L.R.
4 marzo 1980, n. 15 (1).
Modifiche
al «calendario venatorio 1979-80» ed integrazioni alla legge regionale
«conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico regionale e
disciplina della caccia».
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 marzo 1980, n. 14.
Art.
1
(2).
(2)
Sostituisce il primo e l'ottavo comma dell'art. 1, L.R. 3 agosto 1979, n. 39.
Art. 2
(3).
(3)
Sostituisce l'art. 3, L.R. 3 agosto 1979, n. 39.
Art.
3
(4).
(4)
Aggiunge un comma all'art. 15, L.R. 3 gennaio 1980, n. 1.
Art.
4
Al
settimo comma dell'art. 15 e all'art. 16 della legge regionale 3 gennaio 1980,
n. 1, le parole «l'ultimo giorno di febbraio» e «all'ultimo giorno di febbraio»
sono sostituite rispettivamente con «il 28 febbraio» e «al 28 febbraio».
Art.
5
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 65 dello statuto ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.