L.R. 26 maggio 1980, n. 50 (1).

Norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1980, n. 34.

(2) Per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, vedi l'art. 20, L.R. 11 novembre 1980, n. 70.

 

 

Capo I - Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1

Finalità.

 

Al fine di consentire la tempestiva attuazione delle misure dirette alla rinascita ed al ripristino delle zone della regione dell'Umbria danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, con la presente legge vengono disciplinate le procedure per l'individuazione dei danni subiti da privati ed enti pubblici, nonché gli strumenti di programmazione e di pianificazione dei relativi interventi, secondo gli indirizzi contenuti nel piano di cui al successivo art. 3.

 

 

Art. 2

Oggetto degli interventi.

 

Gli interventi di cui all'articolo precedente consistono in contributi in conto capitale ed in conto interessi e si riferiscono ad opere di ripristino, costruzione, ricostruzione e ad ogni altra opera volta al soccorso delle popolazioni colpite.

Per i Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e di quelli indicati dalla Giunta regionale ai sensi del successivo art. 3 gli interventi ricomprendono altresì opere di consolidamento e di miglioramento tecnico funzionale.

Le opere di miglioramento tecnico funzionale, relative ad immobili di proprietà di privati o di enti pubblici economici, devono essere volte esclusivamente ai fini igienico-sanitari.

 

 

Art. 3

Piano di rinascita e di sviluppo.

 

La Comunità montana della Valnerina, per la zona di sua competenza ed altri eventuali Comuni interessati che verranno individuati con delibera della Giunta regionale nell'ambito di quelli indicati ai sensi dell'art. 12 della legge 3 aprile 1980, n. 115, adottano un piano per la rinascita e lo sviluppo economico e sociale, entro sette mesi dall'entrata in vigore della presente legge (3).

Il piano inviato alla Giunta regionale la quale lo trasmette al Consiglio regionale con le proprie osservazioni, entro i due mesi successivi per la verifica di compatibilità con il piano regionale di sviluppo e la conseguente approvazione.

Il piano, in armonia con il piano regionale di sviluppo, individua i criteri di attuazione degli interventi e le relative priorità, nonché gli obiettivi di carattere economico e sociale da realizzare mediante l'opera di ricostruzione e di risanamento.

Il piano fissa altresì le direttive per la formazione da parte dei Comuni singoli o associati di piani di attuazione, nonché le modalità per il relativo coordinamento.

 

(3) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 14 agosto 1980, n. 65. Per la proroga del termine vedi l'art. 4, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 4

Piani comunali di attuazione.

 

I piani comunali di cui al precedente articolo hanno durata annuale e provvedono all'attuazione delle previsioni contenute nel piano approvato dal Consiglio regionale, definendo gli interventi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 e individuando le opere strutturali da realizzare, tenuto conto, delle esigenze di sviluppo economico-sociale delle zone colpite.

I piani annuali di attuazione sono sottoposti al solo controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

 

Capo II - Procedura per l'accertamento del danno nei comuni della Valnerina

 

Art. 5

Domanda di privati ed Enti pubblici economici.

 

I privati, anche in forma associata, e gli enti pubblici economici proprietari di beni immobili urbani e di fabbricati e strutture rurali, i quali abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ed intendono beneficiare delle provvidenze di cui al primo e secondo comma dell'art. 2, devono presentare, entro e non oltre il 31 ottobre 1980, domanda diretta al sindaco del Comune competente per territorio (4).

 

(4) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 14 agosto 1980, n. 65.

 

 

Art. 6

Contenuto della domanda.

 

La domanda deve specificare in particolare:

- la denominazione della ditta proprietaria dell'immobile e delle singole unità immobiliari, con riferimento al momento della presentazione, precisando altresì eventuali trasferimenti per atto tra vivi o per causa di morte intervenuti dopo l'evento sismico;

- l'elezione di domicilio nel comune ove si trovano gli immobili danneggiati per coloro che non abbiano residenza nel territorio dello stato;

- la data dell'evento sismico che ha provocato il danno;

- la ubicazione, destinazione e consistenza delle singole unità immobiliari e gli eventuali diritti reali o di godimento da parte di terzi;

- ogni altra indicazione utile ai fini dell'accertamento del danno.

