L.R.
31 marzo 1980, n. 23 (1).
Corrispettivo
alla Società Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine per i collegamenti
automobilistici di competenza regionale effettuati nel periodo 1 gennaio-30
settembre 1980 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 aprile 1980, n. 19.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. q), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalità.
[A
titolo di corrispettivo da erogare a favore della Società Mediterranea SS.FF.
Umbro Aretine per effetto della Delib.C.R. 27 dicembre 1979, n. 1447 è
autorizzata la spesa di lire 860.000.000, comprensiva di imposta sul valore
aggiunto.
Detto
importo viene corrisposto a fronte di regolari fatture, a mensilità posticipate
ed a titolo di acconto nella misura di lire 95.000.000 ciascuna, I.V.A.
compresa, a tutto il 31 agosto 1980, previo accertamento della regolarità del
servizio svolto.
Il
saldo verrà liquidato con atto della Giunta regionale, dopo il 30 settembre
1980 ed a seguito di apposita verifica, sulla base dei seguenti presupposti:
a)
riconoscimento di una percorrenza complessiva non superiore a 920.000
autobus/Km, in relazione alle autolinee di competenza regionale;
b)
riconoscimento a titolo di corrispettivo, per ogni autobus/Km di un importo
pari alla differenza tra lire 979 e gli introiti corrispondenti, rivalutabile
in misura percentuale dell'incidenza derivante dagli eventuali aumenti del
costo del carburante e dei nuovi punti di contingenza sulle paghe del personale
adibito ai servizi di trasporto di cui sopra] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Norme
finanziarie.
[All'onere
di lire 860.000.000, necessario per l'attuazione della presente legge, si fa
fronte con lo stanziamento di competenza e di cassa dei cap. 3125 del bilancio
per l'esercizio 1980, la cui denominazione è così sostituita:
«Corrispettivo
alla Società Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine per i servizi automobilistici di
competenza regionale svolti dal 1° gennaio 1980 al 30 settembre 1980».
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.