L.R.
8 aprile 1980, n. 28 (1).
Coltivazione
di cave e torbiere (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1980, n. 22, edizione straordinaria.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 26 aprile 1985, n. 27.
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000,
n. 2.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Finalità.
[La
presente legge, in attuazione dell'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 e
dell'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina la coltivazione
delle cave e torbiere e delle sostanze minerarie non comprese nella categoria
delle miniere di cui al R.D. 27 luglio 1927, n. 1443] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
2
Ambito
di applicazione della legge.
[La
coltivazione delle cave e torbiere è soggetta ad autorizzazione o a
concessione, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
Le
attività di estrazione dal proprio fondo di materiali da destinarsi
esclusivamente alla propria abitazione o ad opere di sistemazione inerenti il
fondo stesso, nonché l'utilizzazione dei materiali ricavati nella esecuzione di
infrastrutture pubbliche e/o di opere di urbanizzazione, non sono soggette ad
autorizzazione,
ferme restando le disposizioni in materia urbanistica, di polizia mineraria e
di tutela del suolo e dell'ambiente] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
3
Localizzazione
delle attività estrattive.
[L'attività di coltivazione delle cave e
torbiere che comporti impianti fissi o abbia comunque carattere di continuità e
di permanenza, può essere esercitata solo nelle zone a ciò espressamente
destinate dagli strumenti urbanistici generali. In tali zone è possibile
consentire la localizzazione di insediamenti industriali o artigianali aventi
finalità di prima o seconda lavorazione dei materiali estratti o comunque
complementari all'attività di cava (6).
Non
sono soggette ad autorizzazione preventiva le varianti agli strumenti
urbanistici vigenti, volte a localizzare i nuovi giacimenti di cave e torbiere.
Le
attività di coltivazione che non comportino impianti fissi o non abbiano
comunque carattere di continuità o di permanenza, possono essere esercitate
sempreché non contrastino con le previsioni degli strumenti urbanistici
generali] (7).
(6)
Periodo aggiunto dall'art. 4, L.R. 26 aprile 1985, n. 27.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
TITOLO
II
Attività
estrattive soggette ad autorizzazione
Art.
4
Regime
di autorizzazione.
[È
soggetta ad autorizzazione l'attività di coltivazione delle cave e torbiere]
(8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
5
Domanda
di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere.
[La domanda di autorizzazione per l'attività
di coltivazione deve contenere i seguenti dati:
1)
generalità e domicilio del richiedente;
2)
ubicazione della cava e della torbiera, indicazione dei materiali da coltivare
e dell'area oggetto di coltivazione;
3)
il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.
La
domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in doppia copia che ne
formano parte integrante:
a)
progetto che illustri le opere da realizzare, i metodi e i tempi di
coltivazione;
b)
progetto di massima delle opere necessarie al recupero ambientale della zona,
da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, con annesse planimetrie
e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo
l'intervento estrattivo;
c)
relazione che illustri la compatibilità dell'intervento estrattivo con la
stabilità e la salubrità dell'area interessata e delle aree limitrofe;
d)
titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla
coltivazione;
e)
provvedimento autorizzativo rilasciato dall'organo competente per le zone
assoggettate a vincoli di natura pubblicistica, nonché concessione edilizia di
cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, allorché richiesta] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
6
Criteri
e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
[L'autorizzazione
è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
L'autorizzazione
può essere negata con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto previsto
dagli art. 3 e 5.
Il
provvedimento di autorizzazione può essere modificato per motivi di pubblica
utilità e per motivata richiesta del coltivatore con la stessa procedura ed i
criteri previsti per il suo rilascio] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
7
Durata
e rinnovo dell'autorizzazione.
[L'autorizzazione
può essere rilasciata per un periodo massimo di 20 anni. Il termine è stabilito
in relazione all'entità della coltivazione e all'importanza degli impianti.
L'autorizzazione
è rinnovata su istanza del coltivatore, da presentare almeno 6 mesi prima della
scadenza, con l'osservanza delle norme previste per il rilascio] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
8
Contenuti
del provvedimento di autorizzazione.
