L.R.
17 maggio 1980, n. 45 (1).
Provvedimenti
per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli
impieghi regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 maggio 1980, n. 33, edizione straordinaria.
Capo
I - Della composizione delle commissioni
Art.
1
Commissioni
d'esame.
Le
commissioni d'esame dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale e per la
progressione del personale nel ruolo regionale sono così composte:
a)
per le qualifiche funzionali dalla V alla VI:
1
- presidente: dirigente regionale esperto nelle materie di concorso o esperto
esterno con i requisiti richiesti per i componenti;
2
- componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso;
b)
per le qualifiche funzionali dalla VII alla VIII:
1
- presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto
nelle materie di concorso con anzianità non inferiore a cinque anni o esperto
esterno con i requisiti richiesti per i componenti;
2
- componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso,
scelti tra i dipendenti regionali e di altri enti pubblici, con qualifica non
inferiore a quella per la quale è indetto il concorso, docenti universitari,
magistrati o liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni;
c)
per la dirigenza:
1
- presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto
nelle materie di concorso con anzianità dirigenziale non inferiore a dieci anni
o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;
2
- componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso,
scelti tra i dirigenti regionali e di altri enti pubblici con anzianità
dirigenziale non inferiore a cinque anni, docenti universitari di prima e
seconda fascia, magistrati con qualifica equiparata a consigliere di Stato o
superiore, liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni. Almeno
uno dei componenti deve essere in possesso di conoscenze tecniche e di un'alta
e qualificata esperienza in materia di organizzazione della pubblica
amministrazione e di gestione delle risorse.
2.
Almeno uno dei componenti delle commissioni d'esame per le qualifiche VII e
VIII e per la dirigenza devono essere scelti all'esterno dell'amministrazione
regionale.
3.
Non possono far parte delle commissioni d'esame i consiglieri regionali, coloro
che ricoprono cariche nelle segreterie provinciali e regionali dei partiti e
delle forze politiche, nonché i componenti degli organismi sindacali e di
rappresentanza dei dipendenti.
4.
Almeno un terzo dei componenti delle commissioni d'esame è riservato alle
donne, salva motivata impossibilità e fermi restando i principi di cui ai commi
1, 2 e 3.
5.
Possono essere nominati presidenti e componenti delle commissioni d'esame anche
dirigenti o esperti in pensione, purché risultino in possesso dei prescritti
requisiti al momento del collocamento a riposo.
6.
Nei procedimenti di selezione di cui all'art. 11 della legge regionale 13
gennaio 1990, n. 1 e in conformità della disposizione di cui al comma 1,
lettera b), dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,
nonché per quelli eventualmente previsti per la progressione del personale di
ruolo dalle rispettive qualifiche inferiori alla III e IV qualifica funzionale,
le commissioni d'esame sono costituite con le modalità di cui alla lett. a) del
comma 1.
7.
Le funzioni di segretario delle commissioni d'esame sono espletate da un
dipendente regionale con qualifica non inferiore alla VII.
8.
Le commissioni d'esame sono nominate con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione conforme della Giunta medesima, e previa
deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio in caso di concorsi per
la copertura di posti assegnati agli uffici del Consiglio regionale (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 1° aprile 1985, n. 15 dall'art. 1,
L.R. 3 marzo 1995, n. 7.
Art.
2
Designazione
degli esperti.
L'art.
10 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 41, è abrogato.
(3).
(3)
Comma abrogato dall'art. 1, L.R. 1° aprile 1985, n. 15.
Capo
II - Delle prove d'esame
Art.
3
Concorsi
per titoli ed esami.
Il
numero e il tipo delle prove in cui si articolano gli esami dei concorsi sono
indicati nella tabella A/1 allegata alla presente legge.
Le
materie sulle quali possono vertere le prove d'esame sono indicate nella
tabella «A» allegata al Reg. 23 marzo 1976, n. 16, come risulta denominata
dall'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50.
Gli
artt. 4, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50,
della legge regionale 25 agosto 1978, n. 5, della legge regionale 25 agosto
1978, n. 6 e della legge regionale 25 agosto 1978, n. 7 del Reg. 23 marzo 1976,
n. 16, sono abrogati.
Art.
4
Concorsi
per soli titoli.
(4).
(4)
Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 14, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.
Art. 5
Operazioni
di scrutinio nei concorsi per esami.
Entro
trenta giorni dalla conclusione delle prove scritte e pratiche la commissione
d'esame termina le operazioni di scrutinio.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Tabella
A/1 (5)
Numero
e tipo delle prove degli esami ai concorsi
QualificaProve
d'esameNote funzionaleAddetto alle pulizie Colloquio vertente sulle materie
indicate nella tab. «A»;Ausiliario1) prova attitudinale da espletarsi anche
sotto forma di una serie, unica per tutti i concorrenti, di tests;2) colloquio
vertente sulle materie indicate nella tab. «A»;Operatore1) prova pratica e/o
prova attitudinale;2) colloquio vertente sulle materie indicate nella tab.
«A»;Esecutore1) prova pratica suddivisa anche in più esercitazioni;2) tests
attitudinali;Nel caso in cui il concorso tenda alla copertura di posti con
mansioni a prevalente carattere tecnico, i tests attitudinali possono essere
sostituiti da una prova pratica;3) colloquio vertente sulle materie indicate
nella tab. «A»;Collaboratore professionale1) prova pratica professionale
suddivisa anche in più esercitazioni;2) tests attitudinali;Nel caso in cui il
concorso tenda alla copertura di posti con mansioni a prevalente carattere
tecnico, i tests attitudinali possono essere sostituiti da una prova pratica;3)
colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. «A»;Istruttore1) prova
scritta e/o direttivo pratica, anche suddivisa in più esercitazioni, inerente
la materia o materie attinenti alle specifiche attribuzioni del posto messo a
concorso;2) colloquio vertente sulle materie indicate nella tab.
«A»;Funzionario1) prova scritta su materia o materie attinenti al posto messo a
concorso;2) prova pratica con formulazione di proposte sotto il profilo
tecnico, amministrativo, organizzativo, per l'attuazione di un programma di
lavoro attinente all'esercizio di funzioni regionali proprie del settore cui si
riferisce il posto messo a concorso;3) colloquio vertente sulle materie
indicate nella tab. «A»;I e II dirigenza 1) prova scritta sulle materie indicate
nella tab. «A»;2) prova pratica relativa alla elaborazione di un piano di
intervento - sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo - per
l'esercizio di funzioni regionali proprie del settore di intervento cui si
riferisce il posto messo a concorso;3) colloquio vertente sulle materie
indicate nella tab. «A» e di approfondimento delle problematiche oggetto delle
prove scritte.
(5)
Tabella così sostituita dall'art. 2, L.R. 1° aprile 1985, n. 15.