L.R.
28 dicembre 1979, n. 72 (1).
Disciplina
dell'iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale addetto ai
presìdi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 gennaio 1980, n. 1.
Art.
1
La
presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, l'iscrizione del personale addetto ai presìdi, servizi e uffici delle
unità sanitarie locali, nel ruolo nominativo regionale istituito in conformità
alle norme delegate di cui all'art. 47 della citata legge n. 833.
Art.
2
Il
ruolo nominativo regionale del personale delle USL è istituito con
deliberazione del Consiglio regionale conformità a quanto stabilito dai decreti
delegati emanati ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art.
3
Per
i fini indicati al primo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, le Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni, i Consorzi provinciali
antitubercolari di Perugia e di Terni, gli Enti ospedalieri e i comuni della
regione, nonché gli altri Consorzi di Enti locali, le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, ed altri eventuali istituti pubblici di prevenzione e
cura operanti nel territorio regionale, devono formare, secondo criteri
indicati al successivo art. 4, elenchi nominativi relativi al personale di
ruolo dipendente che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti.
In
particolare tali elenchi debbono includere:
a)
per le province, tutto il personale dei laboratori di igiene e profilassi,
degli ospedali psichiatrici, dei centri di igiene mentale, dei centri di
medicina sociale e degli altri uffici o servizi sanitari comunque denominati;
b)
per i Consorzi antitubercolari e gli altri Consorzi di Enti locali per la
gestione di servizi igienico-sanitari, tutto il personale;
c)
per gli Enti ospedalieri tutto il personale con esclusione dei servizi di
farmacia aperti al pubblico, nonché dei servizi per la gestione dei beni mobili
ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari o comunque
non inerenti funzioni in materia igienica o sanitaria;
d)
per i comuni, tutto il personale sanitario e tecnico-sanitario, quello degli
uffici di igiene, e quello addetto a qualunque altro ufficio o servizio
sanitario comunque denominato, ad eccezione del personale delle farmacie;
e)
per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di Enti pubblici di
cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tutto il
personale con esclusione dei servizi per la gestione di beni mobili ed immobili
e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari o non inerenti
comunque funzioni in materia igienica o sanitaria.
Art.
4
Gli
elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da
predisporsi a cura della Giunta regionale, devono essere formati, con
riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:
a)
per il personale addetto in modo continuativo da data non successiva al 30
giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi
medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data
di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b)
per il personale assunto successivamente al 23 dicembre 1978, mediante pubblico
concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti
previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;
c)
per il personale dipendente dagli enti di cui alle lettere b), c) ed e)
dell'art. 3 che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione
presso altri enti, con il rispetto delle condizioni di cui alle lettera a) e
b);
d)
per il personale dipendente dalle province o dai comuni, che si trovi in
posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione
che sia da questi ultimi utilizzato in un servizio o settore sanitario con il
rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b).
I
suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono
essere trasmessi alla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di invio
dello schema indicato al primo comma del presente articolo.
Nella
stessa forma, devono altresì essere comunicate, entro 30 giorni dal loro
verificarsi, le variazioni, intervenute successivamente, alla data di entrata
in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di
assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma, lett. b),
del presente articolo, nonché di modificazioni intervenute nel rapporto di
impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
Dopo
l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al
precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il
personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lett. b),
dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art.
5
Per
i fini indicati al quinto comma, lett. c), dell'art. 47 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, gli enti di cui all'art. 3 devono trasmettere alla Giunta
regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art.
4, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo addetto
esclusivamente, e in modo
continuativo,
ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio
all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In
detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione
di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto
concerne il personale dipendente da province e comuni, che risulti utilizzato
in un servizio o settore sanitario.
Nel
caso di servizio prestato presso più enti fra quelli previsti al quinto comma,
lett. c), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi devono
essere formati dall'ente presso cui il personale era in servizio all'atto
dell'entrata in vigore della legge stessa.
Art.
