L.R. 8 aprile 1980, n. 28 (1).

Coltivazione di cave e torbiere (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1980, n. 22, edizione straordinaria.

(2) Vedi, anche, la L.R. 26 aprile 1985, n. 27.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità.

 

[La presente legge, in attuazione dell'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 e dell'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina la coltivazione delle cave e torbiere e delle sostanze minerarie non comprese nella categoria delle miniere di cui al R.D. 27 luglio 1927, n. 1443] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 2

Ambito di applicazione della legge.

 

[La coltivazione delle cave e torbiere è soggetta ad autorizzazione o a concessione, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Le attività di estrazione dal proprio fondo di materiali da destinarsi esclusivamente alla propria abitazione o ad opere di sistemazione inerenti il fondo stesso, nonché l'utilizzazione dei materiali ricavati nella esecuzione di infrastrutture pubbliche e/o di opere di urbanizzazione, non sono soggette ad

autorizzazione, ferme restando le disposizioni in materia urbanistica, di polizia mineraria e di tutela del suolo e dell'ambiente] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 3

Localizzazione delle attività estrattive.

 

 [L'attività di coltivazione delle cave e torbiere che comporti impianti fissi o abbia comunque carattere di continuità e di permanenza, può essere esercitata solo nelle zone a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici generali. In tali zone è possibile consentire la localizzazione di insediamenti industriali o artigianali aventi finalità di prima o seconda lavorazione dei materiali estratti o comunque complementari all'attività di cava (6).

Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le varianti agli strumenti urbanistici vigenti, volte a localizzare i nuovi giacimenti di cave e torbiere.

Le attività di coltivazione che non comportino impianti fissi o non abbiano comunque carattere di continuità o di permanenza, possono essere esercitate sempreché non contrastino con le previsioni degli strumenti urbanistici generali] (7).

 

(6) Periodo aggiunto dall'art. 4, L.R. 26 aprile 1985, n. 27.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

TITOLO II

Attività estrattive soggette ad autorizzazione

 

Art. 4

Regime di autorizzazione.

 

[È soggetta ad autorizzazione l'attività di coltivazione delle cave e torbiere] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 5

Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere.

 

 [La domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione deve contenere i seguenti dati:

1) generalità e domicilio del richiedente;

2) ubicazione della cava e della torbiera, indicazione dei materiali da coltivare e dell'area oggetto di coltivazione;

3) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in doppia copia che ne formano parte integrante:

a) progetto che illustri le opere da realizzare, i metodi e i tempi di coltivazione;

b) progetto di massima delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo;

c) relazione che illustri la compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità e la salubrità dell'area interessata e delle aree limitrofe;

d) titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;

e) provvedimento autorizzativo rilasciato dall'organo competente per le zone assoggettate a vincoli di natura pubblicistica, nonché concessione edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, allorché richiesta] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 6

Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

 

[L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'autorizzazione può essere negata con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 3 e 5.

Il provvedimento di autorizzazione può essere modificato per motivi di pubblica utilità e per motivata richiesta del coltivatore con la stessa procedura ed i criteri previsti per il suo rilascio] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 7

Durata e rinnovo dell'autorizzazione.

 

[L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo massimo di 20 anni. Il termine è stabilito in relazione all'entità della coltivazione e all'importanza degli impianti.

L'autorizzazione è rinnovata su istanza del coltivatore, da presentare almeno 6 mesi prima della scadenza, con l'osservanza delle norme previste per il rilascio] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 8

Contenuti del provvedimento di autorizzazione.

 

[L'autorizzazione contiene le prescrizioni concernenti le modalità di coltivazione. Nel caso di coltivazione di più cave in una stessa zona possono essere dettate prescrizioni comuni anche per le discariche ed il deflusso delle acque.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di una convenzione che determini gli obblighi a carico dell'esercente l'attività di coltivazione e le idonee garanzie finanziarie per la realizzazione degli interventi necessari al recupero dell'ambiente interessato.

La convenzione è trascritta nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione e a spese del richiedente autorizzato.

Le garanzie finanziarie relative agli interventi di recupero dell'ambiente sono rivalutate ogni biennio limitatamente al 75 per cento della misura di variazione dell'indice ISTAT del costo della vita e sono ridotte a richiesta dell'esercente l'attività estrattiva in caso di diminuzione del fronte di cava e di

sistemazione anticipata del terreno interessato] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 9

Subingresso nella coltivazione.

 

[L'autorizzazione ha natura personale.

Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi per causa di morte, il titolare del diritto dovrà chiedere di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione al subingresso deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dall'atto di trasferimento tra vivi ed entro 6 mesi nel caso di trasferimento per causa di morte.

