L.R.
26 maggio 1980, n. 50 (1).
Norme
sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici
del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei
relativi interventi a favore delle popolazioni colpite (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1980, n. 34.
(2)
Per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge,
vedi l'art. 20, L.R. 11 novembre 1980, n. 70.
Capo
I - Disposizioni di carattere generale
Art.
1
Finalità.
Al
fine di consentire la tempestiva attuazione delle misure dirette alla rinascita
ed al ripristino delle zone della regione dell'Umbria danneggiate dagli eventi
sismici del 19 settembre 1979 e successivi, con la presente legge vengono
disciplinate le procedure per l'individuazione dei danni subiti da privati ed
enti pubblici, nonché gli strumenti di programmazione e di pianificazione dei
relativi interventi, secondo gli indirizzi contenuti nel piano di cui al
successivo art. 3.
Art.
2
Oggetto
degli interventi.
Gli
interventi di cui all'articolo precedente consistono in contributi in conto
capitale ed in conto interessi e si riferiscono ad opere di ripristino,
costruzione, ricostruzione e ad ogni altra opera volta al soccorso delle
popolazioni colpite.
Per
i Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e di quelli
indicati dalla Giunta regionale ai sensi del successivo art. 3 gli interventi
ricomprendono altresì opere di consolidamento e di miglioramento tecnico
funzionale.
Le
opere di miglioramento tecnico funzionale, relative ad immobili di proprietà di
privati o di enti pubblici economici, devono essere volte esclusivamente ai
fini igienico-sanitari.
Art.
3
Piano
di rinascita e di sviluppo.
La
Comunità montana della Valnerina, per la zona di sua competenza ed altri
eventuali Comuni interessati che verranno individuati con delibera della Giunta
regionale nell'ambito di quelli indicati ai sensi dell'art. 12 della legge 3
aprile 1980, n. 115, adottano un piano per la rinascita e lo sviluppo economico
e sociale, entro sette mesi dall'entrata in vigore della presente legge (3).
Il
piano inviato alla Giunta regionale la quale lo trasmette al Consiglio
regionale con le proprie osservazioni, entro i due mesi successivi per la
verifica di compatibilità con il piano regionale di sviluppo e la conseguente
approvazione.
Il
piano, in armonia con il piano regionale di sviluppo, individua i criteri di
attuazione degli interventi e le relative priorità, nonché gli obiettivi di
carattere economico e sociale da realizzare mediante l'opera di ricostruzione e
di risanamento.
Il
piano fissa altresì le direttive per la formazione da parte dei Comuni singoli
o associati di piani di attuazione, nonché le modalità per il relativo
coordinamento.
(3)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 14 agosto 1980, n. 65. Per la proroga
del termine vedi l'art. 4, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
4
Piani
comunali di attuazione.
I
piani comunali di cui al precedente articolo hanno durata annuale e provvedono
all'attuazione delle previsioni contenute nel piano approvato dal Consiglio
regionale, definendo gli interventi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 e
individuando le opere strutturali da realizzare, tenuto conto, delle esigenze
di sviluppo economico-sociale delle zone colpite.
I
piani annuali di attuazione sono sottoposti al solo controllo di cui all'art.
59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Capo
II - Procedura per l'accertamento del danno nei comuni della Valnerina
Art.
5
Domanda
di privati ed Enti pubblici economici.
I
privati, anche in forma associata, e gli enti pubblici economici proprietari di
beni immobili urbani e di fabbricati e strutture rurali, i quali abbiano subito
danni in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ed
intendono beneficiare delle provvidenze di cui al primo e secondo comma
dell'art. 2, devono presentare, entro e non oltre il 31 ottobre 1980, domanda
diretta al sindaco del Comune competente per territorio (4).
(4)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 14 agosto 1980, n. 65.
Art. 6
Contenuto
della domanda.
La
domanda deve specificare in particolare:
-
la denominazione della ditta proprietaria dell'immobile e delle singole unità
immobiliari, con riferimento al momento della presentazione, precisando altresì
eventuali trasferimenti per atto tra vivi o per causa di morte intervenuti dopo
l'evento sismico;
-
l'elezione di domicilio nel comune ove si trovano gli immobili danneggiati per
coloro che non abbiano residenza nel territorio dello stato;
-
la data dell'evento sismico che ha provocato il danno;
-
la ubicazione, destinazione e consistenza delle singole unità immobiliari e gli
eventuali diritti reali o di godimento da parte di terzi;
-
ogni altra indicazione utile ai fini dell'accertamento del danno.