6
Gli
enti individuati all'art. 3 della presente legge invieranno alla Giunta
regionale, nei termini previsti dal secondo comma del precedente art. 4,
elenchi nominativi speciali del restante personale addetto esclusivamente e in
modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali
nel periodo successivo al 30 giugno 1978 e che non risulti in possesso dei
requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 per l'iscrizione nei ruoli nominativi
regionali.
Le
disposizioni di cui al presente articolo vanno estese anche agli organi
amministrativi dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti
farmaceutici (UANSF) per il personale degli uffici operativi provinciali di Perugia
e Terni.
Art.
7
Prima
della trasmissione alla Giunta regionale gli enti indicati all'art. 3 devono
portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguate forme di
pubblicizzazione, gli elenchi di cui agli artt. 4 e 5.
Eventuali
istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro
15 giorni dalla pubblicizzazione degli elenchi, all'ente di appartenenza nelle
forme da esso stabilite.
Art.
8
Nel
caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati, la Giunta
regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per
l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli artt. 3, 4, 5, 6,
e 7 della presente legge.
Art.
9
Con
deliberazione della Giunta regionale, il personale compreso negli elenchi di
cui all'art. 4 - salvo quanto previsto al successivo art. 11 -, è iscritto nei
ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale in
conformità ai criteri e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi
dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
È
parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con le stesse modalità di cui al comma
precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 5 - salvo
quanto previsto al successivo art. 11 - che abbia superato il concorso
riservato previsto al quinto comma, lett. c), dell'art. 47 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
L'iscrizione
del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai
ruoli dei rispettivi enti di provenienza ha effetto dalla data di entrata in
funzione delle unità sanitarie locali.
Art.
10
Con
deliberazione della Giunta regionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali
del personale del servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con
le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le
condizioni, previste dalle specifiche sottoindicate norme della medesima legge,
per la sua individuazione:
a)
personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto
e sesto comma dell'art. 67) - salvo quanto previsto al successivo art. 11 -;
b)
personale dipendente dall'Associazione regionale spedali umbri (A.R.S.U.) alla
data del 1° dicembre 1977, ai sensi dell'art. 67, terzo comma della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
c)
personale della C.R.I. ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 67 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d)
personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi del
quarto comma dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
e)
personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del
lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f)
medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali - salvo diversa
necessità della Regione - ai sensi del secondo comma dell'art. 67 della legge
23 dicembre 1978, n. 833;
g)
personale tecnico sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della
Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico
concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di
igiene e profilassi e altri servizi degli enti locali ai sensi del secondo
comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
h)
personale tecnico sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali ai
sensi del terzo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le
amministrazioni interessate devono fornire alla Giunta regionale, con le
modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 4, elenchi
nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettere a),
b),
c), d), e), del presente articolo.
Le
amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro 30 giorni, le
variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni
intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi
causa.
Dopo
l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al
precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il
personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lett. b),
dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art.
11
Il
personale già comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n.
386 e della legge 29 giugno 1977, n. 349, inquadrato nel ruolo organico dei
dipendenti regionali con le modalità che verranno fissate con successiva legge
regionale.
Il
personale di cui al comma precedente può in alternativa, presentare richiesta
di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio
sanitario nazionale.
L'iscrizione
è disposta con deliberazione della Giunta regionale (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 16 gennaio 1981, n. 4. Vedi, anche,
l'art. 2 della stessa legge.
Art.
12
Le
variazioni successive alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del
personale del servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione
della Giunta regionale.
Le
deliberazioni d'iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
I
ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale
formati ai sensi della presente legge sono aggiornati, entro il mese di gennaio
di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
13
Avverso
le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di
variazione è ammesso ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione
delle deliberazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta regionale
decide, con provvedimento definitivo, entro 60 giorni dalla notificazione
dell'opposizione stessa.
Art.
14
Con
deliberazione della Giunta regionale il personale addetto esclusivamente ai
servizi di farmacia aperti al pubblico degli enti ospedalieri, sarà assegnato
agli enti locali nel cui territorio i servizi medesimi sono ubicati.