[L'autorizzazione
contiene le prescrizioni concernenti le modalità di coltivazione. Nel caso di
coltivazione di più cave in una stessa zona possono essere dettate prescrizioni
comuni anche per le discariche ed il deflusso delle acque.
Il
rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di una convenzione che
determini gli obblighi a carico dell'esercente l'attività di coltivazione e le
idonee garanzie finanziarie per la realizzazione degli interventi necessari al
recupero dell'ambiente interessato.
La
convenzione è trascritta nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione e
a spese del richiedente autorizzato.
Le
garanzie finanziarie relative agli interventi di recupero dell'ambiente sono
rivalutate ogni biennio limitatamente al 75 per cento della misura di
variazione dell'indice ISTAT del costo della vita e sono ridotte a richiesta
dell'esercente l'attività estrattiva in caso di diminuzione del fronte di cava
e di
sistemazione
anticipata del terreno interessato] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
9
Subingresso
nella coltivazione.
[L'autorizzazione
ha natura personale.
Nel
caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi per causa di
morte, il titolare del diritto dovrà chiedere di subentrare nella titolarità
dell'autorizzazione.
La
richiesta di autorizzazione al subingresso deve essere presentata entro il
termine di 30 giorni dall'atto di trasferimento tra vivi ed entro 6 mesi nel
caso di trasferimento per causa di morte.
Il
subentrante è soggetto, sino alla emanazione del nuovo provvedimento di
autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario]
(13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
10
Estinzione
dell'autorizzazione.
[L'autorizzazione
si estingue:
a)
per scadenza del termine;
b)
per rinuncia;
c)
per decadenza qualora il coltivatore autorizzato, previamente diffidato, non
osservi le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione o nella
convenzione.
La
diffida deve assegnare un termine ad adempiere non inferiore a 30 e non
superiore a 90 giorni] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
11
Delega
di funzioni.
[Le
funzioni amministrative di cui al presente titolo sono delegate ai Comuni
competenti per territorio.
L'autorizzazione
alla coltivazione è rilasciata sentito il parere della commissione edilizia
comunale.
Il
provvedimento di autorizzazione è trasmesso per copia al Presidente della
Giunta regionale] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
12
Indirizzo
e coordinamento. Potere sostitutivo.
[Le
funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate
sono esercitate dalla Giunta regionale.
Qualora
gli Enti delegati non adempino all'espletamento delle funzioni loro delegate,
la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di congruo termine,
si sostituisce nel compimento degli atti] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
TITOLO
III
Attività
estrattive soggette a concessione
Art.
13
Regime
di concessione.
[La
Giunta regionale, per motivi di pubblica utilità, sentita la Commissione
tecnico-amministrativa regionale e il Comune competente per territorio, può
dare la concessione della cava e della torbiera qualora il titolare del diritto
sul giacimento:
a)
non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione alla coltivazione entro il
termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale, con atto notificato nei
modi degli atti giudiziari;
b)
sia decaduto dall'autorizzazione o vi abbia rinunciato;
c)
non abbia inoltrato per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della
presente legge la domanda di autorizzazione nei termini di cui al successivo
art. 24] (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
14
Domanda
di concessione.
[Il
richiedente la concessione deve presentare domanda in conformità a quanto
previsto nel precedente art. 5. Deve inoltre allegare un programma di
coltivazione da cui risulti altresì il rilievo economico e sociale degli
interventi, l'entità della spesa prevista ed i tempi di attuazione.
In
caso di concorso di più domande la concessione è accordata al richiedente che
presenti il programma di coltivazione che abbia riflessi più favorevoli sulla
produzione e meno pregiudizievoli per l'ambiente. A parità di condizioni vale
il criterio della priorità della domanda] (18).
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
15
Provvedimento
di concessione.
[La
Giunta regionale si pronuncia sulla domanda di concessione entro 120 giorni
dalla sua presentazione.
Il
provvedimento di concessione deve essere conforme alla previsione di cui
all'art. 3.
Il
provvedimento di concessione contiene le prescrizioni concernenti la
realizzazione del programma e le modalità di coltivazione e fissa il canone
annuo di concessione ed i termini del suo pagamento.
