L.R. 12 febbraio 1980, n. 8 (1)

Norme integrative di organizzazione e di spesa per il funzionamento delle commissioni sanitarie, di cui agli artt. 6 e 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 febbraio 1980, n. 10.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 7, L.R. 30 giugno 1999, n. 20.

 

 

Art. 1

 

[La presente legge detta norme di organizzazione e di spesa per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli artt. 6 e 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in attesa che siano organicamente disciplinate le attivitā medico-legali del servizio sanitario regionale.] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 7, L.R. 30 giugno 1999, n. 20.

 

 

Art. 2

 

[L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti al riconoscimento della qualifica di invalido civile č effettuato in prima istanza da commissioni sanitarie comprensoriali, in numero almeno di una per ciascuna delle USL di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Le commissioni comprensoriali sono presiedute da un funzionario medico, vincitore di pubblico concorso, addetto ai servizi sanitari dell'USL territorialmente competente all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di sanitā.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto, similmente in servizio presso gli enti specificati al comma precedente.

Le competenze giā attribuite al medico provinciale in materia di organizzazione e di proposta, sono esercitate nell'ambito di ogni singola USL, dal Presidente del rispettivo Comitato di gestione.] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 7, L.R. 30 giugno 1999, n. 20.

 

 

Art. 3

 

[Le richieste di riconoscimento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai benefici previsti in favore degli invalidi civili della legge 30 marzo 1971, n. 118, dovranno essere di regola esaminate entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Le richieste tuttora in attesa di definizione dovranno essere evase entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 7, L.R. 30 giugno 1999, n. 20.

 

 

Art. 4

 

[A tutti i componenti delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili spetta un gettone di presenza di lire 10.000 per seduta; ai componenti medici delle medesime commissioni spetta inoltre un compenso di lire 1.000 per ogni accertamento diagnostico.

I compensi di cui al comma precedente sono attribuiti nel caso che la partecipazione ai lavori delle commissioni sanitarie avvenga al di fuori dell'orario lavorativo, cui ciascun componente č tenuto nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza.] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 7, L.R. 30 giugno 1999, n. 20.

 

 

Art. 5

 

[All'onere aggiuntivo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per il 1980 in lire 18 milioni, sarā fatto fronte attingendo al fondo sanitario regionale, cap. 2265 del bilancio regionale.] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 7, L.R. 30 giugno 1999, n. 20.

 

 

Art. 6

 

[La presente legge č dichiarata urgente a norma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.] (8).

 

 

 

(8) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 7, L.R. 30 giugno 1999, n. 20.