Qualora i danni costituiscano un aggravamento rispetto a quelli subiti in conseguenza di altri eventi sismici, la domanda deve precisare se i danni precedenti siano stati oggetto di provvidenze medesime e lo stato di utilizzo degli eventuali contributi già concessi. La domanda è ammissibile anche se presentata da uno dei comproprietari, dall'usufruttuario, dal titolare di altro diritto reale e dall'amministratore di condominio o da un singolo condomino.

 

 

Art. 7

Domanda di enti pubblici.

 

Gli enti pubblici, diversi dai Comuni, i quali abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, devono presentare domanda entro il termine di cui all'art. 5, al Comune competente per territorio, indicando i danni sofferti e la priorità delle opere da realizzare.

Alla domanda deve essere allegata una relazione esplicativa degli interventi e del presunto ammontare della spesa.

 

 

Art. 8

Istruttoria delle domande.

 

Il Comune procede alla istruttoria delle domande.

L'istruttoria delle domande relative ad opere da realizzarsi nelle zone individuate dai Comuni ai fini dell'adozione dei piani di recupero di iniziativa comunale, di cui al successivo art. 11, viene effettuata nell'ambito del procedimento di formazione dei piani stessi.

In tutti gli altri casi, i proprietari che hanno tempestivamente presentato la domanda di cui all'art. 5 devono produrre entro il termine non inferiore a sessanta giorni, fissato dal sindaco con lettera raccomandata, i seguenti documenti:

1) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'esistenza del titolo di proprietà alla data di presentazione della domanda, nonché la individuazione, consistenza e destinazione dell'immobile danneggiato;

2) la perizia della spesa ammissibile a contributo, redatta da un tecnico iscritto all'Albo professionale, giurata presso la Pretura competente per territorio, con allegata planimetria da cui risulti la reale consistenza dell'immobile.

L'istruttoria è diretta alla determinazione della spesa delle opere necessarie ed ammissibili a contributo ed alla individuazione degli aventi diritto. Il Comune può comunque procedere all'accertamento della consistenza dei danni e delle opere necessarie (5).

Qualora, successivamente alla scadenza del termine fissato dal sindaco ai sensi del terzo comma emergano danni ulteriori rispetto a quelli inizialmente denunciati, l'interessato può presentare una perizia giurata suppletiva. Tale facoltà può essere esercitata sino all'entrata in vigore della legge che disciplinerà l'erogazione delle provvidenze.

La spesa per le opere da realizzare, ivi comprese eventuali spese tecniche ed I.V.A., ove già non ricompresa nei prezzi, dovrà essere calcolata sulla base dei prezzi stabiliti dalla Giunta regionale. La percentuale delle spese tecniche ammissibili a contributo è fissata dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'onere a carico di privati anche per la documentazione del danno subito.

Qualora i danni costituiscano un aggravamento rispetto a quelli subiti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6, il Comune procede all'istruttoria congiunta delle domande sulla base delle diverse disposizioni legislative concernenti i singoli eventi sismici, sempreché non siano già state integralmente erogate le relative provvidenze. Le spese per opere di consolidamento e di miglioramento tecnico funzionale, qualora ammissibili a contributo, possono essere riconosciute una sola volta con riferimento alle provvidenze di cui alla presente legge.

Per quanto concerne gli enti pubblici la relazione esplicativa degli interventi e del presunto ammontare della spesa tiene luogo della documentazione di cui al terzo comma del presente articolo.

 

(5) Vedi, anche, l'art. 30, L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

 

 

Art. 9

Determinazione della spesa ammissibile.

 

 (6).

 

(6) Articolo abrogato dall'art. 2, L.R. 23 marzo 1984, n. 17.

 

 

Capo III - Direttive per l'opera di risanamento

 

Art. 10

Unitarietà degli interventi.

