L.R.
19 dicembre 1979, n. 65 (1).
Organizzazione
del servizio sanitario regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 dicembre 1979, n. 63.
TITOLO
I
Associazione
dei comuni
Art.
1
Ambiti
territoriali.
Il
territorio della Regione è suddiviso negli ambiti territoriali di cui
all'allegata tabella A), per adeguare e coordinare la gestione dei servizi
sociali e sanitari di cui al titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, da
parte delle amministrazioni locali.
Art.
2
Gestione
dei servizi sociali e sanitari.
In
ciascuno degli ambiti territoriali di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12
dell'allegata tabella A) la gestione dei servizi sociali e sanitari di cui
all'articolo precedente è esercitata dai comuni interessati, tra loro
associati.
Negli
ambiti territoriali di cui ai nn. 1, 2 e 9 della stessa tabella, il cui
territorio coincide con le corrispondenti zone omogenee individuate dalla legge
regionale 6 settembre 1972, n. 23, la gestione dei servizi medesimi è
esercitata dalle rispettive Comunità montane.
Art.
3
Associazioni
dei comuni.
L'Associazione
dei comuni è disciplinata da uno statuto, adottato dai singoli comuni, che
prevede in particolare, nel rispetto della presente legge:
-
la denominazione e la sede dell'associazione;
-
gli scopi dell'associazione;
-
i compiti ed il funzionamento degli organi dell'associazione;
-
il raccordo tra i comuni titolari delle funzioni e l'associazione;
-
le forme per assicurare la partecipazione della popolazione all'attività
dell'associazione;
-
i modi di finanziamento.
Art.
4
Organi
dell'associazione.
Organi
dell'associazione dei comuni sono: l'assemblea, l'esecutivo ed il presidente.
Per
il settore dei servizi sanitari e istituito presso ogni associazione un
comitato di gestione con i compiti previsti dal successivo art. 20, in deroga
alle attribuzioni dell'esecutivo di cui al successivo art. 8.
Art.
5
Assemblea
dell'associazione.
1.
L'assemblea è composta da consiglieri dei comuni associati.
2.
Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione è uguale a quello dei
componenti assegnato al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti
pari a quello complessivo dei comuni associati.
3.
Ogni comune esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della rispettiva
associazione intercomunale nel numero che, rispetto ai membri dell'assemblea,
determinato ai sensi del precedente comma, stia nello stesso rapporto esistente
tra il numero complessivo dei consiglieri del comune considerato e il numero
corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi
nell'associazione intercomunale.
3-bis.
Fino all'insediamento della nuova assemblea, sono prorogati i poteri
dell'assemblea scaduta, per il compimento di tutti gli atti necessari ad
assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei
servizi (2).
4.
Allo scopo di consentire ai comuni una rappresentanza nell'assemblea
dell'associazione intercomunale ulteriormente proporzionata al rispettivo peso
demografico, il numero consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente
modificato, ai fini del calcolo convenzionale di cui al precedente comma,
secondo parametri riferiti alla popolazione residente nei comuni stessi, nella
misura che segue:
-
comuni da 10.000 a 20.000 residenti, aumento del 100 per cento;
-
comuni oltre i 20.000 residenti, aumento del 200 per cento.
5.
Per i fini del presente articolo la popolazione è calcolata in base ai
risultati dell'ultimo censimento ufficiale precedente la costituzione o il
rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.
6.
L'aumento di cui al quarto comma è conteggiato ai fini del calcolo
proporzionale di cui al terzo comma, anche per la determinazione del numero
corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi
nell'associazione intercomunale.
7.
Qualora nell'attribuzione dei rappresentanti ai singoli comuni il calcolo
proporzionale suddetto dia quozienti contenenti frazioni di unità,
l'assegnazione ai comuni di un ulteriore rappresentante, fino alla concorrenza
del limite di cui a terzo comma, viene effettuata secondo il seguente ordine
prioritario:
a)
comuni da 0 a 2000 abitanti per i quali il numero dei rappresentanti sia
risultato inferiore a 2;
b)
comuni da 2001 a 5000 abitanti per i quali il numero dei rappresentanti sia
risultato inferiore a 3;
c)
comuni con il quoziente della frazione di cui sopra più elevato ed a parità
dello stesso con maggiore popolazione.
8.
I rappresentanti che ciascun comune ai sensi dei commi precedenti esprime
nell'assemblea dell'associazione intercomunale sono nominati dal Consiglio
comunale, con voto limitato, previa ripartizione dei membri assegnati nel modo
seguente:
1)
Consigli comunali eletti con il sistema maggioritario:
a)
nel caso di nomina da due a quattro rappresentanti: uno alla lista di minoranza
e gli altri alla lista di maggioranza; nel caso siano presenti in Consiglio più
liste di minoranza, il rappresentante delle minoranze è nominato nella lista in
cui è stato eletto il consigliere con la maggiore cifra individuale;
b)
nel caso di nomina da cinque a sette rappresentanti: due alla lista di
minoranza e gli altri alla lista di maggioranza; nel caso di due liste di
minoranza presenti in Consiglio comunale: un rappresentante per ciascuna lista;
nel caso di più liste si applica il criterio indicato alla lettera sub/a;
2)
Consigli comunali eletti con il sistema proporzionale: ripartizione tra le
liste presentate nelle precedenti elezioni comunali e presenti in Consiglio
comunale, in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all'art. 72,
comma quinto, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 tra gli eletti nelle rispettive
liste
garantendo almeno un rappresentante al e liste che abbiano ottenuto almeno 1/10
dei voti validi, sempreché ad altre liste, l'applicazione del metodo predetto,
attribuisca ulteriori rappresentanti oltre il primo.
