L.R.
23 aprile 1980, n. 35 (1).
Contributi
a favore delle Associazioni del commercio e del turismo (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1980, n. 26.
(2)
Titolo così sostituito dall'art. 61, comma 1, L.R. 12 marzo 1990, n. 5.
Art.
1
La
Giunta regionale è autorizzata a concedere, alle Associazioni professionali
autonome dei commercianti e alle associazioni operanti nel settore del turismo
(associazioni e cooperative degli albergatori e degli agenti di viaggio,
associazioni turistiche facenti capo ai sindacati dei lavoratori e associazioni
democratiche del tempo libero) maggiormente rappresentative a livello nazionale
e operanti sul territorio regionale, contributi annuali per il finanziamento di
quelle iniziative che, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, sono
dirette al potenziamento dei settori da ciascuna di esse rappresentati (3).
Gli
organismi di cui al precedente comma debbono presentare documentata richiesta
alla Giunta regionale per l'anno 1980 entro trenta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, per gli anni successivi entro il 30 gennaio. La
Giunta regionale dispone la concessione del contributo annuale, determinandone
l'entità, tenuto conto dei programmi di attività.
Dal
1981 la concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale sentita la
competente commissione consiliare.
(3)
Comma così modificato dall'art. 61, comma 2, L.R. 12 marzo 1990, n. 5.
Art.
2
Per
la concessione del contributo di cui alla presente legge è autorizzata per
l'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa la spesa di lire
140.000.000, con imputazione al cap. 5570 (Tit. 1 - sez. 10 - rubr. 48 - cat. 5
- tipo 1.1. - settore 20) di nuova istituzione denominato: «Concessione di
contributi alle associazioni del commercio, dell'artigianato e del turismo».
All'onere
suddetto si fa fronte come segue:
-
quanto a lire 60.000.000 mediante utilizzo - ai sensi dell'art. 26, quinto
comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - della
disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio per
l'esercizio 1979 (elenco n. 4 numero d'ordine 6);
-
quanto a lire 80.000.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto allo
stesso capitolo del bilancio 1980 (elenco n. 4).
La
Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1980 le
conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa a norma
dell'art. 28, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale
di contabilità.
Per
gli anni successivi l'entità della spesa per le finalità della presente legge
sarà stabilita con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della vigente legge
regionale di contabilità.