 

Nel caso di immobili costituiti da più unità immobiliari per poter usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge, la progettazione e l'intervento devono essere realizzati unitariamente, d'intesa fra i proprietari interessati.

 

 

Art. 11

Piani di recupero.

 

Al fine di coordinare in modo organico gli interventi nei centri edificati dei comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e degli altri Comuni individuati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 3, i Consigli comunali individuano le zone nell'ambito delle quali le opere devono essere eseguite previa adozione di un piano di recupero. I piani di recupero sono approvati ed attuati ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successivi.

 

 

Art. 12

Formazione dei piani.

 

Per la formazione dei piani di recupero i Comuni, anche d'intesa fra loro, possono avvalersi dell'opera di professionisti singoli od associati sulla base di apposite convenzioni. Gli stessi possono essere altresì utilizzati per l'istruttoria di domande concernenti opere non ricomprese nell'ambito delle zone di recupero.

Per la formazione della cartografia necessaria alla realizzazione dei piani di recupero, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59, è disposto un finanziamento aggiuntivo di lire 150 milioni.

 

 

Art. 13

Consolidamenti e trasferimenti.

 

Qualora gli interventi di cui all'art. 1 presuppongano il consolidamento o trasferimento di abitati si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.

 

 

Capo IV - Comuni non ricompresi nella Valnerina

 

Art. 14

Domande e relativa documentazione.

 

Alle domande presentate da privati ed Enti pubblici economici nei Comuni non ricompresi tra quelli cui si riferisce l'art. 11 oltre a quanto previsto dal precedente art. 5, deve essere allegata la documentazione di cui al terzo comma dell'art. 8.

Per quanto riguarda le domande presentate da enti pubblici si applica il disposto dell'art. 7.

L'istruttoria e l'approvazione delle domande è regolata dai precedenti artt. 8 e 9 (7).

 

(7) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2, L.R. 14 agosto 1980, n. 65.

 

 

Capo V - Delega di funzioni

 

Art. 15

Delega di funzioni amministrative ai Comuni, relative all'attuazione di leggi concernenti i precedenti eventi sismici (8).

 

Le funzioni amministrative di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modifiche ed integrazioni, al D.L. 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, al D.L. 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge 26 aprile 1976, n. 176, sono delegate ai Comuni interessati dagli eventi sismici ai quali si riferiscono i provvedimenti legislativi in questione.

I Comuni esercitano la delega in conformità ai principi dettati dalle leggi sopra indicate e sulla base dei criteri di indirizzo e coordinamento che verranno fissati dalla Giunta regionale. Quest'ultima potrà, previa diffida, sostituirsi agli enti delegati in caso di persistente inerzia degli stessi.

Le spese relative all'esercizio della delega verranno rimborsate ai Comuni con provvedimento della Giunta regionale sulla base di apposito rendiconto che gli enti sono tenuti a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai precedenti commi è concesso ai comuni, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a fondo perduto nella misura del tre per cento della spesa ammessa a contributo risultante dai rendiconti previsti dal terzo comma del presente articolo (9).

 

(8) Vedi, anche, l'art. 3, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

(9) Comma aggiunto dall'art. 14, L.R. 22 aprile 1985, n. 20, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Capo VI - Norme finali e transitorie

 

Art. 16

Varianti agli strumenti urbanistici vigenti.

 

Qualora le opere di cui all'art. 2 richiedano modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, i Comuni, approvano, previo parere della commissione tecnico-amministrativa regionale, le relative varianti con deliberazione del Consiglio comunale sottoposto al solo controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio

1953, n. 62.

 

 

Art. 17

Conformità alla normativa per le zone sismiche.

 

La spesa ammissibile a contributo ricomprende altresì il costo delle opere necessarie a consentire il rispetto delle norme previste per le zone sismiche nonché quelle strettamente conseguenziali, qualora le opere da realizzare siano ricomprese in una delle zone classificate come tali.

 

 

Art. 18

Lavori di pronto intervento.

 

 (10).