Qualora
i danni costituiscano un aggravamento rispetto a quelli subiti in conseguenza
di altri eventi sismici, la domanda deve precisare se i danni precedenti siano
stati oggetto di provvidenze medesime e lo stato di utilizzo degli eventuali
contributi già concessi. La domanda è ammissibile anche se presentata da uno
dei comproprietari, dall'usufruttuario, dal titolare di altro diritto reale e
dall'amministratore di condominio o da un singolo condomino.
Art.
7
Domanda
di enti pubblici.
Gli
enti pubblici, diversi dai Comuni, i quali abbiano subito danni in conseguenza
degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, devono presentare
domanda entro il termine di cui all'art. 5, al Comune competente per
territorio, indicando i danni sofferti e la priorità delle opere da realizzare.
Alla
domanda deve essere allegata una relazione esplicativa degli interventi e del
presunto ammontare della spesa.
Art.
8
Istruttoria
delle domande.
Il
Comune procede alla istruttoria delle domande.
L'istruttoria
delle domande relative ad opere da realizzarsi nelle zone individuate dai
Comuni ai fini dell'adozione dei piani di recupero di iniziativa comunale, di
cui al successivo art. 11, viene effettuata nell'ambito del procedimento di
formazione dei piani stessi.
In
tutti gli altri casi, i proprietari che hanno tempestivamente presentato la
domanda di cui all'art. 5 devono produrre entro il termine non inferiore a
sessanta giorni, fissato dal sindaco con lettera raccomandata, i seguenti
documenti:
1)
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art.
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'esistenza del titolo di
proprietà alla data di presentazione della domanda, nonché la individuazione,
consistenza e destinazione dell'immobile danneggiato;
2)
la perizia della spesa ammissibile a contributo, redatta da un tecnico iscritto
all'Albo professionale, giurata presso la Pretura competente per territorio,
con allegata planimetria da cui risulti la reale consistenza dell'immobile.
L'istruttoria
è diretta alla determinazione della spesa delle opere necessarie ed ammissibili
a contributo ed alla individuazione degli aventi diritto. Il Comune può
comunque procedere all'accertamento della consistenza dei danni e delle opere
necessarie (5).
Qualora,
successivamente alla scadenza del termine fissato dal sindaco ai sensi del
terzo comma emergano danni ulteriori rispetto a quelli inizialmente denunciati,
l'interessato può presentare una perizia giurata suppletiva. Tale facoltà può
essere esercitata sino all'entrata in vigore della legge che disciplinerà
l'erogazione delle provvidenze.
La
spesa per le opere da realizzare, ivi comprese eventuali spese tecniche ed
I.V.A., ove già non ricompresa nei prezzi, dovrà essere calcolata sulla base
dei prezzi stabiliti dalla Giunta regionale. La percentuale delle spese
tecniche ammissibili a contributo è fissata dalla Giunta regionale, tenuto
conto dell'onere a carico di privati anche per la documentazione del danno
subito.
Qualora
i danni costituiscano un aggravamento rispetto a quelli subiti ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 6, il Comune procede all'istruttoria congiunta
delle domande sulla base delle diverse disposizioni legislative concernenti i
singoli eventi sismici, sempreché non siano già state integralmente erogate le
relative provvidenze. Le spese per opere di consolidamento e di miglioramento
tecnico funzionale, qualora ammissibili a contributo, possono essere
riconosciute una sola volta con riferimento alle provvidenze di cui alla
presente legge.
Per
quanto concerne gli enti pubblici la relazione esplicativa degli interventi e
del presunto ammontare della spesa tiene luogo della documentazione di cui al
terzo comma del presente articolo.
(5)
Vedi, anche, l'art. 30, L.R. 31 maggio 1982, n. 26.
Art.
9
Determinazione
della spesa ammissibile.
(6).
(6)
Articolo abrogato dall'art. 2, L.R. 23 marzo 1984, n. 17.
Capo
III - Direttive per l'opera di risanamento
Art.
10
Unitarietà
degli interventi.
Nel
caso di immobili costituiti da più unità immobiliari per poter usufruire delle provvidenze
di cui alla presente legge, la progettazione e l'intervento devono essere
realizzati unitariamente, d'intesa fra i proprietari interessati.
