L.R. 20 maggio 1980, n. 47 (1).

Modifiche alle L.R. 9 agosto 1973, n. 33, L.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e L.R. 28 marzo 1978, n. 9 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 maggio 1980, n. 33, edizione straordinaria.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[  (3).

Il terzo comma dell'art. 6 della predetta legge regionale n. 33/1973 è abrogato. (4)] (5).

 

(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 6, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.

(4) Sostituisce l'art. 2, L.R. 21 gennaio 1976, n. 7.

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[  (6)] (7).

 

(6) Sostituisce l'art. 2, L.R. 21 febbraio 1973, n. 11.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Il personale assunto antecedentemente alla data del 31 maggio 1979 con contratto a tempo determinato, con funzioni di assistente, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e che abbia svolto, in modo continuativo per un periodo di almeno sei mesi, secondo le modalità previste dalla legge regionale suddetta, mansioni riconducibili al settimo livello funzionale retributivo, accertate obiettivamene dalla commissione d'esame di cui all'ultimo comma del presente articolo, è ammesso, a domanda, a partecipare a un concorso riservato per l'immissione nel ruolo unico regionale al livello funzionale retributivo settimo.

Il personale interessato al concorso deve presentare, a pena di esclusione, domanda al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso consiste in un colloquio sulle materie, disciplina e tecniche attinenti alle attribuzioni della qualifica di «assistente amministrativo-giuridico», con il quale la commissione d'esame, costituita ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26; accerta l'idoneità all'immissione in ruolo dei richiedenti] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[L'immissione in ruolo, previo superamento della prova di cui all'articolo precedente, è disposta con provvedimento della Giunta regionale.

Ai fini economici essa ha effetto, con le modalità di cui all'art. 44 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, dalla data dei provvedimenti di immissione in ruolo.

Per il personale già in servizio il 1° settembre 1978, l'immissione in ruolo ha effetto, ai fini giuridici, a partire da tale data nella corrispondente qualifica funzionale prevista nel precedente ordinamento.

Per il personale entrato in servizio successivamente al 1° settembre 1978, l'immissione in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dalla data di assunzione.

Il periodo dell'incarico di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e le precedenti attività lavorative dei concorrenti dichiarati idonei vengono valutati in sede di immissione in ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, rispettivamente in misura intera e nella misura e con le modalità previste dall'art. 80 della predetta legge regionale n. 33/1973] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[I contratti a tempo determinato di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, che venissero a scadere prima della conclusione delle operazioni concorsuali previste dall'art. 3 sono prorogati sino alla data dei provvedimenti di immissione in ruolo] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[In attuazione del disposto di cui all'articolo unico della legge regionale 2 maggio 1979, n. 18, la tabella A) allegata alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 9, è sostituita dalla tabella di corrispondente denominazione, allegata alla presente legge.

Alle modifiche dei contingenti numerici di cui alle tabelle B allegate alla predetta legge regionale n. 9/1978 provvederà il consiglio regionale, su proposta della Giunta, con apposita legge da adottarsi entro il 30 settembre 1980] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

 

[  (12)] (13).

 

(12) Sostituisce l'art. 7, L.R. 28 marzo 1978, n. 9.

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

 

[Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 22.000.000 a carico del cap. 30 «Contributi per o funzionamento dei gruppi consiliari», di lire 5.000.000 a carico del cap. 50 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo del Consiglio regionale» e di L. 50.000.000 a carico del cap. 280 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo della Giunta regionale», del bilancio preventivo regionale degli esercizi dal 1980 in poi.

All'onere di L. 77.000.000 relativo all'anno 1980 si fa fronte con quota della disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 6120 (elenco n. 2 allegato al bilancio 1980, n. d'ord. 2). Per gli anni successivi la spesa trova copertura nella previsione del settore 1°, programma 1°, progetti 1 e 2 del bilancio pluriennale della Regione.

 (14)] (15).

 

(14) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato (16) (17)

 

 

 

(16) Sostituisce la tabella A allegata alla L.R. 28 marzo 1978, n. 9, in virtù di quanto disposto dall'art. 6 della presente legge.

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.