L.R. 28 dicembre 1979, n. 68 (1).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione relativo all'anno finanziario 1980 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 dicembre 1979, n. 66.

(2) Il bilancio di previsione per il 1980 è stato poi approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.

 

 

Art. 1

 

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre 1980, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno ed il pagamento delle spese, sulla base del progetto di bilancio per l'anno finanziario 1980 presentato al consiglio regionale, limitatamente, per quanto concerne la spesa, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto (3).

Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate da legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione dei relativi capitoli di spesa è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente comma.

 

(3) Il bilancio di previsione per il 1980 è stato poi approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.

 

 

Art. 2

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.