Il
rilascio della concessione è subordinato alla stipula di una convenzione che
determini gli obblighi a carico del concessionario e le idonee garanzie
finanziarie per la realizzazione del programma e degli interventi necessari al
recupero dell'ambiente interessato.
La
convenzione è trascritta nei registri immobiliari a cura della Regione e a
spese del concessionario.
Le
garanzie finanziarie relative agli interventi di ripristino e recupero
dell'ambiente sono rivalutate ogni biennio limitatamente al 75 per cento della
misura di variazione dell'indice ISTAT del costo della vita e sono ridotte, a
richiesta del concessionario in caso di diminuzione del fronte di cava o di
sistemazione anticipata del terreno interessato] (19).
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
16
Durata
della concessione - trasferimento e modificazioni.
[La
concessione può essere rilasciata per un periodo massimo di 20 anni. Il termine
è stabilito in relazione all'entità della coltivazione e alla importanza degli
impianti.
La
concessione può essere rinnovata su istanza del concessionario da presentare
almeno 6 mesi prima della scadenza, con l'osservanza delle norme previste per
il rilascio.
La
concessione ha natura personale e il trasferimento della medesima è regolato
dalle disposizioni di cui al precedente art. 8.
La
Giunta regionale può, per motivi di pubblica utilità o per motivata richiesta
del concessionario, introdurre modifiche al provvedimento di concessione con la
stessa procedura e criteri previsti per il suo rilascio.
Il
concessionario subentrante è tenuto a corrispondere agli aventi diritto il
valore degli impianti, dei lavori utilizzabili, e del materiale estratto
disponibile presso la cava o la torbiera.
I
diritti spettanti ai terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme
assegnate ai sensi del comma precedente.
Il
concessionario è altresì tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio
della cava] (20).
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
17
Canone
di concessione.
[Il
concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni
ettaro o frazione di superficie oggetto della concessione, pari a:
a)
lire 300.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da costruzione e da
decorazione;
b)
lire 250.000 per gli inerti e gli altri granulari, per le torbe e per tutti gli
altri materiali non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del Regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
I
canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della
Giunta regionale ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT
del costo della vita] (21).
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
18
Attività
estrattiva su demanio pubblico e patrimonio indisponibile dello Stato.
[Le
escavazioni ed estrazioni di materiali non compresi della prima categoria
all'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 effettuate nelle zone di demanio
pubblico statale e di patrimonio indisponibile dello Stato sono subordinate, in
aggiunta agli eventuali adempimenti previsti dalla legislazione vigente, al
nulla-osta della Regione rilasciato dalla Giunta regionale sentito il Comune
competente per territorio] (22).
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
19
Estinzione
della concessione e revoca.
[La
concessione si estingue:
a)
per scadenza del termine;
b)
per rinuncia;
c)
per decadenza, qualora il coltivatore concessionario non osservi le
prescrizioni contenute nell'atto di concessione e nella allegata convenzione,
previa diffida notificata dalla Giunta regionale con termine ad adempiere non
inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni.
La
concessione può essere revocata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
tecnico-amministrativa regionale ed il Comune competente per territorio, per
sopravvenuti motivi di pubblica utilità.
Nei
casi di cui ai commi precedenti, la cava o torbiera rientra nella piena
disponibilità del proprietario, il quale potrà esercitare l'attività di
coltivazione secondo le norme della presente legge] (23).
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
TITOLO
IV
Vigilanza,
polizia mineraria e sanzioni
Art.
20
Vigilanza.
[La
vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere spetta all'Amministrazione
che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione o di concessione.
L'Amministrazione
comunale segnala alla Provincia competente per territorio eventuali
irregolarità delle coltivazioni in concessione e di quelle previste
dall'articolo 18 (24)] (25).
(24)
Comma così sostituito dall'art. 23, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(25)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
21
Polizia
mineraria.
[Le
funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui al terzo comma
dell'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla Giunta
regionale, la quale, fino a quando non sarà disposto altrimenti a seguito della
organizzazione di appositi Uffici regionali, si avvale del corpo nazionale
delle
miniere]
(26).
