L.R. 4 marzo 1980, n. 13 (1).

Integrazione finanziamenti a favore delle comunità montane dell'Umbria per ripiano deficit conseguente ad interventi di forestazione.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 marzo 1980, n. 14.

 

 

Art. 1

 

Ad integrazione di finanziamenti regionali per opere di forestazione eseguite dalle comunità montane a tutto l'anno 1978 a norma della L.R. 24 luglio 1978, n. 32, e precedenti, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 1.500.000.000 con iscrizione al cap. 8350 «Programmi di rimboschimento, riassetto del territorio, opere di bonifica montana e di difesa del suolo», del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

All'onere suddetto si fa fronte - ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 legge di contabilità con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio regionale dell'esercizio 1979, appositamente integrato con legge regionale del 19 dicembre 1979, n. 66.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1980 le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della predetta legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

Art. 2

 

Lo stanziamento di L. 1.500.000.000 disposto con la presente legge è ripartito tra le comunità montane come segue:

 

A) Alto Tevere Umbro - Città di CastelloL.350.000.000B) Alto Chiascio - Gubbio»140.000.000C) Monte Subasio - Valtopina»170.000.000D) Valnerina - Norcia»115.000.000E) Monti Martani - Spoleto»75.000.000F) Valle del Nera e M. S. Pancrazio - Terni»110.000.000G) Amerino e Croce di Serra - Guardea»15.000.000H) Monte Peglia e Selva di Meana - San Venanzo»480.000.000I) Monti del Trasimeno - Perugia»45.000.000SommanoL.1.500.000.000

 

 

Art. 3

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.