L.R. 19 dicembre 1979, n. 67 (1).

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 1979, n. 65.

 

 

Art. 1

 

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della Regione Umbra, di Perugia e Terni, con efficacia per l'anno 1979 ai sensi del R.D. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 1980.

 

 

Art. 2

 

Fino a quando non sia disposto diversamente, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

 

 

Art. 3

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.