L.R.
28 dicembre 1979, n. 68 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione relativo all'anno
finanziario 1980 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 dicembre 1979, n. 66.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1980 è stato poi approvato con L.R. 18 marzo
1980, n. 17.
Art.
1
Ai
sensi dell'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, sono
autorizzati, per il primo trimestre 1980, l'accertamento e la riscossione delle
entrate, nonché l'impegno ed il pagamento delle spese, sulla base del progetto
di bilancio per l'anno finanziario 1980 presentato al consiglio regionale,
limitatamente, per quanto concerne la spesa, ad un dodicesimo dello
stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto (3).
Nel
caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate da legge e non suscettibili
di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione dei relativi
capitoli di spesa è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente
comma.
(3)
Il bilancio di previsione per il 1980 è stato poi approvato con L.R. 18 marzo
1980, n. 17.
Art.
2
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma,
della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.