L.R.
19 dicembre 1979, n. 67 (1).
Proroga
della efficacia della classificazione alberghiera.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 1979, n. 65.
Art.
1
La
classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le
province della Regione Umbra, di Perugia e Terni, con efficacia per l'anno 1979
ai sensi del R.D. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre
1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti sino
al 31 dicembre 1980.
Art.
2
Fino
a quando non sia disposto diversamente, sono fatte salve, in quanto
applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto
della presente legge.
Art.
3
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.