A
tale scopo si procede successivamente alla riduzione del numero dei
rappresentanti per le liste che abbiano riportato quozienti minori.
9.
L'assemblea viene insediata entro 60 giorni dalle elezioni amministrative
generali ed esercita le proprie funzioni allorché siano stati eletti almeno due
terzi dei membri che la compongono.
10.
L'assemblea dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei
consigli comunali, salvo la sostituzione dei singoli membri per revoca, dimissioni,
perdita della qualità di consigliere comunale e per altri casi previsti dallo
statuto dell'associazione intercomunale in conformità alle vigenti
disposizioni.
11.
L'associazione adotta, nel termine di sei mesi, un regolamento per il
funzionamento dei propri organi.
Fino
all'adozione di tale regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme
del regolamento del comune dell'associazione con maggiore popolazione (3).
(2)
Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 27 aprile 1990, n. 31.
(3)
Articolo prima abrogato dalla L.R. 16 gennaio 1981, n. 6 e poi così sostituito
dall'art. 5, L.R. 14 gennaio 1985, n. 1, come a sua volta sostituito dall'art.
1, L.R. 14 aprile 1986, n. 16.
Art.
6
Attribuzioni
dell'assemblea.
L'assemblea
elegge l'esecutivo, approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi e le
relative relazioni, i piani ed i programmi annuali e poliannuali, la pianta
organica del personale, i regolamenti e le convenzioni.
Le
deliberazioni concernenti i bilanci e i conti consuntivi sono adottate a
maggioranza dei componenti il collegio.
Art.
7
Pareri
obbligatori.
Devono
essere preceduti dal parere dei singoli Consigli comunali gli atti riguardanti
l'approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliannuali, dei
regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del
conto consuntivo.
I
comuni devono pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, trascorso il quale senza che il parere sia stato dato, esso si
intende favorevole ad ogni effetto.
Art.
8
Esecutivo.
L'esecutivo
è eletto dall'assemblea, nel suo seno, secondo i criteri e con le modalità
previsti dallo statuto, che fissa altresì il numero dei suoi componenti.
Salvo
quanto disposto dall'art. 4 della presente legge, l'esecutivo può delegare le
proprie funzioni ad uno o più comitati di gestione nei limiti e con le modalità
stabilite dallo statuto esclusivamente per settori organici di materie.
Nell'esecutivo
e negli eventuali comitati di gestione dovrà essere assicurata la presenza di
membri dell'assemblea con preferenza di quelli che rivestono la qualifica di
assessori nei comuni associati (4).
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 14 gennaio 1985, n. 1.
Art.
9
Presidente.
Il
presidente dell'Associazione dei comuni, eletto dall'assemblea tra i suoi
membri a maggioranza assoluta dei componenti, rappresenta l'associazione dei
comuni, convoca e presiede l'assemblea e l'esecutivo ed esercita ogni altra
attribuzione che gli sia affidata dallo statuto.
Art.
10
Comunità
montane.
Nei
casi in cui la gestione dei servizi sociali viene assunta dalle Comunità
montane ai sensi del secondo comma del precedente art. 2, le competenze
dell'assemblea, dell'esecutivo e dei presidente sono attribuite,
rispettivamente, al Consiglio, alla Giunta e al Presidente della Comunità
montana.
Nella
ipotesi prevista al comma precedente valgono le disposizioni di cui agli artt.
5 e 8 in quanto applicabili (5).
(5)
Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 14 gennaio 1985, n. 1.
TITOLO
II
Servizio
sanitario regionale
CAPO
I - Compiti e gestione delle Unità sanitarie locali
Art.
11
Finalità
del servizio sanitario regionale.
Il
servizio sanitario regionale è costituito dall'insieme delle funzioni, delle
strutture e dei servizi organizzati sul territorio della regione per la tutela
unitaria e globale della salute di tutta la popolazione.
L'attuazione
del servizio sanitario regionale compete alla Regione, alle Province ed ai
Comuni secondo le disposizioni contenute nella presente legge e nella legge 23
dicembre 1978, n. 833.
Art.
12
Piano
sanitario regionale.
All'attuazione
del servizio sanitario la Regione provvede con la formazione del piano
sanitario triennale.
Il
piano, nel rispetto dei contenuti e degli indirizzi del piano sanitario
nazionale e della programmazione economica, contiene in particolare:
a)
le modalità per il conseguimento degli obiettivi da realizzare nel triennio con
riferimento a quelli previsti all'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b)
la previsione dei fondi predisposti per l'attuazione del piano e gli indirizzi
per la loro ripartizione;
c)
gli indirizzi per realizzare nel territorio regionale l'equilibrata e
coordinata organizzazione dei servizi;
d)
le indicazioni per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
e)
le procedure e le modalità per le verifiche periodiche sullo stato di
attuazione del piano.
Il
piano cura inoltre l'organizzazione collegiale del lavoro dei dipendenti del
servizio sanitario regionale per obiettivi e per progetti.
