L.R.
8 aprile 1980, n. 27 (1).
Disposizioni
concernenti il personale da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli
eventi sismici del settembre 1979 (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1980, n. 22.
(2)
Per la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della
presente legge, vedi la L.R. 1° luglio 1981, n. 36.
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. q), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[In
relazione ai compiti di natura eccezionale connessi con le operazioni di
soccorso e con l'avvio dell'attività di ricostruzione nelle zone della
Valnerina colpite dal sisma del settembre 1979, la Giunta regionale, in caso di
necessità e per specifiche esigenze, può assumere personale straordinario a tempo
determinato, per un periodo non superiore a dodici mesi, sulla base del
contingente, per livelli e profili professionali, determinato con atto
amministrativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta medesima,
previa intesa con la Comunità montana e gli Enti locali interessati.
Con
lo stesso atto il Consiglio regionale detta i criteri e le modalità delle
assunzioni, sentite le organizzazioni sindacali] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[La
Giunta regionale, in deroga al limite temporale fissato dal primo comma
dell'art. 12 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, ha facoltà di
procedere - entro il termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore
della presente legge - al conferimento, oltre che dei posti messi a concorso e
di quelli conferiti ai sensi del primo comma del predetto art. 12, dei posti di
istruttore tecnico-geometra e di autista che risultino disponibili alla data
del 10 gennaio 1980, utilizzando, secondo l'ordine, le graduatorie dei concorsi
pubblici a posti dello stesso livello funzionale-retributivo e profilo
professionale già espletati] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[La
Giunta regionale è autorizzata a richiedere, per esigenze particolari e per
periodi di tempo limitati, il comando di dipendenti delle Amministrazioni dello
Stato, delle regioni, degli Enti locali o di altri Enti pubblici] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[L'indennità
di trasferta per il personale regionale comandato in servizio nelle zone della
Valnerina, ove ricorra il caso previsto dalla prima parte del primo comma
dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, richiamato dall'art. 6 della
legge 26 luglio 1978, n. 417, e, per rinvio, dal primo comma dell'art. 14
della
legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, non è soggetta a riduzioni percentuali
in conseguenza della durata della missione.
In
deroga al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge regionale
15 giugno 1979, n. 26, il congedo ordinario spettante al personale regionale
per gli anni 1979 e 1980, è rinviato o interrotto per le eccezionali e
indifferibili esigenze di servizio connesse ai compiti di cui al precedente
art. 1, sarà fruito, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1980 e il 31
dicembre 1981.
Il
limite annuale individuale fissato dall'art. 18 della predetta legge regionale
15 giugno 1979, n. 26 per il lavoro straordinario per particolari e definite
funzioni o posizioni di lavoro, può essere elevato, con deliberazione della
Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, del 50 per cento per gli anni 1979 e 1980, per i dipendenti
regionali comandati in servizio nelle zone della Valnerina, con i limiti
indicati nel secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979,
n. 28]
(7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di
L. 420.000.000, mediante imputazione al cap. 285 (tit. 1, sez. 1, rubr. 4, cat.
2, tipo 1.1, sett. 1), di nuova istituzione, nel bilancio 1980, denominato:
«Spesa per l'assunzione di personale straordinario a tempo determinato per
provvedere
ai compiti di natura eccezionale connessi alle operazioni di soccorso e
all'avvio dell'attività di ricostruzione nelle zone della Valnerina colpite
dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (8).
(9).
La
presente legge è dichiarata urgente al sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (10).
(8)
Il presente comma così sostituisce gli originari primo e secondo comma in virtù
di quanto disposto dall'art. 28, L.R. 26 maggio 1980, n. 50.
(9)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.