L.R. 3 gennaio 1980, n. 2 (1).

Provvidenze per il ripristino dell'attività didattiche negli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 gennaio 1980, n. 2.

(2) Vedi, anche, la L.R. 31 marzo 1980, n. 24.

 

 

Art. 1

 

Al fine di normalizzare lo svolgimento delle attività didattiche nelle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979, la Regione assegna ai comuni e alle province adeguati finanziamenti per il ripristino o la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati.

 

 

Art. 2

 

Gli Enti interessati che intendono avvalersi delle provvidenze di cui al precedente articolo devono presentare alla Giunta regionale, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda unitamente alla deliberazione consiliare e ai relativi atti tecnici da produrre a sostegno degli interventi richiesti.

Le richieste di finanziamento possono comprendere le spese per la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo.

 

 

Art. 3

 

La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, accertato il fabbisogno complessivo, sentiti i Consigli scolastici distrettuali territorialmente competenti predispone nei limiti della spesa autorizzata il programma degli interventi fissando le priorità degli stessi.

Il programma degli interventi di cui al precedente comma è approvato dal Consiglio regionale.

L'assegnazione dei finanziamenti viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta

 

 

Art. 4

 

I lavori debbono essere affidati alle imprese aggiudicatarie dell'appalto entro 60 giorni dalla data di emissione del decreto di assegnazione del finanziamento.

Nel caso di inadempienza all'incombenza di cui al precedente comma la Giunta regionale, trascorsi altri 10 giorni da un preavviso di sostituzione, delibera la surroga della Regione agli Enti obbligati e adotta gli opportuni provvedimenti.

La Regione può effettuare controlli tecnici e amministrativi in corso d'opera.

 

 

Art. 5

 

Qualora ricorrano particolari situazioni ambientali ed impellenti necessità di normalizzazione delle attività didattiche, gli Enti obbligati sono autorizzati a ricorrere alla trattativa privata previa indagine esplorativa con più ditte.

 

 

Art. 6

 

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare i fondi assegnati con il programma regionale del precedente art. 3 secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 21 novembre 1977, n. 58.

 

 

Art. 7

 

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, in termini di competenza, la spesa di lire 1.400.000.000 con imputazione al capitolo 6651 di nuova istituzione, denominato: «Spese per il ripristino o la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979, comprese le spese per la progettazione, per la direzione dei lavori e per il collaudo».

All'onere suddetto è fatto fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 appositamente integrato con la legge di variazione del bilancio dell'esercizio 1979 approvata con atto consiliare n. 1396 del 26 novembre 1979, fondo che, pertanto, viene ridotto di pari importo.

 

 

Art. 8

 

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali.

 

 

Art. 9

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.