 

(10) Articolo prima modificato dall'art. 3, L.R. 14 agosto 1980, n. 65 e poi abrogato dall'art. 25, L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

 

 

Art. 19

Contributi alle famiglie delle vittime del sisma.

 

Alle famiglie che abbiano subito vittime a seguito del terremoto del 19 settembre 1979 e successivi, è corrisposto un contributo a fondo perduto la cui misura potrà variare da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni tenuto conto del numero delle vittime e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

Le domande dirette ad ottenere l'erogazione dei contributi devono essere presentate, entro giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge, al Comune di residenza il quale provvede alla relativa istruttoria e liquidazione.

Le somme stanziate con la presente legge per far fronte alle provvidenze di cui sopra sono ripartite tra i Comuni danneggiati con provvedimento dalla Giunta regionale.

I Comuni sono tenuti a presentare il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle somme loro rispettivamente assegnate.

 

 

Art. 20

Contributi ai Comuni della Valnerina per lavori di pronto intervento.

 

Ai Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e agli altri Comuni individuati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 3 sono erogati contributi a fondo perduto per il rimborso delle spese sostenute per iniziative di pronto intervento quali, in particolare, opere pubbliche, opere di urbanizzazione per l'allestimento di aree necessarie all'insediamento di prefabbricati, pagamento di canoni di locazione e di eventuali spese alberghiere per l'alloggio provvisorio delle famiglie sinistrate, liquidazione delle indennità per l'acquisizione forzata di aree.

La misura del contributo è fissata dalla Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni interessati.

 

 

Art. 21

Contributi ai Comuni per l'istruttoria delle domande e per la formazione degli strumenti di pianificazione e programmazione.

 

 (11).

 

(11) Articolo abrogato dall'art. 42, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 22

Contributo alla Comunità montana della Valnerina per l'elaborazione della proposta di piano di cui all'art. 3.

 

Per l'elaborazione del piano di rinascita e di sviluppo è concesso un contributo di lire 50 milioni alla Comunità montana della Valnerina e un contributo di lire 5 milioni a ciascuno dei Comuni individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3.

I contributi di cui al comma precedente potranno essere integrati sulla base della spesa effettivamente sostenuta dagli enti interessati.

 

 

Art. 23

Oneri per illuminazione, spese telefoniche e acquisto prefabbricati.

 

Gli oneri derivanti dalle opere di pronto intervento necessarie all'acquisto e alla installazione di prefabbricati, nonché alla costruzione di linee elettriche e telefoniche relative alle aree di insediamento dei medesimi sono a carico della Regione.

La Giunta regionale provvede alla liquidazione ed erogazione della spesa relativa.

 

 

Art. 24

Edilizia sovvenzionata.

 

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, d'intesa con i Comuni interessati, convenzioni con gli IACP di Perugia e di Terni per contribuire alla realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata nelle zone terremotate dei Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e di quelli indicati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 3 (12).

 

(12) Vedi, anche, l'art. 20, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 25

Provvidenze per lo sviluppo economico e sociale dei comuni della Valnerina.

 

Con separato provvedimento legislativo verranno determinate e disciplinate le provvidenze volte a consentire la rinascita e lo sviluppo economico e sociale della Valnerina, sulla base delle indicazioni del piano di cui all'art. 3.

 

 

Art. 26

Sospensione dei termini.

 

 (13).

 

(13) Articolo abrogato dall'art. 1, L.R. 14 agosto 1980, n. 65.

 

 

Art. 27

Divieto di cumulo delle provvidenze.

 

I proprietari di immobili destinati ad attività di impresa industriale, commerciale e artigiana, danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, non possono cumulare i benefici di cui alla presente legge, concernenti interventi di ripristino e di ricostruzione, con quelli previsti dagli artt. 7 e seguenti della legge 3 aprile 1980, n. 115.

 

 

Art. 28

Norma finanziaria.