Il
piano individua le forme ed i modi di partecipazione delle associazioni di
volontariato alla realizzazione degli obiettivi previsti.
Il
Piano socio-sanitario regionale è approvato con legge dal Consiglio regionale
su proposta della Giunta entro il 30 giugno dell'ultimo anno del triennio di
validità, previo espletamento delle procedure di partecipazione previste dalla
L.R. n. 4 del 1972 e successive modificazioni (6).
(6)
Il presente comma così sostituisce gli originari commi quinto e sesto per
effetto di quanto disposto dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
13
Consulta
regionale per la sanità e i servizi socio-assistenziali.
[Per
l'attuazione del servizio sanitario regionale è istituita la Consulta regionale
per la sanità e i servizi socio-assistenziali.
La
Consulta:
a)
esercita compiti di consulenza e di proposta nei confronti del Consiglio
regionale e della Giunta per gli atti di loro competenza;
b)
esprime pareri sugli atti di programmazione regionale in materia
socio-sanitaria.
La
Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composta:
a)
dall'Assessore regionale preposto ai servizi sanitari e socio- assistenziali
che la presiede;
b)
da dodici rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ai
due terzi;
c)
da tre rappresentanti per ciascuna Provincia, designati tra i membri dei
Consigli provinciali;
d)
da cinque rappresentanti dei Comuni, designati dalla sezione regionale
dell'ANCI tra i consiglieri comunali;
e)
da due rappresentanti per ciascuna ULSS, designati dal Comitato di gestione tra
i suoi componenti;
f)
da tre rappresentanti delle Associazioni di volontariato, designati dal
Consiglio regionale nell'ambito di una rosa espressa dalle associazioni stesse
in numero di 2 per ciascuna;
g)
da tre rappresentanti delle cooperative di servizio sociale, designati dal
Consiglio regionale nell'ambito di una rosa espressa dalle cooperative stesse
in numero di 2 per ciascuna.
Le
funzioni di segretario sono espletate da un dirigente appartenente al ruolo
unico regionale.
La
Consulta si avvale inoltre di una segreteria, costituita da personale messo a
disposizione dalla Giunta regionale o comandato dalle ULSS.
Le
modalità del funzionamento della Consulta sono disciplinate da apposito
regolamento interno] (7).
(7)
Articolo così sostituito dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9 e poi abrogato
dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
14
Compiti
delle unità sanitarie locali.
Le
USL costituiscono lo strumento con il quale i Comuni realizzano la gestione di
tutti i servizi sanitari da parte delle comunità interessate.
Le
associazioni dei Comuni e le Comunità montane di cui al precedente art. 2
esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi
sanitari proprie dei Comuni o loro delegate, mediante le ULSS.
Tali
funzioni concernono, in particolare, per quanto di competenza:
a)
la formazione continua degli operatori socio-sanitari e l'aggiornamento
professionale del personale del servizio sanitario nazionale nonché
l'educazione sanitaria della popolazione;
b)
l'igiene ambientale;
c)
la protezione sanitaria materno-infantile, l'assistenza pediatrica e la tutela
del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
d)
la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
e)
l'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata
di ogni ordine e grado;
f)
l'igiene e medicina del lavoro; nonché la prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
g)
la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;
h)
l'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i)
l'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e
domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l)
l'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m)
la riabilitazione;
n)
l'assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie;
o)
l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli
alimenti e delle bevande;
p)
la profilassi e la polizia veterinaria, la ispezione e la vigilanza veterinaria
sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione
e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione
zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla
riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q)
gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale.
Art.
15
Attribuzioni
delegate.
Le
attribuzioni amministrative delegate alla regione, ai sensi dell'art. 7 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono delegate ai Comuni che le esercitano
mediante le ULSS con le modalità stabilite dalla presente legge.
Le
funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni
delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare.
Gli
elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate,
vengono trasmessi trimestralmente alla Giunta regionale, che può richiedere
copia degli atti.
In
caso di inadempienza da parte degli organi dell'ULSS nell'esercizio delle
funzioni delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine
adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.
Art.
16
Organi
dell'ULSS. 1.
Sono
organi dell'ULSS:
-
il comitato di gestione e il suo presidente;
-
il collegio dei revisori.
2.
Le funzioni elencate al primo comma, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge
15 gennaio 1986, n. 4, sono esercitate dall'assemblea dell'associazione
intercomunale per gli ambiti territoriali di cui al primo comma del precedente
art. 2, e dal consiglio della Comunità montana per gli ambiti territoriali di
cui al secondo comma dello stesso articolo (8).
(8)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 19 ottobre 1982, n. 47 e dall'art.
2, L.R. 14 aprile 1986, n. 16.
Art.
17
Assemblea
dell'ULSS.
(9).
(9)
Articolo soppresso dall'art. 5, L.R. 14 aprile 1986, n. 16.
Art.
18
Attribuzioni
dell'assemblea dell'U.L.S.S.
(10).
(10)
Articolo prima modificato dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. n. 11 e poi
soppresso dall'art. 5, L.R. 14 aprile 1986, n. 16.
Art.
19
Comitato
di gestione dell'U.L.S.S.
1.
Il comitato di gestione dell'ULSS è composto dal presidente e da sei membri
nelle ULSS con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e dal presidente e da
quattro membri nelle altre.
2.
