L.R.
2 maggio 1980, n. 39 (1).
Delega
alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago
Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 maggio 1980, n. 29.
Art.
1
Disposizioni
generali. La presente legge disciplina la delega alla Provincia di Perugia
delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno, al bacino imbrifero
di appartenenza, nonché ai bacini imbriferi le cui acque sono artificialmente
addotte al lago, già esercitate dalla Regione in base al D.P.R.
15
gennaio 1972, n. 8 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art.
2
Programmazione
regionale. Gli interventi di competenza della Provincia, nelle funzioni
delegate, sono coordinati con quelli della Regione e con quelli di competenza degli
altri Enti, nel quadro della programmazione regionale.
Nell'esercizio
delle funzioni delegate e per la definizione dei programmi di intervento, la
Provincia di Perugia promuove la più ampia partecipazione degli Enti operanti
sul Lago Trasimeno e in particolare degli Enti locali.
Art.
3
Funzioni
delegate. Sono delegate alla Provincia di Perugia le funzioni amministrative
relative alle seguenti materie:
a)
utilizzazione e gestione delle aree e del demanio lacuale e fluviale comprese
nel bacino del Lago Trasimeno, ai sensi dell'art. 59 D.P.R. n. 616 del 1977;
b)
sistemazione idrogeologica e conservazione del suolo nonché le opere di
manutenzione forestale per la difesa delle coste;
c)
interventi per la protezione della natura, per la salvaguardia della flora e
della fauna e per i parchi naturali ricadenti nel bacino del lago, nei limiti
previsti dall'art. 83 del D.P.R. n. 616 del 1977 e salvo quanto già disposto
dalla legge regionale n. 40 del 1978 e dalla legge regionale n. 1 del 1980;
d)
tutte le opere idrauliche e di regolazione idraulica ricadenti nel bacino del
Trasimeno, entro i limiti previsti dal D.P.R. n. 8 del 1972 e D.P.R. n. 616 del
1977;
e)
licenze di attingimento di acque pubbliche;
-
opere igieniche di interesse locale;
-
rilevamento di dati idrologici e idrografici;
-
polizia delle acque;
f)
navigazione e porti lacuali, ivi comprese quelle riguardanti la via navigabile
di seconda classe e le opere di carattere idraulico ricadenti nel circondario
idraulico di cui al D.M. 5 marzo 1970, n. 593, limitatamente al territorio
della provincia di Perugia.
Restano
ferme le competenze della Regione in merito ai programmi generali che
consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei
progetti di programmazione regionale per la utilizzazione delle risorse
idriche.
Art.
4
Strumentazioni
e personale. Per l'espletamento dei compiti relativi alle funzioni, alla
Provincia sono affidate le strumentazioni esistenti ed i beni mobili già
utilizzati per gli stessi scopi.
Il
personale regionale, con mansioni di sorveglianza idraulica nel bacino del Lago
Trasimeno è comandato presso la Provincia di Perugia, senza oneri per la
medesima.
Art.
5
Competenze
della Giunta regionale. La Giunta regionale, relativamente alle funzioni
amministrative definite dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo
e di coordinamento.
La
Giunta regionale impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative delegate alla Provincia.
Le
direttive emanate dagli organi statali per l'esercizio delle materie delegate
alla Regione sono trasmesse da questa alla Provincia.
Qualora
l'Ente delegatario non adempia all'espletamento delle funzioni attribuite, la
Giunta regionale, sentita la Provincia e previa fissazione di un termine
congruo, si sostituisce ad essa nel compimento degli atti.
Art.
6
Atti
delegati. Gli atti emanati dalla Provincia nell'esercizio delegato delle
funzioni amministrative sono definitivi.
La
Provincia provvede a dare comunicazione alla Giunta regionale degli atti
relativi alle funzioni delegate.
Art.
7
Determinazione
delle spese per le funzioni delegate. Gli stanziamenti di spesa relativi alle
funzioni delegate alla Provincia di Perugia in base alla presente legge
verranno determinati annualmente, in sede di formazione di bilancio della
Regione, a norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23,
legge regionale di contabilità.
Per
l'anno 1980 è autorizzata, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa
di lire 350.000.000 con iscrizione ai seguenti capitoli del relativo bilancio:
-
Cap. 5011 (Tit. I Sez. 10 - Rubrica 45 - Tipo 1.1. Settore 18), di nuova
istituzione, denominato: «Spese di funzionamento per lo svolgimento, da parte
della Provincia di Perugia, delle funzioni amministrative ad essa delegate
inerenti al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero relativo» per lire 35.000.000;
-
Cap. 5012 (Tit. I - Sez. 10 - Rubrica 45 - Tipo 1.1. Settore 18), di nuova
istituzione, denominato: «Spese operative per lo svolgimento, da parte della
Provincia di Perugia, delle funzioni amministrative ad essa delegate inerenti
al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero relativo» per lire 315.000.000.
All'onere
suddetto si farà fronte con la disponibilità esistente sul fondo globale
iscritto al cap. 6120 del bilancio 1980 (elenco n. 2, allegato al bilancio
stesso, n. d'ordine 5).
(2).
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, 17.