L.R.
20 maggio 1980, n. 47 (1).
Modifiche
alle L.R. 9 agosto 1973, n. 33, L.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e L.R. 28 marzo
1978, n. 9 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 maggio 1980, n. 33, edizione straordinaria.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. r), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[ (3).
Il
terzo comma dell'art. 6 della predetta legge regionale n. 33/1973 è abrogato.
(4)] (5).
(3)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 6, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.
(4)
Sostituisce l'art. 2, L.R. 21 gennaio 1976, n. 7.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[ (6)] (7).
(6)
Sostituisce l'art. 2, L.R. 21 febbraio 1973, n. 11.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[Il
personale assunto antecedentemente alla data del 31 maggio 1979 con contratto a
tempo determinato, con funzioni di assistente, ai sensi dell'art. 6 della legge
regionale 9 agosto 1973, n. 33 e che abbia svolto, in modo continuativo per un
periodo di almeno sei mesi, secondo le modalità previste dalla legge regionale
suddetta, mansioni riconducibili al settimo livello funzionale retributivo, accertate
obiettivamene dalla commissione d'esame di cui all'ultimo comma del presente
articolo, è ammesso, a domanda, a partecipare a un concorso riservato per
l'immissione nel ruolo unico regionale al livello funzionale retributivo
settimo.
Il
personale interessato al concorso deve presentare, a pena di esclusione,
domanda al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Il
concorso consiste in un colloquio sulle materie, disciplina e tecniche attinenti
alle attribuzioni della qualifica di «assistente amministrativo-giuridico», con
il quale la commissione d'esame, costituita ai sensi dell'art. 15 della legge
regionale 15 giugno 1979, n. 26; accerta l'idoneità all'immissione in ruolo dei
richiedenti] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[L'immissione
in ruolo, previo superamento della prova di cui all'articolo precedente, è
disposta con provvedimento della Giunta regionale.
Ai
fini economici essa ha effetto, con le modalità di cui all'art. 44 della legge
regionale 15 giugno 1979, n. 26, dalla data dei provvedimenti di immissione in
ruolo.
Per
il personale già in servizio il 1° settembre 1978, l'immissione in ruolo ha
effetto, ai fini giuridici, a partire da tale data nella corrispondente
qualifica funzionale prevista nel precedente ordinamento.
Per
il personale entrato in servizio successivamente al 1° settembre 1978,
l'immissione in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dalla data di assunzione.
Il
periodo dell'incarico di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale
9 agosto 1973, n. 33 e le precedenti attività lavorative dei concorrenti
dichiarati idonei vengono valutati in sede di immissione in ruolo, ai fini
dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici,
rispettivamente in misura intera e nella misura e con le modalità previste
dall'art. 80 della predetta legge regionale n. 33/1973] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[I
contratti a tempo determinato di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge
regionale 9 agosto 1973, n. 33, che venissero a scadere prima della conclusione
delle operazioni concorsuali previste dall'art. 3 sono prorogati sino alla data
dei provvedimenti di immissione in ruolo] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[In
attuazione del disposto di cui all'articolo unico della legge regionale 2
maggio 1979, n. 18, la tabella A) allegata alla legge regionale 28 marzo 1978,
n. 9, è sostituita dalla tabella di corrispondente denominazione, allegata alla
presente legge.
Alle
modifiche dei contingenti numerici di cui alle tabelle B allegate alla predetta
legge regionale n. 9/1978 provvederà il consiglio regionale, su proposta della
Giunta, con apposita legge da adottarsi entro il 30 settembre 1980] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
[ (12)] (13).
(12)
Sostituisce l'art. 7, L.R. 28 marzo 1978, n. 9.
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
[Per
le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la maggiore spesa annua di
L. 22.000.000 a carico del cap. 30 «Contributi per o funzionamento dei gruppi
consiliari», di lire 5.000.000 a carico del cap. 50 «Stipendi, retribuzioni ed
altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili al
personale di ruolo e non di ruolo del Consiglio regionale» e di L. 50.000.000 a
carico del cap. 280 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi
previdenziali, assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo
della Giunta regionale», del bilancio preventivo regionale degli esercizi dal
1980 in poi.
All'onere
di L. 77.000.000 relativo all'anno 1980 si fa fronte con quota della
disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 6120 (elenco n. 2
allegato al bilancio 1980, n. d'ord. 2). Per gli anni successivi la spesa trova
copertura nella previsione del settore 1°, programma 1°, progetti 1 e 2 del
bilancio pluriennale della Regione.
(14)] (15).
(14)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett.
r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
(16) (17)
(16)
Sostituisce la tabella A allegata alla L.R. 28 marzo 1978, n. 9, in virtù di
quanto disposto dall'art. 6 della presente legge.
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.