L.R.
18 marzo 1980, n. 20 (1).
L.R.
20 luglio 1979, n. 37; L.R. 20 luglio 1979, n. 33; L.R. 31 ottobre 1979, n. 60.
Modifiche ed integrazioni.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 marzo 1980, n. 18.
Art.
1
(2).
(2)
Il presente articolo, come modificato dall'art. 1, L.R. 12 agosto 1981, n. 52,
sostituisce l'art. 1, L.R. 31 ottobre 1979, n. 60.
Art.
2
(3).
(3)
Sostituisce l'art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 60.
Art.
3
La
giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni che
dovessero rendersi ancora necessarie, alle L.R. n. 37/1979 e L.R. n. 38/1979,
in attuazione di eventuali nuovi regolamenti comunitari in materia.