Il presidente e i membri del comitato di gestione sono eletti dall'assemblea
anche fuori dal proprio seno, a maggioranza, con separate votazioni.
3.
Hanno titolo ad essere nominati nel comitato di gestione i cittadini aventi
esperienza di amministrazione e direzione, documentate da un curriculum che
deve essere depositato a cura di uno o più gruppi presenti nell'assemblea
dell'associazione cinque giorni prima della elezione.
4.
Nelle ULSS corrispondenti agli ambiti territoriali di cui al secondo comma
dell'art. 2 le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte
rispettivamente dal presidente e dalla giunta della Comunità montana.
5.
I membri del Comitato di gestione esterni all'assemblea partecipano alle sedute
dell'assemblea stessa e delle commissioni eventualmente istituite, senza
diritto di voto, quando siano in discussione argomenti relativi alla gestione
dei servizi sanitari e socio-assistenziali (11).
(11)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 14 aprile 1986, n. 16.
Art.
20
Attribuzioni
del comitato di gestione dell'U.L.S.S.
Il
comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'U.L.S.S.,
salvo quelli di competenza dell'assemblea ai sensi del precedente art. 16,
predispone gli schemi dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea, sovraintende agli uffici, presìdi e servizi dell'U.L.S.S..
vigilando sul loro funzionamento e riferendo annualmente all'assemblea.
I
rapporti tra il Comitato di gestione e l'ufficio di direzione sono basati sul
principio dell'autonomia tecnico-funzionale (12).
(12)
Comma aggiunto dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
21
Presidente
del comitato di gestione, Nomina e attribuzioni.
1.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ULSS, dà esecuzione agli atti
del comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni.
2.
Il comitato di gestione elegge un vice-presidente che sostituisce il presidente
in caso di assenza o di impedimento.
3.
Allorché sussistono specifiche ed improrogabili ragioni di urgenza, il
presidente adotta i provvedimenti di competenza del comitato di gestione e li
sottopone a ratifica da parte del comitato medesimo nella prima riunione che
deve essere convocata al più presto e comunque non oltre sette giorni (13).
(13)
Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 14 aprile 1986, n. 16.
Art.
22
Indennità
di funzione.
Il
presidente ed i membri del comitato di gestione dell'U.L.S.S. hanno diritto di
percepire un'indennità, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea, in misura
non superiore a quella spettante rispettivamente al sindaco e agli assessori
dei comuni con popolazione pari a quella dell'U.L.S.S. (14).
L'indennità
di cui al comma precedente spetta altresì al presidente e ai membri
dell'esecutivo dell'associazione dei comuni, nonché ai membri dei comitati di
gestione (15).
Tale
indennità non è cumulabile con quella percepita dal Comune in qualità di
sindaco o assessore.
L'indennità
per il presidente ed i membri della Giunta delle Comunità montane che
gestiscono U.L.S.S. è determinata con le stesse modalità di cui ai precedenti
commi, qualora le vigenti disposizioni prevedano indennità di misura inferiore.
(14)
Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi la L.R. 21 gennaio
1987, n. 4.
(15)
Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 14 gennaio 1985, n. 1.
Art.
23
Poteri
del sindaco.
Il
sindaco, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità
sanitaria locale si avvale dei servizi dell'U.L.S.S., facendone preventivamente
richiesta al presidente del comitato di gestione.
Qualora
sussistono ragioni di urgenza il sindaco si avvale dei servizi di cui sopra
rivolgendosi direttamente ai responsabili dei servizi medesimi, informandone
contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.
Art.
24
Controlli
sugli atti delle U.L.S.S.
Il
Consiglio regionale nomina, con le modalità previste dalla legislazione
vigente, un esperto in materia sanitaria che integri il comitato regionale di
controllo per l'esercizio del controllo sugli atti delle U.L.S.S.
Il
comitato regionale così integrato esercita il controllo sugli atti delle
U.L.S.S. nelle forme previste dagli artt. 59 e seguenti della legge 10 febbraio
1953, n. 62.
CAPO
II - Partecipazione
Art.
25
Finalità
e livelli.
Mediante
la partecipazione i cittadini, le formazioni sociali esistenti sul territorio,
gli operatori sanitari contribuiscono a migliorare l'organizzazione dei servizi
e a dare impulso all'attività programmata; inoltre controllano l'efficacia e la
rispondenza dell'attività medesima rispetto alle finalità perseguite dal
servizio sanitario regionale.
La
partecipazione si espleta nei confronti dell'attività dei distretti di base e
nei confronti del complesso delle attività delle U.L.S.S.
Art.
26
Comitato
partecipativo di distretto.
Per
i fini di cui all'articolo precedente, l'assemblea dell'U.L.S.S. nomina un
comitato partecipativo per ciascun distretto, anche con poteri di proposta nei
confronti degli organi dell'U.L.S.S. stessa.
La
nomina avviene su designazione del Consiglio comunale o del Consiglio di
circoscrizione competenti per territorio (16).
Qualora
il distretto corrisponda al territorio di più comuni, il comitato di distretto
è nominato su designazione dei comuni che ne fanno parte.
Le
designazioni di cui al secondo e terzo comma devono garantire oltre alla
presenza di membri elettivi delle assemblee comunali o circoscrizionali anche
la rappresentanza delle istanze sociali e degli operatori. Il regolamento
dell'ULSS fissa i criteri e modalità di nomina secondo indirizzi fissati
uniformemente per tutte le ULSS della Regione (17).
