L.R. 4 marzo 1980, n. 15 (1).

Modifiche al «calendario venatorio 1979-80» ed integrazioni alla legge regionale «conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico regionale e disciplina della caccia».

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 marzo 1980, n. 14.

 

 

Art. 1

 

 (2).

 

(2) Sostituisce il primo e l'ottavo comma dell'art. 1, L.R. 3 agosto 1979, n. 39.

 

 

Art. 2

 

 (3).

 

(3) Sostituisce l'art. 3, L.R. 3 agosto 1979, n. 39.

 

 

Art. 3

 

 (4).

 

(4) Aggiunge un comma all'art. 15, L.R. 3 gennaio 1980, n. 1.

 

 

Art. 4

 

Al settimo comma dell'art. 15 e all'art. 16 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, le parole «l'ultimo giorno di febbraio» e «all'ultimo giorno di febbraio» sono sostituite rispettivamente con «il 28 febbraio» e «al 28 febbraio».

 

 

Art. 5

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.