L.R.
23 gennaio 1980, n. 6 (1).
Soppressione
del Consorzio di bonifica del Trasimeno e del Consorzio Fossi e trasferimento
delle loro funzioni alla Provincia di Perugia.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 gennaio 1980, n. 7.
Art.
1
Entro
120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
procede allo scioglimento del:
a)
Consorzio di bonifica del Trasimeno, istituito con decreto della Deputazione
provinciale dell'Umbria del 3 aprile 1888 e riconosciuto come Consorzio di
bonifica integrale dall'art. 114 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;
b)
Consorzio Fossi, istituito con decreto della Prefettura di Perugia del 27
maggio 1900, n. 9172, con le modifiche approvate dalla Giunta regionale
dell'Umbria con Delib.G.R. 11 settembre 1975, n. 3671.
Lo
scioglimento è deliberato sentito il Consorzio interessato, il quale deve
esprimere il proprio parere entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso
inutilmente detto termine, il parere si deve ritenere positivo.
Dalla
data di esecutività della delibera di cui al precedente comma la Regione
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi secondo quanto disposto al
successivo art. 2.
Art.
2
Il
personale in servizio con rapporto di pubblico impiego o comunque a tempo
indeterminato alla data del 30 dicembre 1978, è trasferito alla Regione.
Art.
3
In
attesa della legge di riforma delle autonomie locali, le funzioni già
esercitate dagli enti soppressi sono delegate alla Provincia di Perugia, che le
eserciterà d'intesa con gli enti locali interessati.
La
funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dalla Giunta regionale, alla
quale la Provincia delegata deve presentare il rendiconto.
Art.
4
All'onere
per l'espletamento delle funzioni già esercitate dagli enti di cui all'art. 1
della presente legge si fa fronte, per l'anno in corso, con lo stanziamento
iscritto al cap. 5010 del bilancio regionale dell'esercizio 1979 e, per gli
anni successivi, con lo stanziamento che sarà previsto nello stesso capitolo
dei relativi bilanci.
La
spesa per il personale trasferito alla Regione a norma del precedente art. 2
sarà imputata al cap. 280 dei bilanci regionali relativi agli esercizi dal 1979
in poi.