L.R.
4 marzo 1980, n. 14 (1).
Norme
per l'esercizio delle funzioni amministrative per la protezione delle bellezze
naturali e dei beni ambientali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 marzo 1980, n. 14.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 9 dicembre 1982, n. 54.
Vedi
L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema
di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.
Art.
1
Finalità.
La
presente legge disciplina le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle
regioni con l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la protezione
delle bellezze naturali e dei beni ambientali, per quanto attiene alla loro
individuazione, alla loro tutela ed alle relative sanzioni.
Art.
2
Proposte
di indicazione sui vincoli.
La
Giunta regionale, i comuni, le province nonché le Comunità montane di cui alla
legge regionale 28 mazzo 1978, n. 12, possono formulare proposte ed indicazioni
alle commissioni provinciali di cui al successivo articolo in ordine agli
elenchi ed ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (3).
(3)
Articolo così modificato dall'art. 29, comma 3, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
3
Commissioni
provinciali.
(4).
(4)
Articolo abrogato dall'art. 9, L.R. 26 luglio 1994, n. 20.
Art.
4
Approvazione
degli elenchi delle cose e località soggette a tutela.
Gli
elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, predisposti dalle commissioni provinciali, di cui al precedente art.
3, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, e sono notificati ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo,
della stessa legge.
Gli
elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, predisposti dalle commissioni provinciali, dopo la pubblicazione
effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge, sono
approvati dalla Giunta regionale che decide, altresì, sulle opposizioni di cui
all'art. 3 della legge medesima, sentita la commissione consiliare competente.
(5).
La
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, decide i
ricorsi di cui agli artt. 4, terzo comma, e 6, terzo comma, della legge 29
giugno 1939, n. 1497 (6).
(5)
Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Successivamente l'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28 ha abrogato il comma 3
del suddetto art. 7 e conseguentemente il terzo comma del presente articolo.
(6)
Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Successivamente l'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28 ha abrogato il comma 3
del suddetto art. 7 e conseguentemente il terzo comma del presente articolo.
Art.
5
Subdelega
di funzioni amministrative ai comuni.
Sono
subdelegate ai Consorzi economico-urbanistici di cui alla legge regionale 3
giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, alle Comunità
montane, nell'ipotesi di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, nel cui
territorio ricadono le zone includenti cose immobili comprese negli elenchi
delle bellezze naturali, le funzioni amministrative di cui agli artt. 7, 8, 9,
11, 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Nelle
zone soggette ai vincoli di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, i soggetti delegatari disciplinano con propri atti i casi
in cui il rilascio delle autorizzazioni deve essere subordinato alla previa
approvazione dello strumento attuativo redatto ai sensi dell'art. 9 bis e alla
previa approvazione di atti di disciplina di arredo urbano.
Gli
enti subdelegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale copia dei
provvedimenti adottati.
Per
la determinazione dell'indennità, di cui agli artt. 14 e 15 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, l'Ente può avvalersi, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, oltreché dell'Ufficio tecnico erariale, anche di altri
organi tecnici statali, regionali e comunali (7).
(7)
Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 8 giugno 1984, n. 29. Peraltro tale
articolo è stato successivamente abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997,
n. 31.
Art.
6
Procedure
per la formazione degli atti amministrativi comunali.
(8).
(8)
Articolo abrogato dall'art. 9, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Art.
7
Subdelega
di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane.
(9).
(9)
Articolo abrogato dall'art. 9, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Art.
8
Procedure
per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali.
Le
autorizzazioni e i provvedimenti, di cui all'art. 5, sono assunti dagli Enti
subdelegati, sentito il parere di una commissione comprensoriale composta da
tre esperti in materia sia di beni storico-artistici che di beni ambientali.
I
membri esperti sono designati dall'assemblea del Consorzio o dal Consiglio
delle Comunità montane con voto limitato. Con la stessa procedura sono
designati i rispettivi membri supplenti.
Gli
esperti componenti la commissione comprensoriale durano in carica fino al
rinnovo dell'assemblea e del Consiglio del Consorzio o della Comunità montana
(10).
(10)
Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 8 giugno 1984, n. 29. Peraltro il
suddetto art. 10 è stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
9
Poteri
sostitutivi.
(11).
(12).
I
provvedimenti cautelari di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
adottati dall'Ente subdelegato, si intendono revocati se entro il termine di
tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la commissione
provinciale, di cui all'art. 3, ha espresso parere favorevole all'apposizione
del vincolo che giustifica l'inibizione a intraprendere i lavori o la
sospensione dei lavori iniziati.
I
provvedimenti cautelari, di cui al precedente comma, possono essere adottati in
via alternativa dalla Giunta regionale (13).
(11)
Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Successivamente l'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28 ha abrogato il primo ed il
secondo comma del suddetto art. 12 e conseguentemente il primo ed il secondo
comma del presente articolo.
(12)
Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Successivamente l'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28 ha abrogato il primo ed
il secondo comma del suddetto art. 12 e conseguentemente il primo ed il secondo
comma del presente articolo.