Art.
11
Piani
di recupero.
Al
fine di coordinare in modo organico gli interventi nei centri edificati dei
comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e degli altri
Comuni individuati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 3, i
Consigli comunali individuano le zone nell'ambito delle quali le opere devono
essere eseguite previa adozione di un piano di recupero. I piani di recupero
sono approvati ed attuati ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n.
457 e successivi.
Art.
12
Formazione
dei piani.
Per
la formazione dei piani di recupero i Comuni, anche d'intesa fra loro, possono
avvalersi dell'opera di professionisti singoli od associati sulla base di
apposite convenzioni. Gli stessi possono essere altresì utilizzati per
l'istruttoria di domande concernenti opere non ricomprese nell'ambito delle
zone di recupero.
Per
la formazione della cartografia necessaria alla realizzazione dei piani di
recupero, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59, è
disposto un finanziamento aggiuntivo di lire 150 milioni.
Art.
13
Consolidamenti
e trasferimenti.
Qualora
gli interventi di cui all'art. 1 presuppongano il consolidamento o
trasferimento di abitati si applicano le disposizioni di cui alla legge
regionale 5 dicembre 1978, n. 65.
Capo
IV - Comuni non ricompresi nella Valnerina
Art.
14
Domande
e relativa documentazione.
Alle
domande presentate da privati ed Enti pubblici economici nei Comuni non
ricompresi tra quelli cui si riferisce l'art. 11 oltre a quanto previsto dal
precedente art. 5, deve essere allegata la documentazione di cui al terzo comma
dell'art. 8.
Per
quanto riguarda le domande presentate da enti pubblici si applica il disposto
dell'art. 7.
L'istruttoria
e l'approvazione delle domande è regolata dai precedenti artt. 8 e 9 (7).
(7)
Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2, L.R. 14
agosto 1980, n. 65.
Capo
V - Delega di funzioni
Art.
15
Delega
di funzioni amministrative ai Comuni, relative all'attuazione di leggi
concernenti i precedenti eventi sismici (8).
Le
funzioni amministrative di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive
modifiche ed integrazioni, al D.L. 4 marzo 1972, n. 25, convertito con
modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.L. 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella
legge 17 maggio 1973, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
alla legge 26 aprile 1976, n. 176, sono delegate ai Comuni interessati dagli
eventi sismici ai quali si riferiscono i provvedimenti legislativi in
questione.
I
Comuni esercitano la delega in conformità ai principi dettati dalle leggi sopra
indicate e sulla base dei criteri di indirizzo e coordinamento che verranno
fissati dalla Giunta regionale. Quest'ultima potrà, previa diffida, sostituirsi
agli enti delegati in caso di persistente inerzia degli stessi.
Le
spese relative all'esercizio della delega verranno rimborsate ai Comuni con
provvedimento della Giunta regionale sulla base di apposito rendiconto che gli
enti sono tenuti a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno.
Per
l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai precedenti commi è concesso ai
comuni, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a fondo perduto nella
misura del tre per cento della spesa ammessa a contributo risultante dai
rendiconti previsti dal terzo comma del presente articolo (9).
(8)
Vedi, anche, l'art. 3, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(9)
Comma aggiunto dall'art. 14, L.R. 22 aprile 1985, n. 20, con la decorrenza ivi
indicata.
Capo
VI - Norme finali e transitorie
Art.
16
Varianti
agli strumenti urbanistici vigenti.
Qualora
le opere di cui all'art. 2 richiedano modifiche agli strumenti urbanistici
vigenti, i Comuni, approvano, previo parere della commissione
tecnico-amministrativa regionale, le relative varianti con deliberazione del
Consiglio comunale sottoposto al solo controllo di cui all'art. 59 della legge
10 febbraio
1953,
n. 62.
Art.
17
Conformità
alla normativa per le zone sismiche.
La
spesa ammissibile a contributo ricomprende altresì il costo delle opere
necessarie a consentire il rispetto delle norme previste per le zone sismiche
nonché quelle strettamente conseguenziali, qualora le opere da realizzare siano
ricomprese in una delle zone classificate come tali.
Art.
18
Lavori
di pronto intervento.
(10).
(10)
Articolo prima modificato dall'art. 3, L.R. 14 agosto 1980, n. 65 e poi
abrogato dall'art. 25, L.R. 31 maggio 1982, n. 26.
