titolare della responsabilità di settore, il comitato di gestione provvede alla sostituzione attribuendo l'incarico nell'ordine:

a) ad altro responsabile di settore nell'ambito delle materie sanitarie o amministrative;

b) ad altro dipendente dell'ULSS appartenente alla posizione funzionale apicale;

c) al corrispondente responsabile di settore di un'altra ULSS della regione, mediante provvedimento di comando o di incarico a tempo parziale (27).

 

(27) Articolo aggiunto dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 38-quater

L'organo di direzione dell'area centrale.

 

Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive del comitato di gestione, l'organo di direzione cura collegialmente i seguenti affari:

a) predisposizione degli atti deliberativi di programmazione, organizzazione e funzionamento dei servizi e del personale;

b) predisposizione degli atti deliberativi concernenti i programmi di attività in attuazione del programma comprensoriale;

c) coordinamento delle altre proposte di deliberazione aventi rilevanza per il funzionamento complessivo dell'ULSS;

d) rapporti con le strutture regionali responsabili della programmazione socio-sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta all'organo di direzione curare l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento di tutti i servizi nonché la direzione del personale.

Resta ferma l'autonomia tecnico-funzionale dei settori per l'organizzazione del lavoro all'interno delle aree di competenza.

Il personale dei ruoli sanitario e tecnico che abbia responsabilità in qualità di dirigente o di direttore sanitario, primario ospedaliero, direttore, o che rivesta altra funzione riservata alle qualifiche apicali nei rispettivi ruoli, è chiamato, quando non sia membro dell'organo di direzione, ad intervenire ai lavori dello

stesso per le questioni concernenti il presidio o ufficio cui è preposto.

Le modalità relative al funzionamento dell'organo di direzione sono stabilite con apposito regolamento dell'ULSS sulla base dei criteri indicati dal Piano (28).

 

(28) Articolo aggiunto dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 38-quinquies

Coordinamento.

 

Il coordinamento dell'organo di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario e uno amministrativo individuati dal comitato di gestione dell'ULSS secondo le norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Viene inoltre individuato dal comitato di gestione un coordinatore dei servizi sociali il quale, con il coordinatore sanitario e amministrativo, assicura i necessari collegamenti tra servizi.

Oltre alle funzioni loro spettanti ai sensi del vigente ordinamento del personale, spetta al coordinatore sanitario e al coordinatore amministrativo presiedere a turno le riunioni dell'organo di direzione e sovraintendere all'esecuzione delle sue decisioni (29).

 

(29) Articolo aggiunto dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 38-sexies

Autonomia tecnico-funzionale.

 

Il Comitato di gestione regola i suoi rapporti con l'organo di direzione secondo il principio dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi. A tale scopo il Comitato determina indirizzi generali per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'ULSS, per la programmazione delle attività e per il servizio degli operatori, affidandone la realizzazione all'Ufficio di direzione (30).

 

(30) Articolo aggiunto dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 39

Consiglio tecnico degli operatori.

 

In ciascuna ULSS è istituito il consiglio tecnico degli operatori.

Il consiglio tecnico degli operatori, organismo di consultazione tecnica del comitato di gestione dell'ULSS, esprime parere su ogni questione che gli venga sottoposta dal comitato medesimo e formula altresì proposte per la elaborazione dei piani, dei programmi di intervento e dei progetti-obiettivo sulle materie di competenza delle U.L.S.S.

 

 

TITOLO III

Gestione coordinata dei servizi sociali

 

Art. 40

Esercizio delle attribuzioni.

 

In attesa della legge di riforma dell'assistenza, le attribuzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, proprie dei Comuni ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalle associazioni dei Comuni o dalle Comunità montane di cui al precedente articolo 2, mediante gli stessi organi di gestione dell'ULSS, osservando le disposizioni contenute nella presente legge al fine di garantire il coordinamento e la integrazione con i servizi sanitari.

A tale scopo lo statuto stabilisce le competenze dell'assemblea, del comitato di gestione ed adegua l'organizzazione dei servizi, dei presìdi, dei settori, nonché la composizione della direzione prevedendo il coordinamento dei settori relativi ai servizi sociali.