Sulle
proposte e sulle iniziative del comitato di distretto, i competenti organi
dell'U.L.S.S. devono pronunciarsi non oltre sessanta giorni.
Le
modalità relative al funzionamento del comitato di distretto sono disciplinate
nello statuto dell'associazione.
(16)
Comma così sostituito dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
(17)
Comma così sostituito dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
27
Partecipazione
diretta della popolazione.
Al
fine di rendere possibile la partecipazione diretta della popolazione, è
riconosciuta ai cittadini residenti nel distretto, in numero non inferiore ad
un decimo della popolazione del distretto medesimo, di presentare agli organi
di gestione dell'U.L.S.S. e al comitato partecipativo di distretto concrete
proposte tese al miglioramento dei servizi stessi.
Sulle
proposte di cui al primo comma i competenti organi dell'U.L.S.S. debbono
pronunciarsi entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente.
Art.
28
Pubblicità
degli atti delle U.L.S.S.
Al
fine di favorire la partecipazione dei cittadini e degli utenti interessati
all'attuazione del servizio sanitario, le associazioni dei comuni disciplinano
la pubblicazione degli atti delle U.L.S.S. garantendo:
1)
il deposito degli atti e delle proposte di deliberazione presso gli uffici di
direzione delle U.L.S.S.;
2)
la pubblicità dell'estratto degli atti di maggiore rilevanza negli organi
quotidiani di informazione;
3)
la pubblicazione di un estratto di tutti i provvedimenti adottati dagli organi
delle U.L.S.S. in appositi spazi della sede legale, dei presidi ospedalieri e
dei distretti di base della stessa U.L.S.S., nonché negli albi pretori dei
comuni associati (18).
4)
il diritto per ogni cittadino di ottenere il rilascio di copia di ogni atto
dell'U.L.S.S. nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale.
(18)
Punto così sostituito dall'art. 10, L.R. 14 gennaio 1985, n. 1.
Art.
29
Partecipazione
delle forze sociali alla gestione sociale dell'U.L.S.S. - Consulta.
Al
fine di promuovere la partecipazione delle forze sociali alla gestione sociale
dell'U.L.S.S. è istituita presso ogni U.L.S.S. una consulta i cui membri sono
designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dalle
formazioni sociali esistenti nel territorio e dai rappresentanti degli
originari interessi dei disciolti Enti ospedalieri.
Le
modalità relative alla composizione e al funzionamento della consulta sono
disciplinate dallo statuto.
Art.
30
Conferenza
di organizzazione.
Al
fine di realizzare la partecipazione degli operatori della sanità, il comitato
di gestione promuove, almeno una volta l'anno, la conferenza per
l'organizzazione dei servizi, dettando regole per il suo svolgimento.
CAPO
III - Organizzazione e funzionamento delle U.L.S.S. e loro articolazione
neidistretti di base
Art.
31
Profili
organizzativi di carattere generale.
Nel
predisporre le misure per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'ULSS,
il Comitato di gestione deve ispirarsi ai principi dell'autonomia tecnico-
funzionale dei servizi, della chiarezza nella individuazione delle
responsabilità, e del lavoro di gruppo.
A
tale scopo dovrà, in modo particolare:
1)
preporre a ciascun servizio un responsabile in possesso di corrispondente
livello e qualifica funzionale;
2)
garantire la integrazione ed il coordinamento delle attività del personale
addetto a servizi diversi attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo, nel
rispetto, in ogni caso, delle competenze assegnate al personale;
3)
realizzare la flessibilità delle strutture in modo da poterle costantemente
adattare al mutare delle esigenze dei servizi, anche attraverso l'istituto
della mobilità del personale.
Art.
32
Aree
funzionali di intervento dell'ULSS.
L'ULSS
è il complesso dei servizi, presìdi e uffici operanti nel territorio per il
soddisfacimento omogeneo e generalizzato dei bisogni sanitari della
popolazione.
L'ULSS
articola i propri presìdi e uffici nelle seguenti aree funzionali di
intervento:
-
area dell'assistenza sanitaria di base;
-
area integrativa dell'assistenza sanitaria di base;
-
area delle funzioni organizzative e centrali (19).
(19)
Alinea così sostituito dall'art. 61, L. R 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
33
Area
dell'assistenza sanitaria di base. Distretti sanitari.
L'erogazione
di servizi di prima istanza e pronto intervento avviene nell'ambito dei
distretti sanitari di base.
Fanno
capo ai distretti tutte quelle attività che interessano i cittadini in modo più
comune e frequente.
Tali
attività riguardano, in particolare:
-
il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;
-
la tutela sanitaria delle attività fisico-ricreative;
-
la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di
disinfezione, nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;
-
gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di
igiene mentale;
-
le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali
in forma di degenza non ospedalieri, compresa la guardia medica;
-
la distribuzione dei farmaci;
-
l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;
-
la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria;
-
la realizzazione degli interventi socio-assistenziali demandati al livello
territoriale (20).
Nei
distretti deve essere garantita l'integrazione dei servizi sanitari con quelli
socio-assistenziali (21).
(20)
Alinea aggiunto dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
(21)
Comma così sostituito dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
34
Criteri
per l'articolazione, l'organizzazione e la metodologia operativa nei distretti.
