L.R.
17 maggio 1980, n. 43 (1).
Prevenzione
e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 maggio 1980, n. 33, edizione straordinaria.
Art.
1
Campo
di applicazione della legge. La presente legge fissa i principi relativi alla
programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e
la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto in
particolare dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 in armonia con la
programmazione regionale sanitaria.
In
relazione a quanto stabilito dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, la Regione e le Unità sanitarie locali realizzano per
quanto di competenza le attività di prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro concordando i programmi con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e con le associazioni imprenditoriali.
Art.
2
Compiti
della Regione. La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei
luoghi di lavoro predisponendo un apposito progetto-obiettivo nell'ambito del
piano sanitario triennale, fissando in tale contesto i principi per la
pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie,
nonché garantendo l'omogeneità dei programmi su tutto il territorio regionale
mediante attività di indirizzo e coordinamento tese anche al raggiungimento
della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Art.
3
All'organizzazione
e alla gestione degli interventi di cui alla presente legge provvedono le ULSS
mediante un apposito servizio per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di
lavoro, nonché per mezzo del LESP di cui alla legge regionale 30 agosto 1982,
n. 45.
Il
servizio di cui al comma precedente è istituito nell'ambito del settore
«Prevenzione, educazione sanitaria e medicina legale» dell'ufficio di direzione
dell'ULSS (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 37, comma 2, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
4
Il
servizio attua la direzione tecnica ed il coordinamento di tutte le attività di
prevenzione, tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante propri
operatori ed avvalendosi delle strutture operative dei distretti socio-sanitari
di base, del LESP, dei medici convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge
23
dicembre
1978, n. 833, nonché mediante convenzione con operatori sanitari associati.
L'attività
di direzione e di coordinamento viene svolta nel quadro del programma di lavoro
complessivo del settore cui il servizio appartiene, garantendo la
partecipazione delle forze sociali (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 37, comma 3, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
5
Obiettivi
del servizio. Il servizio per la prevenzione e la tutela della salute nei
luoghi di lavoro ha i seguenti obiettivi:
a)
garantire l'integrazione e il coordinamento di tutte le funzioni e le
competenze attribuite in materia ai Comuni con quelle assegnate alle U.S.L.
dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b)
indicare le misure idonee alla prevenzione e alla eliminazione dei fattori di
rischio conseguenti alla progettazione, attuazione ed esercizio degli impianti
produttivi, anche con riguardo ai fattori di nocività eventualmente presenti
nell'organizzazione del lavoro in applicazione alle norme vigenti in materia;
c)
promuovere e verificare l'attuazione e il rispetto delle specifiche norme a
tutela della salute dei lavoratori, per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, nonché l'attuazione delle altre misure volte a tutelare
la salute e integrità fisica in attuazione del combinato disposto dall'art. 9
della
legge
20 maggio 1970, n. 300 e dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
d)
garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori alle attività di
elaborazione e di indagine, anche allo scopo di promuovere l'educazione
sanitaria;
e)
promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzate alla conoscenza e
rimozione delle cause di nocività presenti nei luoghi di lavoro secondo le indicazioni
del piano sanitario regionale e sulla base degli accordi da stipulare con
l'Università ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art.
6
Le
attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro sono quelle previste
dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dalle
vigenti leggi regionali.
In
particolare competono al servizio i seguenti compiti:
1)
la individuazione di fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento
negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi o verifiche di macchine,
impianti o mezzi di protezione prodotti, istallati o utilizzati nel territorio
dell'ULSS, ai sensi della vigente normativa statale;
2)
la comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e
di residenza dei lavoratori sia direttamente che tramite gli organi di
decentramento comunale e le rappresentanze sindacali, ai fini anche di una
corretta gestione degli strumenti informativi di cui all'art. 27 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, fatta salva la tutela del segreto industriale ai sensi
dell'art. 20, secondo comma della stessa legge;
3)
la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza
delle ULSS, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
4)
la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed
il risanamento dell'ambiente di lavoro, in applicazione delle norme di legge
vigenti in materia;
5)
la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare
le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche
tossicologiche nonché i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
6)
gli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti ai fattori di rischio;
7)
la formulazione di pareri preventivi richiesti dai Comuni secondo le modalità
previste dalle leggi e regolamenti sui progetti di insediamenti industriali e
sulle attività produttive in genere, nonché sulla ristrutturazione degli
stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela sanitaria
dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;
8)
l'attuazione delle visite mediche periodiche previste dalla vigente
legislazione prevenzionistica e il coordinamento delle stesse quando siano
eseguite da operatori del distretto di base, da altri medici convenzionati o
dai servizi sanitari aziendali.
