L.R. 26 maggio 1980, n. 49 (1).

Finanziamento integrativo per gli interventi edilizi attuati con il progetto biennale 1978-1979 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1980, n. 34.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[I fondi iscritti nei capp. 7011 e 7012 del bilancio regionale per la concessione di contributi statali negli interventi di edilizia agevolata e convenzionata di cui agli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente al progetto biennale 1978-1979, sono integrati, con onere a carico della Regione, della somma necessaria per assicurare il concorso a favore dei mutuatari, nella misura stabilita dall'articolo 19 della stessa legge e per l'elevazione dell'importo massimo mutuabile disposta dall'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25.

L'importo da stanziare dal 1981 in poi per la finalitą di cui al precedente comma sarą determinato con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilitą, tenuto conto delle somme corrispondenti alle obbligazioni che verranno effettivamente a scadere in ciascun esercizio.

Le somme erogate dalla Regione in eccedenza a quelle assegnate dallo Stato per le stesse finalitą, saranno recuperate - ove possibile - con le economie derivanti dalla differenziazione dei tassi agevolati e della loro indicizzazione.

 (3) (4)] (5).

 

(3) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio pluriennale aggiornato con L.R. 18 marzo 1980, n.17.

(4) L'art. 5, L.R. 23 dicembre 1983, n. 48, ha disposto, limitatamente all'anno 1983, la sospensione dell'efficacia degli articoli 1 e 2 della presente legge.

(5) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Le somme erogate dallo Stato alla Regione per le finalitą previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 sono depositate in apposito conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale, distinto dal normale fondo di cassa. Gli interessi maturati in tale conto sono destinati al finanziamento della spesa per la redazione dei progetti relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica e per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei programmi della legge suddetta.

Nel bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1980 sono iscritti, per memoria, i seguenti capitoli:

Nella parte entrata (Titolo IV - Cat. 33):

Cap. 3101 «Prelevamento di fondi dal conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale relativo alle somme erogate dallo Stato per gli interventi di edilizia residenziale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457».

Nella parte spesa (Titolo II, Sez. 12, cat. 7):

Cap. 9731 «Deposito di fondi nel conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale relativo alle somme erogate dallo Stato per gli interventi di edilizia residenziale di cui alla legge 5 agosto 1978, numero 457».

La Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni alla previsione dei predetti capitoli di entrata e di spesa in corrispondenza delle assegnazioni di fondi da parte dello Stato per le finalitą di cui al primo comma (6)] (7).

 

(6) L'art. 5, L.R. 23 dicembre 1983, n. 48, ha disposto, limitatamente all'anno 1983, la sospensione dell'efficacia degli articoli 1 e 2 della presente legge.

(7) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Fondo di rotazione per l'attuazione dei P.E.E.P. Per le aree acquisite e per le urbanizzazioni realizzate in attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 con i fondi attribuiti dalla Regione ai Comuni ai sensi dell'art. 40 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e sue modifiche ed integrazioni, i corrispettivi delle concessioni del diritto di superficie ed i prezzi di cessione delle aree di cui all'art. 35, ottavo comma lett. a) e dodicesimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono versate dai medesimi Comuni entro 30 giorni dal loro incasso in un apposito conto corrente istituito presso il Tesoriere della Regione.

Le disponibilitą formatesi nel conto corrente di cui al comma precedente sono utilizzate dalla Regione per l'attuazione dei piani di zona.

Per consentire alla Regione la redazione della relazione di cui all'art. 4, lettera I) della legge 5 agosto 1978, n. 457 i Comuni destinatari dei finanziamenti di cui ai commi precedenti predispongono annualmente, nei termini e con le modalitą stabilite dalla Giunta regionale, la situazione sulla utilizzazione dei finanziamenti stessi] (8).

 

 

 

(8) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.