L'assemblea,
su proposta dei singoli Consigli comunali, provvede a suddividere il territorio
dell'ULSS in distretti sanitari di base in modo che essi, di norma, comprendano
gruppi di popolazione tra i quattromila e i diecimila abitanti, tenendo conto
delle caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali del territorio, e
in modo da assicurare in via normale la corrispondenza tra il territorio del
distretto e quello del Comune o quello della Circoscrizione territoriale di cui
alla legge 8 aprile 1976, n. 278.
Art.
35
Area
integrativa dei servizi di distretto.
I
servizi integrativi nell'assistenza sanitaria di base anche se prestati da
presìdi multizonali, hanno lo scopo di fornire alle attività distrettuali i
necessari supporti tecnici, di attività specialistiche e di consulenza di
laboratorio, di radiologia e di degenza ospedaliera.
A
tale scopo vengono istituiti dipartimenti secondo criteri di omogeneità delle
funzioni da svolgere, sia a livello territoriale che ospedaliero, anche in base
a quanto stabilito dal piano sanitario regionale.
Art.
36
Collegamento
tra le aree funzionali.
Il
Comitato di gestione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano
sanitario regionale, emana indirizzi per il collegamento delle aree funzionali
di base ed integrativa con l'area delle funzioni centrali anche mediante la
individuazione nei distretti e nei dipartimenti di figure di coordinatori, nel
rispetto delle norme dell'ordinamento del personale e di quelle dell'accordo
nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47, ottavo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (22).
(22)
Articolo così modificato dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
37
Servizi
e presidi integrativi multizonali. Rinvio - Collegamento Funzionale.
I
presidi e servizi multizonali sono individuati nel piano sanitario regionale
che individua altresì le unità sanitarie locali interessate ai medesimi.
La
Regione esercita l'indirizzo e il coordinamento delle funzioni multizonali. La
gestione delle strutture multizonali compete alle ULSS in cui esse sono
ubicate, salvo quanto previsto dalla L.R. n. 45/1982 (23).
Al
fine di assicurare il collegamento funzionale dei presìdi e servizi multizonali
con quelli delle ULSS interessate, il comitato di gestione territorialmente
competente si avvale di un comitato di coordinamento composto da un
rappresentante per ciascuna delle ULSS interessate.
Tale
comitato deve essere sentito per tutte le questioni riguardanti la
programmazione dei servizi, allo scopo precipuo di garantire uguali occasioni
di fruizione dei servizi e l'accesso ai servizi stessi da parte delle
popolazioni interessate; può inoltre essere sentito ogni volta che il comitato
di gestione lo ritenga opportuno.
Le
modalità di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento interno.
È
facoltà della Giunta regionale convocare riunioni del Comitato e presiederle
tramite un proprio componente (24).
(23)
Comma così sostituito dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
(24)
Comma aggiunto dall'art. 61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
38
Area
delle funzioni organizzative e centrali e ufficio di direzione.
Le
attività di programmazione e di organizzazione, nonchè di supporto tecnico agli
organi di amministrazione delle ULSS sono svolte nell'area delle funzioni
centrali.
Ai
fini della presente legge, l'insieme dei settori e servizi che compongono
l'area delle funzioni centrali è indicato come «Ufficio di direzione». Il
collegio dei responsabili dei settori dell'ufficio di direzione è indicato come
«organo di direzione dell'area centrale», di seguito denominato «Organo di
direzione».
La
pianta organica determina le dotazioni da assegnare all'Ufficio di direzione
per la sua attività (25).
(25)
Articolo prima modificato dall'art. 38, L.R. 31 maggio 1982, n. 29 e dall'art.
61, L.R. 21 marzo 1985, n. 11 e poi così sostituito dall'art. 35, L.R. 27 marzo
1990, n. 9.
Art.
38-bis
Articolazione
nei settori.
All'interno
dell'Ufficio di direzione vengono costituiti settori per lo svolgimento delle
seguenti funzioni:
a)
per la responsabilità sanitaria:
1)
prevenzione, educazione sanitaria, medicina legale;
2)
formazione del personale, ricerca e sistema informativo;
3)
assistenza socio-sanitaria di base;
4)
assistenza integrativa specialistica, ospedaliera e farmaceutica;
5)
medicina veterinaria;
b)
per la responsabilità amministrativa:
1)
segreteria degli organi politico-amministrativi;
2)
amministrazione del personale e affari generali;
3)
amministrazione economico-finanziaria;
4)
amministrazione economato e provveditorato e gestione servizi tecnologici;
c)
per la responsabilità sociale:
1)
promozione e assistenza sociale.
L'articolazione
nei settori viene determinata per ciascuna ULSS dal Piano tenendo conto della
complessità delle funzioni da svolgere. In ogni caso i settori devono essere
almeno due per la responsabilità sanitaria, almeno due per la responsabilità
amministrativa e almeno uno per la responsabilità socio-assistenziale. Per le
funzioni non elencate, l'attribuzione ai settori viene determinata dall'organo
di direzione su proposta dei coordinatori.
La
funzione di responsabile di settore comporta rapporto di lavoro a tempo pieno e
non è cumulabile con alcun altro incarico di responsabilità all'interno
dell'ULSS.
Le
ULSS possono articolare i settori in sezioni affidate alla responsabilità di
funzionari appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella
apicale, secondo i criteri di massima previsti nel Piano.
