L.R.
26 maggio 1980, n. 49 (1).
Finanziamento
integrativo per gli interventi edilizi attuati con il progetto biennale
1978-1979 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1980, n. 34.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. g), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[I
fondi iscritti nei capp. 7011 e 7012 del bilancio regionale per la concessione
di contributi statali negli interventi di edilizia agevolata e convenzionata di
cui agli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente al
progetto biennale 1978-1979, sono integrati, con onere a carico della Regione,
della somma necessaria per assicurare il concorso a favore dei mutuatari, nella
misura stabilita dall'articolo 19 della stessa legge e per l'elevazione
dell'importo massimo mutuabile disposta dall'art. 13 della legge 15 febbraio
1980, n. 25.
L'importo
da stanziare dal 1981 in poi per la finalitą di cui al precedente comma sarą
determinato con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della L.R. 3 maggio 1978,
n. 23, legge regionale di contabilitą, tenuto conto delle somme corrispondenti
alle obbligazioni che verranno effettivamente a scadere in ciascun esercizio.
Le
somme erogate dalla Regione in eccedenza a quelle assegnate dallo Stato per le
stesse finalitą, saranno recuperate - ove possibile - con le economie derivanti
dalla differenziazione dei tassi agevolati e della loro indicizzazione.
(3) (4)] (5).
(3)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio pluriennale
aggiornato con L.R. 18 marzo 1980, n.17.
(4)
L'art. 5, L.R. 23 dicembre 1983, n. 48, ha disposto, limitatamente all'anno
1983, la sospensione dell'efficacia degli articoli 1 e 2 della presente legge.
(5)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Le
somme erogate dallo Stato alla Regione per le finalitą previste dalla legge 5
agosto 1978, n. 457 sono depositate in apposito conto corrente fruttifero
presso la tesoreria regionale, distinto dal normale fondo di cassa. Gli
interessi maturati in tale conto sono destinati al finanziamento della spesa
per la redazione dei progetti relativi agli interventi di edilizia residenziale
pubblica e per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei
programmi della legge suddetta.
Nel
bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1980 sono iscritti, per memoria, i
seguenti capitoli:
Nella
parte entrata (Titolo IV - Cat. 33):
Cap.
3101 «Prelevamento di fondi dal conto corrente fruttifero presso la tesoreria
regionale relativo alle somme erogate dallo Stato per gli interventi di
edilizia residenziale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457».
Nella
parte spesa (Titolo II, Sez. 12, cat. 7):
Cap.
9731 «Deposito di fondi nel conto corrente fruttifero presso la tesoreria
regionale relativo alle somme erogate dallo Stato per gli interventi di
edilizia residenziale di cui alla legge 5 agosto 1978, numero 457».
La
Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni
alla previsione dei predetti capitoli di entrata e di spesa in corrispondenza
delle assegnazioni di fondi da parte dello Stato per le finalitą di cui al
primo comma (6)] (7).
(6)
L'art. 5, L.R. 23 dicembre 1983, n. 48, ha disposto, limitatamente all'anno
1983, la sospensione dell'efficacia degli articoli 1 e 2 della presente legge.
(7)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[Fondo
di rotazione per l'attuazione dei P.E.E.P. Per le aree acquisite e per le
urbanizzazioni realizzate in attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167 con i fondi attribuiti dalla Regione ai Comuni ai sensi
dell'art. 40 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e sue modifiche ed integrazioni,
i corrispettivi delle concessioni del diritto di superficie ed i prezzi di
cessione delle aree di cui all'art. 35, ottavo comma lett. a) e dodicesimo
comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono versate dai medesimi Comuni
entro 30 giorni dal loro incasso in un apposito conto corrente istituito presso
il Tesoriere della Regione.
Le
disponibilitą formatesi nel conto corrente di cui al comma precedente sono
utilizzate dalla Regione per l'attuazione dei piani di zona.
Per
consentire alla Regione la redazione della relazione di cui all'art. 4, lettera
I) della legge 5 agosto 1978, n. 457 i Comuni destinatari dei finanziamenti di
cui ai commi precedenti predispongono annualmente, nei termini e con le
modalitą stabilite dalla Giunta regionale, la situazione sulla utilizzazione
dei finanziamenti stessi] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.