Il subentrante è soggetto, sino alla emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 10

Estinzione dell'autorizzazione.

 

[L'autorizzazione si estingue:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza qualora il coltivatore autorizzato, previamente diffidato, non osservi le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione o nella convenzione.

La diffida deve assegnare un termine ad adempiere non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 11

Delega di funzioni.

 

[Le funzioni amministrative di cui al presente titolo sono delegate ai Comuni competenti per territorio.

L'autorizzazione alla coltivazione è rilasciata sentito il parere della commissione edilizia comunale.

Il provvedimento di autorizzazione è trasmesso per copia al Presidente della Giunta regionale] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 12

Indirizzo e coordinamento. Potere sostitutivo.

 

[Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale.

Qualora gli Enti delegati non adempino all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di congruo termine, si sostituisce nel compimento degli atti] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

TITOLO III

Attività estrattive soggette a concessione

 

Art. 13

Regime di concessione.

 

[La Giunta regionale, per motivi di pubblica utilità, sentita la Commissione tecnico-amministrativa regionale e il Comune competente per territorio, può dare la concessione della cava e della torbiera qualora il titolare del diritto sul giacimento:

a) non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione alla coltivazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale, con atto notificato nei modi degli atti giudiziari;

b) sia decaduto dall'autorizzazione o vi abbia rinunciato;

c) non abbia inoltrato per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge la domanda di autorizzazione nei termini di cui al successivo art. 24] (17).

 

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 14

Domanda di concessione.

 

[Il richiedente la concessione deve presentare domanda in conformità a quanto previsto nel precedente art. 5. Deve inoltre allegare un programma di coltivazione da cui risulti altresì il rilievo economico e sociale degli interventi, l'entità della spesa prevista ed i tempi di attuazione.

In caso di concorso di più domande la concessione è accordata al richiedente che presenti il programma di coltivazione che abbia riflessi più favorevoli sulla produzione e meno pregiudizievoli per l'ambiente. A parità di condizioni vale il criterio della priorità della domanda] (18).

 

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 15

Provvedimento di concessione.

 

[La Giunta regionale si pronuncia sulla domanda di concessione entro 120 giorni dalla sua presentazione.

Il provvedimento di concessione deve essere conforme alla previsione di cui all'art. 3.

Il provvedimento di concessione contiene le prescrizioni concernenti la realizzazione del programma e le modalità di coltivazione e fissa il canone annuo di concessione ed i termini del suo pagamento.

Il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di una convenzione che determini gli obblighi a carico del concessionario e le idonee garanzie finanziarie per la realizzazione del programma e degli interventi necessari al recupero dell'ambiente interessato.

La convenzione è trascritta nei registri immobiliari a cura della Regione e a spese del concessionario.

Le garanzie finanziarie relative agli interventi di ripristino e recupero dell'ambiente sono rivalutate ogni biennio limitatamente al 75 per cento della misura di variazione dell'indice ISTAT del costo della vita e sono ridotte, a richiesta del concessionario in caso di diminuzione del fronte di cava o di sistemazione anticipata del terreno interessato] (19).

 

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 16

Durata della concessione - trasferimento e modificazioni.

 

[La concessione può essere rilasciata per un periodo massimo di 20 anni. Il termine è stabilito in relazione all'entità della coltivazione e alla importanza degli impianti.

La concessione può essere rinnovata su istanza del concessionario da presentare almeno 6 mesi prima della scadenza, con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

La concessione ha natura personale e il trasferimento della medesima è regolato dalle disposizioni di cui al precedente art. 8.

La Giunta regionale può, per motivi di pubblica utilità o per motivata richiesta del concessionario, introdurre modifiche al provvedimento di concessione con la stessa procedura e criteri previsti per il suo rilascio.

Il concessionario subentrante è tenuto a corrispondere agli aventi diritto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili, e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Il concessionario è altresì tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della cava] (20).

 

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 17

Canone di concessione.

 

[Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro o frazione di superficie oggetto della concessione, pari a:

a) lire 300.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da costruzione e da decorazione;

b) lire 250.000 per gli inerti e gli altri granulari, per le torbe e per tutti gli altri materiali non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della Giunta regionale ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita] (21).

 

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 18

Attività estrattiva su demanio pubblico e patrimonio indisponibile dello Stato.

 

[Le escavazioni ed estrazioni di materiali non compresi della prima categoria all'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 effettuate nelle zone di demanio pubblico statale e di patrimonio indisponibile dello Stato sono subordinate, in aggiunta agli eventuali adempimenti previsti dalla legislazione vigente, al nulla-osta della Regione rilasciato dalla Giunta regionale sentito il Comune competente per territorio] (22).

