L.R.
14 aprile 1980, n. 29 (1).
Interventi
integrativi regionali per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 7
della legge 25 maggio 1970, n. 364.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 aprile 1980, n. 24.
Art.
1
Per
le finalità e ad integrazione degli interventi di cui all'art. 5, primo comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 364, è autorizzato, a carico della Regione
dell'Umbria, il limite di impegno di L. 200.000.000 per l'anno 1979 da
destinare alle Aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche
dell'anno 1978, dichiarate di carattere eccezionale con D.M. 16 novembre 1978 e
D.M. 26 gennaio 1979 e le cui zone territoriali di intervento sono state
delimitate con D.P.G.R. 13 marzo 1979, n. 285 e D.P.G.R. 23 maggio 1979, n.
466.
Art.
2
Per
le finalità e ad integrazione degli interventi di cui all'art. 7 della legge 25
maggio 1970, n. 364, è autorizzato, a carico della Regione dell'Umbria, il
limite di impegno di L. 500.000.000 per l'anno 1979 da destinare a favore delle
Aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1977 e
dell'anno 1978, dichiarate di carattere eccezionale rispettivamente con D.M. 12
agosto 1977, D.M. 16 novembre 1978, D.M. 26 gennaio 1979 e D.M. 14 maggio 1979.
Art.
3
L'onere
per l'attuazione della presente legge, pari a lire 700.000.000 per ciascuno
degli anni dal 1979 al 1983, sarà impuntato come segue:
-
lire 200.000.000 al cap. 8101 di nuova istituzione (Tit. 2 - Sez. 10);
-
Rubrica 42 - Tipo 2.1 - Settore 10) denominato: «Concorso regionale negli
interessi e contributo annuo costante nella rata di ammortamento per i prestiti
di esercizio quinquennale da erogare ai sensi dell'art. 5, primo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 364»;
-
lire 500.000.000 al cap. 7971 di nuova istituzione (Tit. 2 - Sez. 10);
-
Rubrica 42 - Tipo 2.1 - Settore 10) denominato: «Concorso regionale negli
interessi per prestiti quinquennali di esercizio da erogare ai sensi dell'art.
7 della legge 25 maggio 1970, n. 364».
Alla
spesa relativa all'anno 1979 sarà fatto fronte con la disponibilità dei fondi
globali iscritti ai capitoli 9700 e 9710 del relativo bilancio, come integrati
con leggi regionali 27 agosto 1979, n. 55 e leggi regionali 19 dicembre 1979,
n. 66; ed alla spesa inerente all'anno 1980 con l'apposita disponibilità del
fondo
globale
iscritto al cap. 9710 del relativo bilancio (Elenco n. 5 allegato a detto
bilancio, n. d'ordine 2).
Gli
stanziamenti dei limiti di impegno relativi al 1979 saranno iscritti nel
bilancio dell'esercizio 1980 ai sensi dell'art. 26, quinto comma della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 di contabilità. La Giunta regionale, a norma
dell'art. 28, secondo comma, della predetta legge, è autorizzata ad apportare
le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa del bilancio
1980.
Gli
interventi di cui alla presente legge trovano riferimento nel secondo settore,
quinto programma, progetto B del bilancio pluriennale della Regione.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.