 

 

Art. 41

Piano dei servizi socio-assistenziali.

 

Contestualmente al piano dei servizi sanitari e con le stesse procedure di cui al precedente art. 12, la Regione formula il piano triennale dei servizi socio- assistenziali con la particolare finalità di realizzare la integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali (31).

 

(31) Articolo così modificato dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 42

Gestione dei fondi.

 

La gestione dei fondi per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo precedente è tenuta distinta da quella relativa al fondo sanitario regionale.

I Comuni prevedono in bilancio gli stanziamenti per il finanziamento delle attività di cui al presente titolo, da trasferirsi alle rispettive associazioni e Comunità montane e provvedono inoltre di assegnare il personale ed i beni occorrenti.

 

 

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

 

Art. 43

Modifica degli ambiti territoriali.

 

Con legge regionale, su richiesta motivata anche di un singolo Comune, gli ambiti territoriali di cui all'art. 1, possono essere modificati sentiti gli Enti locali interessati, qualora ciò si renda opportuno per una migliore ripartizione del territorio regionale in relazione alle esigenze dei servizi.

 

 

Art. 44

Composizione degli organi dell'ULSS nella fase transitoria.

 

I Comuni degli ambiti territoriali di cui al primo comma dell'art. 2, devono provvedere all'approvazione dello statuto e all'elezione dei loro rappresentanti ai fini della costituzione degli organi di gestione delle ULSS ai sensi dei precedenti articoli 17, 19 e 21, entro il termine perentorio di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla completa costituzione degli organi di gestione delle ULSS, i componenti delle assemblee, degli organi esecutivi ed i presidenti dei Consorzi socio-sanitari istituiti nei predetti ambiti territoriali, ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, esercitano rispettivamente, le attribuzioni di membri delle assemblee, membri dei comitati di gestione e presidenti delle ULSS, anche in deroga a quanto stabilito nei precedenti artt. 17, 19 e 21 circa la composizione numerica, la proporzionalità, la rappresentanza territoriale, la modalità di nomina ed i requisiti per l'elezione nelle assemblee.

In caso di mancata costituzione degli organi dei Consorzi socio- sanitari, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione conforme della Giunta stessa e previo parere della competente commissione consiliare, nomina un commissario per l'adozione degli atti relativi alla provvisoria gestione dell'ULSS, limitatamente alle funzioni degli organi non ancora costituiti.

 

 

Art. 45

Costituzione dell'ULSS.

 

 (32).

 

(32) Articolo abrogato dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 46

Trasferimento dei beni ai Comuni.

 

 (33).

 

(33) Articolo abrogato dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 47

Comitato consultivo provvisorio.

 

 (34).

 

(34) Articolo abrogato dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 48

Organi dell'associazione dei Comuni nella fase transitoria.

 

 (35).

 

(35) Articolo abrogato dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 49

Abrogazione della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

 

La legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, è abrogata.

I Consorzi di cui alla citata legge esercitano le loro funzioni secondo i relativi statuti fino al provvedimento di costituzione delle USL di cui all'art. 45.

 

 

Art. 50

Contabilità dell'ULSS.

 

Le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle ULSS sono contenute in separata legge regionale da emanare ai sensi dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

Art. 51

Dichiarazione d'urgenza.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato A)

Ambiti territoriali

 

N. 1 - Comprende il territorio dei comuni di: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, S. Giustino ed Umbertide.

N. 2 - Comprende il territorio dei comuni di: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.

N. 3 - Comprende il territorio dei comuni di: Corciano, Deruta, Perugia e Torgiano.

N. 4 - Comprende il territorio dei comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara.

N. 5 - Comprende il territorio dei comuni di: Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina.

N. 6 - Comprende il territorio dei comuni di: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano,

Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno.

N. 7 - Comprende il territorio dei comuni di: Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, S. Venanzo e Todi.

N. 8 - Comprende il territorio dei comuni di: Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria e Spoleto.

N. 9 - Comprende il territorio dei comuni di: Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, S. Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

N. 10 - Comprende il territorio dei comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano e Porano.

N. 11 - Comprende il territorio dei comuni di: Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli e Penna in Teverina.

N. 12 - Comprende il territorio dei comuni di: Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone e Terni.