L.R. 26 maggio 1980, n. 53 (1).

Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone. Autorizzazione ulteriore spesa per le finalità della L.R. 17 agosto 1979, n. 44 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1980, n. 34.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Contributi a favore delle imprese.

 

[Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1979, n. 43, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 182.000.000.

I contributi d'esercizio di cui al presente articolo possono essere erogati anche a favore dei Consorzi e delle aziende di trasporto pubblico che non abbiano beneficiato delle disposizioni di cui al decreto legge 29 febbraio 1980, n. 35] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Contributi a favore della C.A.T.

 

[Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 14 agosto 1979, n. 43, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 150.000.000] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Contributi per l'esercizio dell'autolinea Todi (Centro) - Todi scalo - F.U.A.

 

[È autorizzata la spesa di lire 20.000.000 per l'affidamento dell'esercizio dell'autolinea Todi (Centro) - Todi scalo - F.U.A., in caso di rinunzia alla concessione da parte dell'attuale esercente] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Oneri derivanti dal nuovo contratto collettivo degli autoferrotranvieri.

 

[È autorizzata una spesa complessiva di lire 48.000.000 per assicurare, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 13 marzo 1980, n. 67, alle imprese ammesse ai benefici di cui alla presente legge, il finanziamento integrale degli oneri derivanti per gli anni 1979 e 1980 dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

Sono escluse dal finanziamento di cui al presente articolo le imprese concessionarie che beneficiano delle provvidenze di cui al decreto legge 29 febbraio 1980, n. 35.

Il finanziamento previsto dal precedente primo comma viene assegnato con atto della Giunta regionale a domanda delle imprese aventi titolo] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Delega alle Province per l'erogazione dei contributi.

 

[L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 1, da estendere all'esercizio delle autolinee di cui alle funzioni amministrative delegate con decorrenza dal 1° gennaio 1980 per effetto dell'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, è delegata alle Province di Perugia e di Terni, tra le quali i fondi vengono così ripartiti:

1) lire 82.000.000 all'entrata in vigore della presente legge, in acconto, in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nel 1979, nella misura di:

a) lire 60.863.780 alla Provincia di Perugia;

b) lire 21.136.220 alla Provincia di Terni;

2) lire 100.000.000 a saldo ed a consuntivo, con atto della Giunta regionale, in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nell'anno 1980.

Le Province erogano l'importo di cui al precedente punto n. 1 a titolo di acconto e provvederanno a liquidare agli imprenditori aventi titoli l'importo di cui al precedente punto n. 2, a saldo, in base alle percorrenze dell'anno 1980.

L'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è delegata alla provincia di Perugia, alla quale i fondi appositamente stanziati dalla presente legge saranno erogati entro 20 giorni dall'entrata in vigore.

La ripartizione delle provvidenze di cui alla presente legge, da parte delle Province delegate, a favore dei soggetti aventi titolo, avverrà in base alle prescrizioni ed ai criteri contenuti nella legge regionale 14 agosto 1979, n. 43, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo in relazione all'erogazione dell'acconto] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[Per le finalità della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, è autorizzata, per l'anno 1980, l'ulteriore spesa di lire 50.000.000] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Norma finanziaria.

 

[Le somme stanziate dalla presente legge sono iscritte come segue nel bilancio dell'esercizio 1980:

a) L. 332.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 al cap. 3131 «Interventi finanziari a favore di imprese esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone»;

b) L. 20.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui al precedente art. 3, al cap. 3132 di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1980 (tit. 1 - sez. 9 - rubrica 35 - cat. 5 - tipo 21. - settore 19), denominato «Contributi per l'esercizio dell'autolinea Todi (centro) - Todi scalo - F.U.A.;

c) L. 48.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui al precedente art. 4, al cap. 3124 di nuova istituzione, nel bilancio dell'esercizio 1980 (titolo 1 - sez. 9 - rubrica 35 - categoria 5 - settore 19) denominato «Spesa per gli oneri relativi al rinnovo del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri, in attuazione del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67;

d) L. 50.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui all'art. 6, al cap. 3126 «Contributi della Regione nelle spese per la costituzione dei consorzi tra enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporti e viabilità e contributi ai consorzi stessi per l'esercizio delle funzioni delegate».

 (9)] (10).

 

 

 

(9) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.