Art.
19
Contributi
alle famiglie delle vittime del sisma.
Alle
famiglie che abbiano subito vittime a seguito del terremoto del 19 settembre
1979 e successivi, è corrisposto un contributo a fondo perduto la cui misura
potrà variare da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni
tenuto conto del numero delle vittime e delle condizioni economiche del nucleo
familiare.
Le
domande dirette ad ottenere l'erogazione dei contributi devono essere
presentate, entro giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge, al
Comune di residenza il quale provvede alla relativa istruttoria e liquidazione.
Le
somme stanziate con la presente legge per far fronte alle provvidenze di cui
sopra sono ripartite tra i Comuni danneggiati con provvedimento dalla Giunta
regionale.
I
Comuni sono tenuti a presentare il rendiconto dei contributi erogati sulla base
delle somme loro rispettivamente assegnate.
Art.
20
Contributi
ai Comuni della Valnerina per lavori di pronto intervento.
Ai
Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e agli altri Comuni
individuati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 3 sono erogati
contributi a fondo perduto per il rimborso delle spese sostenute per iniziative
di pronto intervento quali, in particolare, opere pubbliche, opere di
urbanizzazione per l'allestimento di aree necessarie all'insediamento di
prefabbricati, pagamento di canoni di locazione e di eventuali spese
alberghiere per l'alloggio provvisorio delle famiglie sinistrate, liquidazione
delle indennità per l'acquisizione forzata di aree.
La
misura del contributo è fissata dalla Giunta regionale, nei limiti dello
stanziamento di bilancio sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni
interessati.
Art.
21
Contributi
ai Comuni per l'istruttoria delle domande e per la formazione degli strumenti
di pianificazione e programmazione.
(11).
(11)
Articolo abrogato dall'art. 42, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
22
Contributo
alla Comunità montana della Valnerina per l'elaborazione della proposta di
piano di cui all'art. 3.
Per
l'elaborazione del piano di rinascita e di sviluppo è concesso un contributo di
lire 50 milioni alla Comunità montana della Valnerina e un contributo di lire 5
milioni a ciascuno dei Comuni individuati dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 3.
I
contributi di cui al comma precedente potranno essere integrati sulla base
della spesa effettivamente sostenuta dagli enti interessati.
Art.
23
Oneri
per illuminazione, spese telefoniche e acquisto prefabbricati.
Gli
oneri derivanti dalle opere di pronto intervento necessarie all'acquisto e alla
installazione di prefabbricati, nonché alla costruzione di linee elettriche e
telefoniche relative alle aree di insediamento dei medesimi sono a carico della
Regione.
La
Giunta regionale provvede alla liquidazione ed erogazione della spesa relativa.
Art.
24
Edilizia
sovvenzionata.
La
Giunta regionale è autorizzata a stipulare, d'intesa con i Comuni interessati,
convenzioni con gli IACP di Perugia e di Terni per contribuire alla
realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata nelle zone terremotate dei
Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e di quelli
indicati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 3 (12).
(12)
Vedi, anche, l'art. 20, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
25
Provvidenze
per lo sviluppo economico e sociale dei comuni della Valnerina.
Con
separato provvedimento legislativo verranno determinate e disciplinate le
provvidenze volte a consentire la rinascita e lo sviluppo economico e sociale
della Valnerina, sulla base delle indicazioni del piano di cui all'art. 3.
Art.
26
Sospensione
dei termini.
(13).
(13)
Articolo abrogato dall'art. 1, L.R. 14 agosto 1980, n. 65.
Art. 27
Divieto
di cumulo delle provvidenze.
I
proprietari di immobili destinati ad attività di impresa industriale,
commerciale e artigiana, danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e
successivi, non possono cumulare i benefici di cui alla presente legge,
concernenti interventi di ripristino e di ricostruzione, con quelli previsti
dagli artt. 7 e seguenti della legge 3 aprile 1980, n. 115.
Art.
28
Norma
finanziaria.
