L.R. 23 aprile 1980, n. 33 (1).

Norme per la diffusione nelle scuole di giornali e periodici.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1980, n. 26.

 

 

Art. 1

 

Al fine di contribuire all'informazione ed alla formazione culturale dei giovani, la Regione dell'Umbria promuove la diffusione dei giornali nelle scuole.

A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata, a titolo sperimentale per due annualità a partire dall'anno scolastico 1980-1981, a sottoscrivere abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, da assegnare alle scuole dell'obbligo ed alle scuole secondarie della regione ai sensi della presente legge.

 

 

Art. 2

 

Il Consiglio d'istituto o di circolo che intenda usufruire degli abbonamenti di cui alla presente legge deve presentare la relativa richiesta alla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, per l'anno scolastico successivo.

L'utilizzazione e la scelta delle testate sono approvate, su proposta dei Consigli di classe o di interclasse, dai Consigli d'Istituto o di circolo.

 

 

Art. 3

 

Per i fini di cui all'art. 1 la Giunta regionale, su richiesta degli organismi scolastici, promuove iniziative culturali d'appoggio per favorire ed agevolare l'introduzione e l'uso sperimentale dei quotidiani e dei periodici, nazionali e di interesse locale, nella attività didattica.

 

 

Art. 4

 

I Consigli di istituto o di circolo dovranno far pervenire al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'utilizzazione dei giornali nell'ambito della scuola.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria.

 

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 40.000.000 da iscriversi in bilancio nel cap. 950 di nuova istituzione denominato «Spese per la diffusione dei giornali nelle scuole».

Alla copertura della spesa si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 6120 denominato «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio di previsione per l'anno 1980, apportandovi le relative variazioni.

Per l'esercizio successivo si provvederà con la legge di bilancio.