(26)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R.
3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
22
Adempimenti
particolari.
[Gli
esercenti di cave e torbiere devono:
a)
fornire all'Amministrazione regionale e comunale che ne facciano richiesta i
dati statistici;
b)
mettere a disposizione dei funzionari incaricati tutti i mezzi necessari per
ispezionare i lavori in corso ed i suddetti funzionari possono richiedere, in
caso di rifiuto, l'assistenza necessaria alla forza pubblica] (27).
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R.
3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
23
Sanzioni.
[Chiunque
eserciti attività di coltivazione di cava o torbiera senza autorizzazione è
soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire 50 milioni; è
altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione
ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il
rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di
provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
Il
coltivatore che non osservi le prescrizioni emanate col provvedimento di
autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è
soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire 30 milioni; è
altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto
prescritto e, ove l'inosservanza abbia comportato alterazioni ambientali, di
provvedere alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha
rilasciato l'autorizzazione o la concessione fatto salvo il potere per lo
stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico
dell'inadempiente.
L'esercente
di cava o torbiera che violi l'obbligo degli adempimenti di cui al precedente
art. 22 è soggetto alla sanzione pecunaria da lire 200 mila a lire 1 milione.
Le
predette sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il
provvedimento di autorizzazione o concessione e sono devolute a favore del
relativo ente.
Per
il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si applicano le norme di
cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni]
(28).
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
TITOLO
V
Norme
transitorie e finali. Norma finanziaria
Art.
24
Regime
transitorio.
[Per
le coltivazioni in atto l'autorizzazione è confermata a domanda del coltivatore
che deve presentarla entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
In
caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato al primo
comma, il coltivatore decade dal diritto di proseguire nella attività
estrattiva e l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti opportuni a
carico del medesimo in ordine al ripristino ambientale e in caso di
inosservanza il Comune, previa diffida, provvede d'ufficio con spese a carico
del soggetto indicato.
Qualora
la cava abbia le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 3 e sia
ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dallo strumento urbanistico
vigente, la conferma dell'autorizzazione ai sensi del primo comma costituisce
adozione della variante allo strumento urbanistico vigente] (29).
(29)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
25
Disposizioni
finali.
[Per
quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni
di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili] (30).
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
26
Riambientazione
delle cave cessate.
[Al
fine di ripristinare le condizioni ambientali delle zone interessate da
attività estrattive abbandonate prima dell'entrata in vigore della legge 2
settembre 1974, n. 53, la Regione concede contributi ai Comuni che ne facciano
domanda corredata dai necessari elementi tecnici e idonea documentazione] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
27
Contributi
per la riambientazione.
[La
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i
criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al precedente
articolo] (32).
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
28
Norma
finanziaria.
[Per
l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1980, le
seguenti spese:
a)
per l'esercizio della delega, di cui all'art. 5 della presente legge, lire 50
milioni in termini di competenza e lire 12 milioni in termini di cassa, con
imputazione al cap. 5955 di nuova istituzione (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 51 -
cat. 4 - tipo 1.1. - settore 14) denominato: «Spese per l'esercizio delle
funzioni amministrative regionali in materia di coltivazione di cave e torbiere
delegate ai comuni»;
b)
per gli interventi previsti al precedente art. 26, lire 120 milioni in termini
di competenza e lire 60 milioni in termini di cassa, con imputazione al cap.
9680 di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 51 - cat. 3 - tipo 1.1. -
settore 14) denominato: «Contributi ai comuni per il ripristino delle
condizioni ambientali di cave abbandonate».
All'onere
complessivo di lire 170 milioni si fa fronte - a norma dell'art. 26, quinto e
sesto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità -
con la disponibilità esistente sul fondo globale di cui al cap. 9700 del
bilancio 1979, come integrato con legge regionale 27 agosto 1979, n. 55
(33).
Per
gli anni dal 1981 in poi le autorizzazioni di spesa relative alla presente
legge saranno annualmente stabilite con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5,
secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità]
(34).
(33)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.
(34)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.