L.R. 2 maggio 1980, n. 39 (1).

Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 maggio 1980, n. 29.

 

 

Art. 1

 

Disposizioni generali. La presente legge disciplina la delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno, al bacino imbrifero di appartenenza, nonché ai bacini imbriferi le cui acque sono artificialmente addotte al lago, già esercitate dalla Regione in base al D.P.R.

15 gennaio 1972, n. 8 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

Art. 2

 

Programmazione regionale. Gli interventi di competenza della Provincia, nelle funzioni delegate, sono coordinati con quelli della Regione e con quelli di competenza degli altri Enti, nel quadro della programmazione regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione dei programmi di intervento, la Provincia di Perugia promuove la più ampia partecipazione degli Enti operanti sul Lago Trasimeno e in particolare degli Enti locali.

 

 

Art. 3

 

Funzioni delegate. Sono delegate alla Provincia di Perugia le funzioni amministrative relative alle seguenti materie:

a) utilizzazione e gestione delle aree e del demanio lacuale e fluviale comprese nel bacino del Lago Trasimeno, ai sensi dell'art. 59 D.P.R. n. 616 del 1977;

b) sistemazione idrogeologica e conservazione del suolo nonché le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste;

c) interventi per la protezione della natura, per la salvaguardia della flora e della fauna e per i parchi naturali ricadenti nel bacino del lago, nei limiti previsti dall'art. 83 del D.P.R. n. 616 del 1977 e salvo quanto già disposto dalla legge regionale n. 40 del 1978 e dalla legge regionale n. 1 del 1980;

d) tutte le opere idrauliche e di regolazione idraulica ricadenti nel bacino del Trasimeno, entro i limiti previsti dal D.P.R. n. 8 del 1972 e D.P.R. n. 616 del 1977;

e) licenze di attingimento di acque pubbliche;

- opere igieniche di interesse locale;

- rilevamento di dati idrologici e idrografici;

- polizia delle acque;

f) navigazione e porti lacuali, ivi comprese quelle riguardanti la via navigabile di seconda classe e le opere di carattere idraulico ricadenti nel circondario idraulico di cui al D.M. 5 marzo 1970, n. 593, limitatamente al territorio della provincia di Perugia.

Restano ferme le competenze della Regione in merito ai programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per la utilizzazione delle risorse idriche.

 

 

Art. 4

 

Strumentazioni e personale. Per l'espletamento dei compiti relativi alle funzioni, alla Provincia sono affidate le strumentazioni esistenti ed i beni mobili già utilizzati per gli stessi scopi.

Il personale regionale, con mansioni di sorveglianza idraulica nel bacino del Lago Trasimeno è comandato presso la Provincia di Perugia, senza oneri per la medesima.

 

 

Art. 5

 

Competenze della Giunta regionale. La Giunta regionale, relativamente alle funzioni amministrative definite dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento.

La Giunta regionale impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Provincia.

Le direttive emanate dagli organi statali per l'esercizio delle materie delegate alla Regione sono trasmesse da questa alla Provincia.

Qualora l'Ente delegatario non adempia all'espletamento delle funzioni attribuite, la Giunta regionale, sentita la Provincia e previa fissazione di un termine congruo, si sostituisce ad essa nel compimento degli atti.

 

 

Art. 6

 

Atti delegati. Gli atti emanati dalla Provincia nell'esercizio delegato delle funzioni amministrative sono definitivi.

La Provincia provvede a dare comunicazione alla Giunta regionale degli atti relativi alle funzioni delegate.

 

 

Art. 7

 

Determinazione delle spese per le funzioni delegate. Gli stanziamenti di spesa relativi alle funzioni delegate alla Provincia di Perugia in base alla presente legge verranno determinati annualmente, in sede di formazione di bilancio della Regione, a norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.

Per l'anno 1980 è autorizzata, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di lire 350.000.000 con iscrizione ai seguenti capitoli del relativo bilancio:

- Cap. 5011 (Tit. I Sez. 10 - Rubrica 45 - Tipo 1.1. Settore 18), di nuova istituzione, denominato: «Spese di funzionamento per lo svolgimento, da parte della Provincia di Perugia, delle funzioni amministrative ad essa delegate inerenti al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero relativo» per lire 35.000.000;

- Cap. 5012 (Tit. I - Sez. 10 - Rubrica 45 - Tipo 1.1. Settore 18), di nuova istituzione, denominato: «Spese operative per lo svolgimento, da parte della Provincia di Perugia, delle funzioni amministrative ad essa delegate inerenti al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero relativo» per lire 315.000.000.

All'onere suddetto si farà fronte con la disponibilità esistente sul fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1980 (elenco n. 2, allegato al bilancio stesso, n. d'ordine 5).

 (2).

 

 

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, 17.