L.R. 28 dicembre 1979, n. 72 (1).

Disciplina dell'iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale addetto ai presìdi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 gennaio 1980, n. 1.

 

 

Art. 1

 

La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'iscrizione del personale addetto ai presìdi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali, nel ruolo nominativo regionale istituito in conformità alle norme delegate di cui all'art. 47 della citata legge n. 833.

 

 

Art. 2

 

Il ruolo nominativo regionale del personale delle USL è istituito con deliberazione del Consiglio regionale conformità a quanto stabilito dai decreti delegati emanati ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

Art. 3

 

Per i fini indicati al primo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni, i Consorzi provinciali antitubercolari di Perugia e di Terni, gli Enti ospedalieri e i comuni della regione, nonché gli altri Consorzi di Enti locali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed altri eventuali istituti pubblici di prevenzione e cura operanti nel territorio regionale, devono formare, secondo criteri indicati al successivo art. 4, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti.

In particolare tali elenchi debbono includere:

a) per le province, tutto il personale dei laboratori di igiene e profilassi, degli ospedali psichiatrici, dei centri di igiene mentale, dei centri di medicina sociale e degli altri uffici o servizi sanitari comunque denominati;

b) per i Consorzi antitubercolari e gli altri Consorzi di Enti locali per la gestione di servizi igienico-sanitari, tutto il personale;

c) per gli Enti ospedalieri tutto il personale con esclusione dei servizi di farmacia aperti al pubblico, nonché dei servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari o comunque non inerenti funzioni in materia igienica o sanitaria;

d) per i comuni, tutto il personale sanitario e tecnico-sanitario, quello degli uffici di igiene, e quello addetto a qualunque altro ufficio o servizio sanitario comunque denominato, ad eccezione del personale delle farmacie;

e) per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di Enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tutto il personale con esclusione dei servizi per la gestione di beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari o non inerenti comunque funzioni in materia igienica o sanitaria.

 

 

Art. 4

 

Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della Giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per il personale addetto in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) per il personale assunto successivamente al 23 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) per il personale dipendente dagli enti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 3 che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, con il rispetto delle condizioni di cui alle lettera a) e b);

d) per il personale dipendente dalle province o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un servizio o settore sanitario con il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b).

I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono essere trasmessi alla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo.

Nella stessa forma, devono altresì essere comunicate, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni, intervenute successivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma, lett. b), del presente articolo, nonché di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lett. b), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

Art. 5

 

Per i fini indicati al quinto comma, lett. c), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui all'art. 3 devono trasmettere alla Giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 4, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo addetto esclusivamente, e in modo

continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente da province e comuni, che risulti utilizzato in un servizio o settore sanitario.

Nel caso di servizio prestato presso più enti fra quelli previsti al quinto comma, lett. c), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi devono essere formati dall'ente presso cui il personale era in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

 

 

Art. 6

 

Gli enti individuati all'art. 3 della presente legge invieranno alla Giunta regionale, nei termini previsti dal secondo comma del precedente art. 4, elenchi nominativi speciali del restante personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali nel periodo successivo al 30 giugno 1978 e che non risulti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

Le disposizioni di cui al presente articolo vanno estese anche agli organi amministrativi dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (UANSF) per il personale degli uffici operativi provinciali di Perugia e Terni.

 

 

Art. 7

 

Prima della trasmissione alla Giunta regionale gli enti indicati all'art. 3 devono portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguate forme di pubblicizzazione, gli elenchi di cui agli artt. 4 e 5.

Eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro 15 giorni dalla pubblicizzazione degli elenchi, all'ente di appartenenza nelle forme da esso stabilite.

 

 

Art. 8

 

Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli artt. 3, 4, 5, 6, e 7 della presente legge.

 

 

Art. 9

 

Con deliberazione della Giunta regionale, il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 4 - salvo quanto previsto al successivo art. 11 -, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale in conformità ai criteri e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

È parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 5 - salvo quanto previsto al successivo art. 11 - che abbia superato il concorso riservato previsto al quinto comma, lett. c), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza ha effetto dalla data di entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

 

 

Art. 10

 

Con deliberazione della Giunta regionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni, previste dalle specifiche sottoindicate norme della medesima legge, per la sua individuazione:

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67) - salvo quanto previsto al successivo art. 11 -;

b) personale dipendente dall'Associazione regionale spedali umbri (A.R.S.U.) alla data del 1° dicembre 1977, ai sensi dell'art. 67, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) personale della C.R.I. ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi del quarto comma dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

f) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali - salvo diversa necessità della Regione - ai sensi del secondo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

g) personale tecnico sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi e altri servizi degli enti locali ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

h) personale tecnico sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali ai sensi del terzo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le amministrazioni interessate devono fornire alla Giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 4, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettere a),

b), c), d), e), del presente articolo.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro 30 giorni, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lett. b), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

Art. 11

 

Il personale già comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386 e della legge 29 giugno 1977, n. 349, inquadrato nel ruolo organico dei dipendenti regionali con le modalità che verranno fissate con successiva legge regionale.

Il personale di cui al comma precedente può in alternativa, presentare richiesta di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale.

L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta regionale (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 16 gennaio 1981, n. 4. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

 

 

Art. 12

 

Le variazioni successive alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

Le deliberazioni d'iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale formati ai sensi della presente legge sono aggiornati, entro il mese di gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 13

 

Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazione è ammesso ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta regionale decide, con provvedimento definitivo, entro 60 giorni dalla notificazione dell'opposizione stessa.

 

 

Art. 14

 

Con deliberazione della Giunta regionale il personale addetto esclusivamente ai servizi di farmacia aperti al pubblico degli enti ospedalieri, sarà assegnato agli enti locali nel cui territorio i servizi medesimi sono ubicati.