(13)
Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Successivamente l'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28 ha abrogato il primo ed
il secondo comma del suddetto art. 12 e conseguentemente il primo ed il secondo
comma del presente articolo.
Art.
9-bis
Gli
strumenti urbanistici generali devono recepire i contenuti dei vincoli ambientali
di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed adeguare ad essi la
relativa disciplina urbanistica.
Gli
strumenti urbanistici attuativi, ad eccezione di quelli di iniziativa
regionale, e gli atti di disciplina di arredo urbano sono approvati,
limitatamente alle zone soggette ai vincoli indicati ai punti 3 e 4 dell'art. 1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, previo parere vincolante del competente
Consorzio economico urbanistico, a condizione che gli strumenti urbanistici
generali siano adeguati ai sensi del precedente comma.
Il
parere del Consorzio si intende favorevole qualora non sia comunicato entro
sessanta giorni dalla richiesta.
Nel
caso in cui gli strumenti urbanistici generali non siano adeguati ai sensi del
primo comma, i relativi strumenti attuativi sono approvati previo parere
vincolante delle commissioni provinciali di cui all'art. 3.
Gli
strumenti urbanistici generali, di cui al primo comma, devono specificare i
contenuti del vincolo ed in particolare:
-
prevedere le modalità per la tutela e la conservazione degli elementi che
connotano l'ambiente;
-
definire destinazioni e forme di utilizzazione dell'ambiente appropriate alla
sua valorizzazione, stabilendo tipologie, indici ed altri parametri urbanistici
adeguati alle particolari caratteristiche del sito;
-
individuare quali parti del territorio debbono essere oggetto di pianificazione
ambientale particolareggiata.
Gli
strumenti urbanistici attuativi, i regolamenti e le norme riguardanti parchi,
riserve naturali e zone protette e gli atti di disciplina di arredo urbano,
relativi a zone soggette al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497,
devono in particolare possedere i seguenti requisiti:
a)
essere corredati da analisi e indagini conoscitive atte a definire i caratteri
e le qualità degli elementi che costituiscono l'ambiente tutelato;
b)
definire per ciascun elemento la varietà degli interventi delle opere
ammissibili, specificando quali elementi debbano essere conservati e quali
invece possono essere modificati, integrati o sostituiti;
c)
indicare il contenuto e i limiti degli interventi consentiti, nonché le
caratteristiche tecniche e le particolari modalità di esecuzione (14).
(14)
Articolo aggiunto dall'art. 8, L.R. 8 giugno 1984, n. 29. Peraltro il suddetto
art. 8 è stato successivamente abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n.
31.
Art.
10
Criteri
per l'esercizio delle funzioni subdelegate e annullamento straordinario degli
atti subdelegati.
Per
l'esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta e il Consiglio regionale
impartiscono direttive agli Enti subdelegatari.
Le
direttive impartite dal Consiglio possono contenere disposizioni vincolanti ed
in tal caso tali disposizioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La
Giunta regionale, per motivi di pubblico interesse, anche su proposta delle
commissioni provinciali, di cui all'art. 3, della presente legge, può annullare
gli atti amministrativi illegittimi assunti dagli Enti subdelegati, entro il
termine di diciotto mesi dalla conoscenza dell'atto medesimo, con la stessa
procedura di cui all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (15).
(15)
Comma così sostituito dall'art. 13, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Art.
10-bis
Ai
fini delle competenze di cui agli artt. 12 e 13 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, nonché degli artt. 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, gli Enti e Aziende pubbliche, che intendano realizzare
opere incidenti sull'aspetto esteriore dei luoghi, devono inviare alla Giunta
regionale copia del progetto di massima, relativo alle opere medesime (16).
(16)
Articolo aggiunto dall'art. 11, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Art.
11
Individuazione
dell'organo competente.
Tutte
le funzioni indicate nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regio decreto 3
giugno 1940, n. 1357, che non siano state specificatamente regolate dalla
presente legge, sono esercitate dalla Giunta regionale quando nella legge e nel
decreto predetti si legge «Ministro», «Ministero» e «Governo» (17).
(17)
Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Art.
12
Norma
finanziaria.
All'onere
per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate con la presente legge
ai Consorzi comprensoriali ed alle Comunità montane, sarà fatto fronte con i
fondi da assegnarsi da parte dello Stato per le finalità previste dall'art. 82
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (18).
All'iscrizione
in bilancio dei fondi suddetti si provvederà con le modalità di cui all'art.
28, primo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 di contabilità.
(18)
Comma così modificato dall'art. 15, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Art.
13
Norma
transitoria.
(19).
(19)
Articolo prima modificato dall'art. 15, L.R. 8 giugno 1984, n. 29 e poi
abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art. 14
Norma finale.
(20).
(20)
Articolo prima modificato dall'art. 15, L.R. 8 giugno 1984, n. 29 e poi
abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
15
Efficacia
delle norme.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.