L.R.
17 maggio 1980, n. 46 (1).
Norme
sullo scioglimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai
sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 maggio 1980, n. 33, edizione straordinaria.
Art.
1
Nella
prima attuazione dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono soppresse
e poste in liquidazione le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
con sede legale nella regione Umbria che:
-
siano state concentrate nei disciolti E.C.A. o dagli stessi amministrate;
-
abbiano la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione
designati dai Comuni, dalle Province, dalla Regione o da altri Enti pubblici,
salvo quelle il cui presidente sia, per disposizione statutaria, esclusivamente
una autorità religiosa o suo rappresentante;
-
non esercitino più le attività previste dallo statuto o altre attività
assistenziali o che comunque siano nell'impossibilità di perseguire il fine per
cui sono sorte.
Non
rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente le Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgano prevalentemente attività di
istruzione compresa quella pre-scolare, quelle comprese negli elenchi di cui
all'art. 25, comma sesto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e quelle che
gestiscano seminari e case di riposo per religiosi.
Nella
soppressione e conseguente liquidazione delle I.P.A.B. si tiene altresì conto
delle richieste di scioglimento formulate dagli organi di amministrazione.
La
Giunta regionale, sentito il Comune dove ha sede l'I.P.A.B., individua le
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al primo e terzo comma
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Ove
si trovino nella regione beni e strutture di proprietà I.P.A.B. con sede legale
in altre regioni, il relativo trasferimento è disciplinato dalla presente legge
e verrà attuato dopo la estinzione dell'I.P.A.B. da parte della Regione in cui
l'Istituzione ha sede legale e previa opportuna intesa con tale amministrazione
regionale.
Art.
2
Gli
organi amministrativi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le
attività di liquidazione.
A
tal fine essi provvedono esclusivamente:
1)
agli adempimenti di cui al successivo art. 3;
2)
alla chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento ed alla
redazione del relativo rendiconto;
3)
ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.
Nel
caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di
amministrazione, il Comune dove ha sede legale l'IPAB nomina un commissario per
i compiti di cui al precedente comma.
Art.
3
Gli
organi amministrativi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
provvedono entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del provvedimento di cui all'art. 1, alla rilevazione:
a)
della consistenza dei beni;
b)
dei rapporti giuridici pendenti;
c)
del personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1978, mediante un
elenco nominativo da cui risultino: natura e decorrenza del rapporto,
qualifica, orario di lavoro settimanale, trattamento economico e previdenziale
in atto. Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del
Comune.
Trascorso
infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, il Comune dove ha sede
legale l'IPAB provvede agli adempimenti di cui sopra mediante proprio
commissario.
Art.
4
I
beni immobili sono assegnati in proprietà al Comune ove sono situati.
I
beni mobili seguono la destinazione dei beni immobili se pertinenza degli
stessi; gli altri beni mobili, ivi compresi i titoli di credito e le somme di
denaro sono assegnati al Comune ove ha sede legale l'IPAB.
I
beni e le strutture utilizzati per l'erogazione dei servizi
socio-assistenziali, ubicati in un comune diverso da quello ove l'Ente ha sede
legale, sono attribuiti dalla Giunta regionale sentito le Amministrazioni
comunali interessate.
Il
patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della
presente legge conserva la destinazione a servizi sociali anche in caso di
trasformazione patrimoniale.
Art.
5
Il
personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza purché assunto nei termini e
nei limiti di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, è trasferito ai Comuni ai quali
sono stati attribuiti i beni destinati alla erogazione dei servizi o allo
svolgimento delle funzioni, a norma del precedente art. 4 primo e secondo
comma.
Fino
all'inquadramento, al personale già dipendente dalle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato
giuridico ed il trattamento economico previsti dall'ordinamento di provenienza.
Art.
6
Fermo
restando quanto disposto dagli articoli precedenti, il personale delle
disciolte Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è comandato alle
U.S.L. costituite a termini della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.
Art.
7
La
Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, a
seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, dichiara
l'estinzione dell'Ente, e indica a quali Comuni è trasferito il personale e
sono attribuiti i beni.
Il
Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto, per ciascuna
I.P.A.B. recante la data da cui ha effetto l'estinzione ed entro la quale il
legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai
Comuni interessati.
Art.
8
Gli
organi amministrativi delle IPAB non possono, senza l'espressa autorizzazione
della Giunta regionale, procedere ad alienazioni o trasformazione di beni immobili
o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione
di contratti di locazione.