 

Per l'attuazione della presente legge sono disposte, per l'anno 1980, le seguenti autorizzazioni di spesa sia in termini di competenza che di cassa:

a) L. 3.000.000.000 per lavori di pronto intervento di cui all'art. 18, con imputazione al cap. 7041, (tit. 2, sez. 7, rubr. 19, cat. 3, tipo 1.1., settore 23), di nuova istituzione denominato: «Contributi a favore di enti pubblici e privati nella spesa per i lavori di ricostruzione e ripristino dei fabbricati di loro proprietà danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi»;

b) L. 40.000.000 per i contributi alle famiglie delle vittime del sisma previsti dall'art. 19, con imputazione al cap. 2845, (tit. 1, sez. 8, rubr. 28, cat. 5, tipo 1.1., settore 7), di nuova istituzione, denominato: «Contributi alle famiglie che abbiano avuto vittime a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi»;

c) L. 2.250.000.000 per le spese di pronto intervento di cui all'art. 20, con imputazione al cap. 2846 (tit. 1, sez. 8, rubr. 28, cat. 5, tipo 1.1., settore 7), di nuova istituzione, denominato: «Contributi a fondo perduto ai comuni nelle spese sostenute per iniziative varie di pronto intervento in occasione degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi»;

d) L. 400.000.000 per le spese di cui ai precedenti articoli 15 e 21, con imputazione al cap. 5875 (tit. 1, sez. 10, rubr. 50, cat. 5, tipo 1.1., sett. 24), di nuova istituzione, denominato: «rimborso di spese per l'esercizio delle funzioni amministrative di ci alle L. n. 1431/1962, L. n. 88/1972, L. n. 205/1973 e L. n. 176/1976 delegate ai comuni e contributo a fondo perduto a favore dei comuni nella spesa per l'istruttoria delle domande, per la formazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione relativi agli interventi per la rinascita ed il ripristino delle zone dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi»;

e) L. 55.000.000 per l'elaborazione del piano di rinascita di cui agli articoli 3 e 22, con imputazione al cap. 5876 (ti. 1, sez. 10, rubr. 50, cat. 5, tipo 1.1., sett. 24), di nuova istituzione, denominato: «Contributo alla comunità montana della Valnerina ed ai comuni interessati per l'elaborazione del piano, per la rinascita e lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979»;

f) L. 1.350.000.000 per le opere di pronto intervento previste dall'art. 23, con imputazione al cap. 8545 (tit. 2, sez. 10, rubr. 45, cat. 1, tipo 1.1, sett. 16), di nuova istituzione, denominato: «Spese per opere di pronto intervento eseguite direttamente dalla Regione mediante acquisto e installazione di prefabbricati, nonché costruzione di linee elettriche e telefoniche nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi»;

g) L. 7.500.000.000 per le opere di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 24, con imputazione al cap. 7042 (tit. 2, sez. 7, rubr. 19, cat. 3, tipo 1.1., sett. 23), di nuova istituzione, denominato: «Contributi nella spesa per la realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi»;

h) L. 150.000.000 per la formazione della cartografia necessaria alla redazione dei piani previsti all'art. 12 della presente legge ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59; con imputazione al cap. 5806 (tit. I, sez. 10, rubr. 50, cat. 4, tipo 1.1., sett. 24), di nuova istituzione denominato: «Spese per la cartografia necessaria alla redazione dei piani da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi». (14).

Sono confermate le variazioni integrative dei capitoli 280 e 290 della spesa del bilancio 1980 disposte al terzo comma della predetta legge 8 aprile 1980, n. 27, intendendosi le stesse destinate alle maggiori esigenze di spesa per il personale amministrativo regionale di ruolo.

All'onere complessivo di L. 15.165.000.000 è fatto fronte con la quota del contributo statale stanziato per l'anno 1980 dalla legge 3 aprile 1980, n. 115. Il relativo ammontare sarà introitato al cap. 2315 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Per gli anni 1981 e 1982 le spese per gli interventi previsti dalla presente legge saranno stabilite con la legge di bilancio a norma dell'art. 5 della vigente legge regionale di contabilità.

 (15).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

 

(14) Sostituisce, con un solo comma, gli originari commi primo e secondo dell'art. 5, L.R. 3 aprile 1980, n. 27.

(15) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.