L.R.
26 maggio 1980, n. 53 (1).
Interventi
finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto
di persone. Autorizzazione ulteriore spesa per le finalità della L.R. 17 agosto
1979, n. 44 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1980, n. 34.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. r), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Contributi
a favore delle imprese.
[Per
le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1979, n. 43, è
autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 182.000.000.
I
contributi d'esercizio di cui al presente articolo possono essere erogati anche
a favore dei Consorzi e delle aziende di trasporto pubblico che non abbiano
beneficiato delle disposizioni di cui al decreto legge 29 febbraio 1980, n. 35]
(3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Contributi
a favore della C.A.T.
[Per
le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 14 agosto 1979, n. 43, è
autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 150.000.000] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Contributi
per l'esercizio dell'autolinea Todi (Centro) - Todi scalo - F.U.A.
[È
autorizzata la spesa di lire 20.000.000 per l'affidamento dell'esercizio
dell'autolinea Todi (Centro) - Todi scalo - F.U.A., in caso di rinunzia alla
concessione da parte dell'attuale esercente] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Oneri
derivanti dal nuovo contratto collettivo degli autoferrotranvieri.
[È
autorizzata una spesa complessiva di lire 48.000.000 per assicurare, ai sensi
dell'art. 1 del decreto legge 13 marzo 1980, n. 67, alle imprese ammesse ai
benefici di cui alla presente legge, il finanziamento integrale degli oneri
derivanti per gli anni 1979 e 1980 dall'applicazione del nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.
Sono
escluse dal finanziamento di cui al presente articolo le imprese concessionarie
che beneficiano delle provvidenze di cui al decreto legge 29 febbraio 1980, n.
35.
Il
finanziamento previsto dal precedente primo comma viene assegnato con atto
della Giunta regionale a domanda delle imprese aventi titolo] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Delega
alle Province per l'erogazione dei contributi.
[L'assegnazione
dei contributi di cui al precedente art. 1, da estendere all'esercizio delle
autolinee di cui alle funzioni amministrative delegate con decorrenza dal 1°
gennaio 1980 per effetto dell'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n.
44, è delegata alle Province di Perugia e di Terni, tra le quali i fondi
vengono così ripartiti:
1)
lire 82.000.000 all'entrata in vigore della presente legge, in acconto, in base
alle percorrenze svolte dalle autolinee nel 1979, nella misura di:
a)
lire 60.863.780 alla Provincia di Perugia;
b)
lire 21.136.220 alla Provincia di Terni;
2)
lire 100.000.000 a saldo ed a consuntivo, con atto della Giunta regionale, in
base alle percorrenze svolte dalle autolinee nell'anno 1980.
Le
Province erogano l'importo di cui al precedente punto n. 1 a titolo di acconto
e provvederanno a liquidare agli imprenditori aventi titoli l'importo di cui al
precedente punto n. 2, a saldo, in base alle percorrenze dell'anno 1980.
L'assegnazione
dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è delegata alla provincia di
Perugia, alla quale i fondi appositamente stanziati dalla presente legge
saranno erogati entro 20 giorni dall'entrata in vigore.
La
ripartizione delle provvidenze di cui alla presente legge, da parte delle
Province delegate, a favore dei soggetti aventi titolo, avverrà in base alle
prescrizioni ed ai criteri contenuti nella legge regionale 14 agosto 1979, n.
43, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo in
relazione all'erogazione dell'acconto] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[Per
le finalità della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, è autorizzata, per
l'anno 1980, l'ulteriore spesa di lire 50.000.000] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Norma
finanziaria.
[Le
somme stanziate dalla presente legge sono iscritte come segue nel bilancio
dell'esercizio 1980:
a)
L. 332.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di
cui ai precedenti articoli 1 e 2 al cap. 3131 «Interventi finanziari a favore
di imprese esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone»;
b)
L. 20.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di
cui al precedente art. 3, al cap. 3132 di nuova istituzione nel bilancio
dell'esercizio 1980 (tit. 1 - sez. 9 - rubrica 35 - cat. 5 - tipo 21. - settore
19), denominato «Contributi per l'esercizio dell'autolinea Todi (centro) - Todi
scalo - F.U.A.;
c)
L. 48.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di
cui al precedente art. 4, al cap. 3124 di nuova istituzione, nel bilancio
dell'esercizio 1980 (titolo 1 - sez. 9 - rubrica 35 - categoria 5 - settore 19)
denominato «Spesa per gli oneri relativi al rinnovo del contratto collettivo di
lavoro degli autoferrotranvieri, in attuazione del decreto-legge 13 marzo 1980,
n. 67;
d)
L. 50.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di
cui all'art. 6, al cap. 3126 «Contributi della Regione nelle spese per la
costituzione dei consorzi tra enti locali per l'esercizio delle funzioni
delegate in materia di trasporti e viabilità e contributi ai consorzi stessi
per l'esercizio delle funzioni delegate».
(9)] (10).
(9)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.