L.R.
31 marzo 1980, n. 24 (1).
Finanziamento
integrativo per il ripristino delle attività didattiche negli edifici
danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 aprile 1980, n. 19.
Art.
1
Per
le finalità di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2 - recante
provvidenze per il ripristino delle attività didattiche negli edifici
scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 - è
autorizzata, per l'anno 1980, la ulteriore spesa di lire 350.000.000 con
imputazione al cap. 6651 del relativo bilancio.
Art.
2
All'onere
suddetto è fatto fronte a norma dell'art. 26, quinto comma, della L.R. 3 maggio
1978, n. 23, legge regionale di contabilità, con la disponibilità del fondo
globale iscritto nel cap. 9710 del bilancio per l'esercizio 1979, come
integrato con legge regionale 19 dicembre 1979, n. 66.
La
Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1980 le
conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa ai sensi
dell'art. 28, secondo comma, della suddetta legge di contabilità.
Art.
3
Il
finanziamento di cui all'articolo precedente viene ripartito ed assegnato ai
sottoindicati Comuni così specificato: Comune di Cascia, palestra scuola media,
lire 55.000.000; Comune di Ferentillo, scuola media, lire 3.000.000; Comune di
Norcia, collegio scuola maschile, lire 114.000.000, Comune di Preci, palestra
media-elementare, lire 75.000.000; Comune di Sellano, palestra elementare, lire
65.000.000; Comune di Spoleto, Istituto magistrale statale, lire 38.000.000.
Per
la realizzazione delle opere, per l'affidamento dei lavori e per la erogazione
dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della
legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.