Per
l'attuazione della presente legge sono disposte, per l'anno 1980, le seguenti
autorizzazioni di spesa sia in termini di competenza che di cassa:
a)
L. 3.000.000.000 per lavori di pronto intervento di cui all'art. 18, con
imputazione al cap. 7041, (tit. 2, sez. 7, rubr. 19, cat. 3, tipo 1.1., settore
23), di nuova istituzione denominato: «Contributi a favore di enti pubblici e
privati nella spesa per i lavori di ricostruzione e ripristino dei fabbricati
di loro proprietà danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e
successivi»;
b)
L. 40.000.000 per i contributi alle famiglie delle vittime del sisma previsti
dall'art. 19, con imputazione al cap. 2845, (tit. 1, sez. 8, rubr. 28, cat. 5,
tipo 1.1., settore 7), di nuova istituzione, denominato: «Contributi alle
famiglie che abbiano avuto vittime a seguito degli eventi sismici del 19
settembre 1979 e successivi»;
c)
L. 2.250.000.000 per le spese di pronto intervento di cui all'art. 20, con
imputazione al cap. 2846 (tit. 1, sez. 8, rubr. 28, cat. 5, tipo 1.1., settore
7), di nuova istituzione, denominato: «Contributi a fondo perduto ai comuni
nelle spese sostenute per iniziative varie di pronto intervento in occasione
degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi»;
d)
L. 400.000.000 per le spese di cui ai precedenti articoli 15 e 21, con imputazione
al cap. 5875 (tit. 1, sez. 10, rubr. 50, cat. 5, tipo 1.1., sett. 24), di nuova
istituzione, denominato: «rimborso di spese per l'esercizio delle funzioni
amministrative di ci alle L. n. 1431/1962, L. n. 88/1972, L. n. 205/1973 e L.
n. 176/1976 delegate ai comuni e contributo a fondo perduto a favore dei comuni
nella spesa per l'istruttoria delle domande, per la formazione degli strumenti
di pianificazione e di programmazione relativi agli interventi per la rinascita
ed il ripristino delle zone dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del 19
settembre 1979 e successivi»;
e)
L. 55.000.000 per l'elaborazione del piano di rinascita di cui agli articoli 3
e 22, con imputazione al cap. 5876 (ti. 1, sez. 10, rubr. 50, cat. 5, tipo
1.1., sett. 24), di nuova istituzione, denominato: «Contributo alla comunità
montana della Valnerina ed ai comuni interessati per l'elaborazione del piano,
per la rinascita e lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dagli
eventi sismici del 19 settembre 1979»;
f)
L. 1.350.000.000 per le opere di pronto intervento previste dall'art. 23, con
imputazione al cap. 8545 (tit. 2, sez. 10, rubr. 45, cat. 1, tipo 1.1, sett.
16), di nuova istituzione, denominato: «Spese per opere di pronto intervento
eseguite direttamente dalla Regione mediante acquisto e installazione di
prefabbricati, nonché costruzione di linee elettriche e telefoniche nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi»;
g)
L. 7.500.000.000 per le opere di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 24, con
imputazione al cap. 7042 (tit. 2, sez. 7, rubr. 19, cat. 3, tipo 1.1., sett.
23), di nuova istituzione, denominato: «Contributi nella spesa per la
realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata nelle zone colpite dagli
eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi»;
h)
L. 150.000.000 per la formazione della cartografia necessaria alla redazione
dei piani previsti all'art. 12 della presente legge ai sensi dell'art. 4 della
legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59; con imputazione al cap. 5806 (tit. I,
sez. 10, rubr. 50, cat. 4, tipo 1.1., sett. 24), di nuova istituzione
denominato: «Spese per la cartografia necessaria alla redazione dei piani da
parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e
successivi». (14).
Sono
confermate le variazioni integrative dei capitoli 280 e 290 della spesa del
bilancio 1980 disposte al terzo comma della predetta legge 8 aprile 1980, n.
27, intendendosi le stesse destinate alle maggiori esigenze di spesa per il
personale amministrativo regionale di ruolo.
All'onere
complessivo di L. 15.165.000.000 è fatto fronte con la quota del contributo
statale stanziato per l'anno 1980 dalla legge 3 aprile 1980, n. 115. Il
relativo ammontare sarà introitato al cap. 2315 dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio regionale.
Per
gli anni 1981 e 1982 le spese per gli interventi previsti dalla presente legge
saranno stabilite con la legge di bilancio a norma dell'art. 5 della vigente
legge regionale di contabilità.
(15).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
(14)
Sostituisce, con un solo comma, gli originari commi primo e secondo dell'art.
5, L.R. 3 aprile 1980, n. 27.
(15)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.