L.R. 18 marzo 1980, n. 20 (1).

L.R. 20 luglio 1979, n. 37; L.R. 20 luglio 1979, n. 33; L.R. 31 ottobre 1979, n. 60. Modifiche ed integrazioni.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 26 marzo 1980, n. 18.

 

 

Art. 1

 

 (2).

 

(2) Il presente articolo, come modificato dall'art. 1, L.R. 12 agosto 1981, n. 52, sostituisce l'art. 1, L.R. 31 ottobre 1979, n. 60.

 

 

Art. 2

 

 (3).

 

(3) Sostituisce l'art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 60.

 

 

Art. 3

 

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni che dovessero rendersi ancora necessarie, alle L.R. n. 37/1979 e L.R. n. 38/1979, in attuazione di eventuali nuovi regolamenti comunitari in materia.