L.R. 8 aprile 1980, n. 27 (1).

Disposizioni concernenti il personale da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del settembre 1979 (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1980, n. 22.

(2) Per la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della presente legge, vedi la L.R. 1° luglio 1981, n. 36.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[In relazione ai compiti di natura eccezionale connessi con le operazioni di soccorso e con l'avvio dell'attività di ricostruzione nelle zone della Valnerina colpite dal sisma del settembre 1979, la Giunta regionale, in caso di necessità e per specifiche esigenze, può assumere personale straordinario a tempo determinato, per un periodo non superiore a dodici mesi, sulla base del contingente, per livelli e profili professionali, determinato con atto amministrativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta medesima, previa intesa con la Comunità montana e gli Enti locali interessati.

Con lo stesso atto il Consiglio regionale detta i criteri e le modalità delle assunzioni, sentite le organizzazioni sindacali] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[La Giunta regionale, in deroga al limite temporale fissato dal primo comma dell'art. 12 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, ha facoltà di procedere - entro il termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge - al conferimento, oltre che dei posti messi a concorso e di quelli conferiti ai sensi del primo comma del predetto art. 12, dei posti di istruttore tecnico-geometra e di autista che risultino disponibili alla data del 10 gennaio 1980, utilizzando, secondo l'ordine, le graduatorie dei concorsi pubblici a posti dello stesso livello funzionale-retributivo e profilo professionale già espletati] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[La Giunta regionale è autorizzata a richiedere, per esigenze particolari e per periodi di tempo limitati, il comando di dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli Enti locali o di altri Enti pubblici] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[L'indennità di trasferta per il personale regionale comandato in servizio nelle zone della Valnerina, ove ricorra il caso previsto dalla prima parte del primo comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, richiamato dall'art. 6 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e, per rinvio, dal primo comma dell'art. 14

della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della durata della missione.

In deroga al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, il congedo ordinario spettante al personale regionale per gli anni 1979 e 1980, è rinviato o interrotto per le eccezionali e indifferibili esigenze di servizio connesse ai compiti di cui al precedente art. 1, sarà fruito, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1980 e il 31 dicembre 1981.

Il limite annuale individuale fissato dall'art. 18 della predetta legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 per il lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro, può essere elevato, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del 50 per cento per gli anni 1979 e 1980, per i dipendenti regionali comandati in servizio nelle zone della Valnerina, con i limiti indicati nel secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28]

(7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 420.000.000, mediante imputazione al cap. 285 (tit. 1, sez. 1, rubr. 4, cat. 2, tipo 1.1, sett. 1), di nuova istituzione, nel bilancio 1980, denominato: «Spesa per l'assunzione di personale straordinario a tempo determinato per

provvedere ai compiti di natura eccezionale connessi alle operazioni di soccorso e all'avvio dell'attività di ricostruzione nelle zone della Valnerina colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (8).

 (9).

La presente legge è dichiarata urgente al sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (10).

 

 

 

(8) Il presente comma così sostituisce gli originari primo e secondo comma in virtù di quanto disposto dall'art. 28, L.R. 26 maggio 1980, n. 50.

(9) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.