 

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 19

Estinzione della concessione e revoca.

 

[La concessione si estingue:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza, qualora il coltivatore concessionario non osservi le prescrizioni contenute nell'atto di concessione e nella allegata convenzione, previa diffida notificata dalla Giunta regionale con termine ad adempiere non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni.

La concessione può essere revocata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-amministrativa regionale ed il Comune competente per territorio, per sopravvenuti motivi di pubblica utilità.

Nei casi di cui ai commi precedenti, la cava o torbiera rientra nella piena disponibilità del proprietario, il quale potrà esercitare l'attività di coltivazione secondo le norme della presente legge] (23).

 

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

TITOLO IV

Vigilanza, polizia mineraria e sanzioni

 

Art. 20

Vigilanza.

 

[La vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere spetta all'Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione o di concessione.

L'Amministrazione comunale segnala alla Provincia competente per territorio eventuali irregolarità delle coltivazioni in concessione e di quelle previste dall'articolo 18 (24)] (25).

 

(24) Comma così sostituito dall'art. 23, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

(25) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 21

Polizia mineraria.

 

[Le funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui al terzo comma dell'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla Giunta regionale, la quale, fino a quando non sarà disposto altrimenti a seguito della organizzazione di appositi Uffici regionali, si avvale del corpo nazionale delle

miniere] (26).

 

(26) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 22

Adempimenti particolari.

 

[Gli esercenti di cave e torbiere devono:

a) fornire all'Amministrazione regionale e comunale che ne facciano richiesta i dati statistici;

b) mettere a disposizione dei funzionari incaricati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso ed i suddetti funzionari possono richiedere, in caso di rifiuto, l'assistenza necessaria alla forza pubblica] (27).

 

(27) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 23

Sanzioni.

 

[Chiunque eserciti attività di coltivazione di cava o torbiera senza autorizzazione è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire 50 milioni; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Il coltivatore che non osservi le prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire 30 milioni; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto e, ove l'inosservanza abbia comportato alterazioni ambientali, di provvedere alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

L'esercente di cava o torbiera che violi l'obbligo degli adempimenti di cui al precedente art. 22 è soggetto alla sanzione pecunaria da lire 200 mila a lire 1 milione.

Le predette sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione e sono devolute a favore del relativo ente.

Per il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si applicano le norme di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni] (28).

 

(28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali. Norma finanziaria

 

Art. 24

Regime transitorio.

 

[Per le coltivazioni in atto l'autorizzazione è confermata a domanda del coltivatore che deve presentarla entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato al primo comma, il coltivatore decade dal diritto di proseguire nella attività estrattiva e l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti opportuni a carico del medesimo in ordine al ripristino ambientale e in caso di inosservanza il Comune, previa diffida, provvede d'ufficio con spese a carico del soggetto indicato.

Qualora la cava abbia le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 3 e sia ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, la conferma dell'autorizzazione ai sensi del primo comma costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico vigente] (29).

 

(29) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 25

Disposizioni finali.

 

[Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili] (30).

 

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 26

Riambientazione delle cave cessate.

 

[Al fine di ripristinare le condizioni ambientali delle zone interessate da attività estrattive abbandonate prima dell'entrata in vigore della legge 2 settembre 1974, n. 53, la Regione concede contributi ai Comuni che ne facciano domanda corredata dai necessari elementi tecnici e idonea documentazione] (31).

 

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 27

Contributi per la riambientazione.

 

[La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo] (32).

 

(32) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 28

Norma finanziaria.

 

[Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1980, le seguenti spese:

a) per l'esercizio della delega, di cui all'art. 5 della presente legge, lire 50 milioni in termini di competenza e lire 12 milioni in termini di cassa, con imputazione al cap. 5955 di nuova istituzione (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 51 - cat. 4 - tipo 1.1. - settore 14) denominato: «Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di coltivazione di cave e torbiere delegate ai comuni»;

b) per gli interventi previsti al precedente art. 26, lire 120 milioni in termini di competenza e lire 60 milioni in termini di cassa, con imputazione al cap. 9680 di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 51 - cat. 3 - tipo 1.1. - settore 14) denominato: «Contributi ai comuni per il ripristino delle condizioni ambientali di cave abbandonate».

All'onere complessivo di lire 170 milioni si fa fronte - a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità - con la disponibilità esistente sul fondo globale di cui al cap. 9700 del bilancio 1979, come integrato con legge regionale 27 agosto 1979, n. 55

 (33).

Per gli anni dal 1981 in poi le autorizzazioni di spesa relative alla presente legge saranno annualmente stabilite con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità] (34).

 

 

 

(33) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.

(34) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.