Le
ULSS possono inoltre istituire servizi comuni a disposizione dell'organo di
direzione la cui responsabilità può essere affidata a funzionari della
qualifica apicale o di quella immediatamente inferiore, con riferimento al
coordinatore sanitario o a quello amministrativo, a seconda della prevalenza
della materia (26).
(26)
Articolo aggiunto dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
38-ter
La
responsabilità di settore.
Fatto
salvo il possesso dei requisiti specifici di professionalità richiesti dalla
normativa vigente, ciascuno dei settori dell'ufficio di direzione è affidato
alla responsabilità di un funzionario appartenente alla qualifica apicale dei
laureati del ruolo sanitario per i settori a responsabilità sanitaria e dei
laureati del ruolo amministrativo e di quello tecnico per i settori a
responsabilità amministrativa.
Ferma
restando la competenza del Comitato di gestione per tutte le determinazioni che
comportino impegni formali a carico del bilancio, spetta ai responsabili dei
settori dell'ufficio di direzione adottare gli atti occorrenti per realizzare i
programmi deliberati dal Comitato di gestione che non siano affidati alla
responsabilità complessiva dell'organo di direzione.
Qualora
si verifichino vacanze per assenza o impedimento del titolare della
responsabilità di settore, il comitato di gestione provvede alla sostituzione
attribuendo l'incarico nell'ordine:
a)
ad altro responsabile di settore nell'ambito delle materie sanitarie o
amministrative;
b)
ad altro dipendente dell'ULSS appartenente alla posizione funzionale apicale;
c)
al corrispondente responsabile di settore di un'altra ULSS della regione,
mediante provvedimento di comando o di incarico a tempo parziale (27).
(27)
Articolo aggiunto dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
38-quater
L'organo
di direzione dell'area centrale.
Nell'ambito
degli indirizzi e delle direttive del comitato di gestione, l'organo di
direzione cura collegialmente i seguenti affari:
a)
predisposizione degli atti deliberativi di programmazione, organizzazione e
funzionamento dei servizi e del personale;
b)
predisposizione degli atti deliberativi concernenti i programmi di attività in
attuazione del programma comprensoriale;
c)
coordinamento delle altre proposte di deliberazione aventi rilevanza per il
funzionamento complessivo dell'ULSS;
d)
rapporti con le strutture regionali responsabili della programmazione
socio-sanitaria.
Ai
sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta all'organo
di direzione curare l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento di
tutti i servizi nonché la direzione del personale.
Resta
ferma l'autonomia tecnico-funzionale dei settori per l'organizzazione del
lavoro all'interno delle aree di competenza.
Il
personale dei ruoli sanitario e tecnico che abbia responsabilità in qualità di
dirigente o di direttore sanitario, primario ospedaliero, direttore, o che
rivesta altra funzione riservata alle qualifiche apicali nei rispettivi ruoli,
è chiamato, quando non sia membro dell'organo di direzione, ad intervenire ai
lavori dello
stesso
per le questioni concernenti il presidio o ufficio cui è preposto.
Le
modalità relative al funzionamento dell'organo di direzione sono stabilite con
apposito regolamento dell'ULSS sulla base dei criteri indicati dal Piano (28).
(28)
Articolo aggiunto dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art. 38-quinquies
Coordinamento.
Il
coordinamento dell'organo di direzione è assicurato da un coordinatore
sanitario e uno amministrativo individuati dal comitato di gestione dell'ULSS
secondo le norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Viene inoltre
individuato dal comitato di gestione un coordinatore dei servizi sociali il
quale, con il coordinatore sanitario e amministrativo, assicura i necessari
collegamenti tra servizi.
Oltre
alle funzioni loro spettanti ai sensi del vigente ordinamento del personale,
spetta al coordinatore sanitario e al coordinatore amministrativo presiedere a
turno le riunioni dell'organo di direzione e sovraintendere all'esecuzione
delle sue decisioni (29).
(29)
Articolo aggiunto dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
38-sexies
Autonomia
tecnico-funzionale.
Il
Comitato di gestione regola i suoi rapporti con l'organo di direzione secondo
il principio dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi. A tale scopo il
Comitato determina indirizzi generali per l'organizzazione e il funzionamento
dei servizi dell'ULSS, per la programmazione delle attività e per il servizio
degli operatori, affidandone la realizzazione all'Ufficio di direzione (30).
(30)
Articolo aggiunto dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
39
Consiglio
tecnico degli operatori.
In
ciascuna ULSS è istituito il consiglio tecnico degli operatori.
Il
consiglio tecnico degli operatori, organismo di consultazione tecnica del
comitato di gestione dell'ULSS, esprime parere su ogni questione che gli venga
sottoposta dal comitato medesimo e formula altresì proposte per la elaborazione
dei piani, dei programmi di intervento e dei progetti-obiettivo sulle materie
di competenza delle U.L.S.S.
TITOLO
III
Gestione
coordinata dei servizi sociali
Art.
40
Esercizio
delle attribuzioni.
In
attesa della legge di riforma dell'assistenza, le attribuzioni amministrative
in materia di beneficenza pubblica, proprie dei Comuni ai sensi degli artt. 22
e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalle associazioni dei
Comuni o dalle Comunità montane di cui al precedente articolo 2, mediante gli
stessi organi di gestione dell'ULSS, osservando le disposizioni contenute nella
presente legge al fine di garantire il coordinamento e la integrazione con i
servizi sanitari.