Al
Servizio possono essere affidate, su richiesta dei lavoratori e delle aziende,
altre indagini sanitarie (4).
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 37, comma 4, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
7
Rapporti
con i servizi sanitari aziendali. Il servizio di prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro stabilisce, sulla base delle norme di riordino
della legislazione disposte ai sensi dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, anche per i servizi sanitari aziendali i criteri di priorità, la
metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi
da usare, le caratteristiche della elaborazione epidemiologica, la forma di
comunicazione dei dati al servizio competente dell'U.S.L. e la individuazione
degli stessi.
Norme
transitorie
Art.
8
Organizzazione
dei servizi e stralcio del piano.
(5).
(5)
Articolo abrogato dall'art. 37, comma 5, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
9
(6).
(6)
Articolo abrogato dall'art. 37, comma 5, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
10
Prestazioni
sanitarie individuali.
Le
attività di prevenzione di medicina del lavoro mirate sui singoli individui
sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che
erogano le normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di
medicina generica e specialistica, nonché attraverso apposite convenzioni con
operatori non strutturati nel Servizio sanitario regionale e provvisti di
specifica competenza.
Le
prestazioni specialistiche attivate nell'ambito dei servizi di prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro che, per caratteristiche tecniche e
funzionali, non possono essere fornite con le modalità di cui al precedente
comma, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale (7).
(7)
Articolo così sostituito dall'art. 37, comma 6, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
11
Presìdi
multizonali di prevenzione.
I
collegamenti funzionali fra i servizi delle ULSS e il Presidio multizonale di
prevenzione sono regolati nelle maniere previste dalla legge regionale
concernente la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del Presidio
stesso (8).
(8)
Articolo così sostituito dall'art. 62, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
12
Attività
di vigilanza. Le attività di vigilanza sui luoghi di lavoro sono svolte dai
servizi delle ULSS secondo le direttive da realizzarsi con le forme previste
dall'art. 5, commi sesto e ottavo, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 (9).
Le
disposizioni impartite dal servizio nell'ambito delle funzioni di cui al
presente articolo sono esecutive (10).
(9)
Comma così sostituito dall'art. 37, comma 7, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
(10)
Articolo così sostituito dall'art. 62, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
13
Oneri
a carico delle Aziende.
Fino
all'emissione di specifiche norme nazionali, i costi degli interventi,
richiesti dalle imprese o concordati tra imprese e lavoratori ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 833, sono attribuite alle Aziende
secondo le modalità da concordare con le Associazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e sulla base di un tariffario regionale
(11).
(11)
Articolo così modificato dall'art. 37, comma 8, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
14
Strumenti
informativi del servizio.
I
servizi di prevenzione e medicina del lavoro, per la esecuzione degli
interventi utilizzano, oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza
delle condizioni ambientali e sanitarie, i seguenti strumenti informativi:
-
schede di autonotifica (12);
-
mappe di rischio;
-
questionari di gruppo omogeneo;
-
registri dei dati ambientali e biostatistici;
nonché:
-
le denunce e il registro degli infortuni;
-
le schede sanitarie individuali dei servizi aziendali;
-
i risultati delle rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da
altri Istituti;
-
ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla
presente legge.
Le
aziende sono tenute a presentare annualmente alla ULSS territorialmente
competente, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 833 del 1978, la scheda di
autonotifica al fine di segnalare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e
le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e
l'ambiente (13).
La
scheda di autonotifica segnala inoltre:
-
apparecchiature ed impianti soggetti a verifica e relativa scadenza;
-
eventuali modifiche apportate agli impianti soggetti a denuncia ed a verifica
periodica;
-
casi di infortunio accaduti e malattie professionali denunciate nel precedente
anno;
-
numero dei lavoratori a rischio e modalità di predisposizione dei controlli
sanitari (14).
La
scheda di autonotifica è espressamente richiesta per le notifiche di cui al
D.P.R. n. 303 del 1956, per il rilascio di pareri sanitari ai fini delle
licenze edilizie o dei certificati di agibilità di impianti produttivi, nonché
per l'effettuazione dei controlli sanitari preventivi o periodici dei
lavoratori a rischio (15).
(12)
Alinea così sostituito dall'art. 62, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
(13)
Comma aggiunto dall'art. 62, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
(14)
Comma aggiunto dall'art. 62, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
(15)
Comma aggiunto dall'art. 62, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
15
Finanziamento.
(16).
(16)
Articolo abrogato dall'art. 37, comma 9, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.