L.R. 31 marzo 1980, n. 23 (1).

Corrispettivo alla Società Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine per i collegamenti automobilistici di competenza regionale effettuati nel periodo 1 gennaio-30 settembre 1980 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 aprile 1980, n. 19.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[A titolo di corrispettivo da erogare a favore della Società Mediterranea SS.FF. Umbro Aretine per effetto della Delib.C.R. 27 dicembre 1979, n. 1447 è autorizzata la spesa di lire 860.000.000, comprensiva di imposta sul valore aggiunto.

Detto importo viene corrisposto a fronte di regolari fatture, a mensilità posticipate ed a titolo di acconto nella misura di lire 95.000.000 ciascuna, I.V.A. compresa, a tutto il 31 agosto 1980, previo accertamento della regolarità del servizio svolto.

Il saldo verrà liquidato con atto della Giunta regionale, dopo il 30 settembre 1980 ed a seguito di apposita verifica, sulla base dei seguenti presupposti:

a) riconoscimento di una percorrenza complessiva non superiore a 920.000 autobus/Km, in relazione alle autolinee di competenza regionale;

b) riconoscimento a titolo di corrispettivo, per ogni autobus/Km di un importo pari alla differenza tra lire 979 e gli introiti corrispondenti, rivalutabile in misura percentuale dell'incidenza derivante dagli eventuali aumenti del costo del carburante e dei nuovi punti di contingenza sulle paghe del personale adibito ai servizi di trasporto di cui sopra] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Norme finanziarie.

 

[All'onere di lire 860.000.000, necessario per l'attuazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di competenza e di cassa dei cap. 3125 del bilancio per l'esercizio 1980, la cui denominazione è così sostituita:

«Corrispettivo alla Società Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine per i servizi automobilistici di competenza regionale svolti dal 1° gennaio 1980 al 30 settembre 1980».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.