L.R.
12 febbraio 1980, n. 8 (1)
Norme
integrative di organizzazione e di spesa per il funzionamento delle commissioni
sanitarie, di cui agli artt. 6 e 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 febbraio 1980, n. 10.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 7, L.R. 30 giugno 1999, n. 20.
Art.
1
[La
presente legge detta norme di organizzazione e di spesa per il funzionamento
delle commissioni sanitarie di cui agli artt. 6 e 9 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, in attesa che siano organicamente disciplinate le attivitā
medico-legali del servizio sanitario regionale.] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 7, L.R. 30
giugno 1999, n. 20.
Art.
2
[L'accertamento
delle condizioni di minorazione degli aspiranti al riconoscimento della
qualifica di invalido civile č effettuato in prima istanza da commissioni
sanitarie comprensoriali, in numero almeno di una per ciascuna delle USL di cui
alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.
Le
commissioni comprensoriali sono presiedute da un funzionario medico, vincitore
di pubblico concorso, addetto ai servizi sanitari dell'USL territorialmente
competente all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di sanitā.
Le
funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario amministrativo della
carriera direttiva o di concetto, similmente in servizio presso gli enti
specificati al comma precedente.
Le
competenze giā attribuite al medico provinciale in materia di organizzazione e
di proposta, sono esercitate nell'ambito di ogni singola USL, dal Presidente
del rispettivo Comitato di gestione.] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 7, L.R. 30
giugno 1999, n. 20.
Art.
3
[Le
richieste di riconoscimento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai
benefici previsti in favore degli invalidi civili della legge 30 marzo 1971, n.
118, dovranno essere di regola esaminate entro novanta giorni dalla data di
presentazione.
Le
richieste tuttora in attesa di definizione dovranno essere evase entro un anno
dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 7, L.R. 30
giugno 1999, n. 20.
Art.
4
[A
tutti i componenti delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili spetta
un gettone di presenza di lire 10.000 per seduta; ai componenti medici delle
medesime commissioni spetta inoltre un compenso di lire 1.000 per ogni
accertamento diagnostico.
I
compensi di cui al comma precedente sono attribuiti nel caso che la
partecipazione ai lavori delle commissioni sanitarie avvenga al di fuori
dell'orario lavorativo, cui ciascun componente č tenuto nell'ambito
dell'amministrazione di appartenenza.] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 7, L.R. 30
giugno 1999, n. 20.
Art.
5
[All'onere
aggiuntivo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per il
1980 in lire 18 milioni, sarā fatto fronte attingendo al fondo sanitario
regionale, cap. 2265 del bilancio regionale.] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 7, L.R. 30
giugno 1999, n. 20.
Art.
6
[La
presente legge č dichiarata urgente a norma dell'art. 127 della Costituzione ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 7, L.R. 30
giugno 1999, n. 20.