A
tale scopo lo statuto stabilisce le competenze dell'assemblea, del comitato di
gestione ed adegua l'organizzazione dei servizi, dei presìdi, dei settori,
nonché la composizione della direzione prevedendo il coordinamento dei settori
relativi ai servizi sociali.
Art.
41
Piano
dei servizi socio-assistenziali.
Contestualmente
al piano dei servizi sanitari e con le stesse procedure di cui al precedente
art. 12, la Regione formula il piano triennale dei servizi socio- assistenziali
con la particolare finalità di realizzare la integrazione dei servizi sanitari
con quelli socio-assistenziali (31).
(31)
Articolo così modificato dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
42
Gestione
dei fondi.
La
gestione dei fondi per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo
precedente è tenuta distinta da quella relativa al fondo sanitario regionale.
I
Comuni prevedono in bilancio gli stanziamenti per il finanziamento delle
attività di cui al presente titolo, da trasferirsi alle rispettive associazioni
e Comunità montane e provvedono inoltre di assegnare il personale ed i beni
occorrenti.
TITOLO
IV
Norme
finali e transitorie
Art.
43
Modifica
degli ambiti territoriali.
Con
legge regionale, su richiesta motivata anche di un singolo Comune, gli ambiti
territoriali di cui all'art. 1, possono essere modificati sentiti gli Enti
locali interessati, qualora ciò si renda opportuno per una migliore
ripartizione del territorio regionale in relazione alle esigenze dei servizi.
Art.
44
Composizione
degli organi dell'ULSS nella fase transitoria.
I
Comuni degli ambiti territoriali di cui al primo comma dell'art. 2, devono
provvedere all'approvazione dello statuto e all'elezione dei loro
rappresentanti ai fini della costituzione degli organi di gestione delle ULSS
ai sensi dei precedenti articoli 17, 19 e 21, entro il termine perentorio di
nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Fino
alla completa costituzione degli organi di gestione delle ULSS, i componenti
delle assemblee, degli organi esecutivi ed i presidenti dei Consorzi
socio-sanitari istituiti nei predetti ambiti territoriali, ai sensi della legge
regionale 14 novembre 1974, n. 57, esercitano rispettivamente, le attribuzioni
di membri delle assemblee, membri dei comitati di gestione e presidenti delle
ULSS, anche in deroga a quanto stabilito nei precedenti artt. 17, 19 e 21 circa
la composizione numerica, la proporzionalità, la rappresentanza territoriale,
la modalità di nomina ed i requisiti per l'elezione nelle assemblee.
In
caso di mancata costituzione degli organi dei Consorzi socio- sanitari, il
Presidente della Giunta regionale, su deliberazione conforme della Giunta
stessa e previo parere della competente commissione consiliare, nomina un
commissario per l'adozione degli atti relativi alla provvisoria gestione
dell'ULSS, limitatamente alle funzioni degli organi non ancora costituiti.
Art.
45
Costituzione
dell'ULSS.
(32).
(32)
Articolo abrogato dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
46
Trasferimento
dei beni ai Comuni.
(33).
(33)
Articolo abrogato dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
47
Comitato
consultivo provvisorio.
(34).
(34)
Articolo abrogato dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
48
Organi
dell'associazione dei Comuni nella fase transitoria.
(35).
(35)
Articolo abrogato dall'art. 35, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
49
Abrogazione
della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.
La
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, è abrogata.
I
Consorzi di cui alla citata legge esercitano le loro funzioni secondo i
relativi statuti fino al provvedimento di costituzione delle USL di cui
all'art. 45.
Art.
50
Contabilità
dell'ULSS.
Le
norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle ULSS sono
contenute in separata legge regionale da emanare ai sensi dell'art. 50 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art.
51
Dichiarazione
d'urgenza.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato
A)
Ambiti
territoriali
N.
1 - Comprende il territorio dei comuni di: Citerna, Città di Castello, Lisciano
Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, S. Giustino ed
Umbertide.
N.
2 - Comprende il territorio dei comuni di: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo
Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.
N.
3 - Comprende il territorio dei comuni di: Corciano, Deruta, Perugia e
Torgiano.
N.
4 - Comprende il territorio dei comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona e
Cannara.
N.
5 - Comprende il territorio dei comuni di: Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo,
Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina.
N.
6 - Comprende il territorio dei comuni di: Castiglione del Lago, Città della
Pieve, Magione, Paciano,
Panicale,
Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno.
N.
7 - Comprende il territorio dei comuni di: Collazzone, Fratta Todina,
Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, S. Venanzo e Todi.
N.
8 - Comprende il territorio dei comuni di: Campello sul Clitunno, Castel
Ritaldi, Giano dell'Umbria e Spoleto.
N.
9 - Comprende il territorio dei comuni di: Cascia, Cerreto di Spoleto,
Monteleone Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, S. Anatolia di Narco,
Scheggino e Vallo di Nera.
N.
10 - Comprende il territorio dei comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio,
Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di
Orvieto, Orvieto, Parrano e Porano.
N.
11 - Comprende il territorio dei comuni di: Alviano, Amelia, Attigliano,
Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina,
Montecastrilli, Narni, Otricoli e Penna in Teverina.
N.
12 - Comprende il territorio dei comuni di: Acquasparta, Arrone, Ferentillo,
Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone e Terni.