L.R.
26 maggio 1980, n. 54 (1).
Istituzione
delle graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani
assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 e
successive modificazioni e integrazioni (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1980, n. 34.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. s), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalità.
[1.
In conformità del disposto di cui all'art. 26-septies - primo comma - della
legge 29 febbraio 1980, n. 33, inserito, in sede di conversione, dopo l'art. 26
del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, le disposizioni della presente legge
regionale sono dirette a disciplinare l'istituzione di graduatorie uniche
regionali e l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e
seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e
integrazioni, anche in enti diversi da quelli presso i quali prestano attività]
(3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1,
lett. s), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Istituzione
delle graduatorie uniche regionali.
[1.
La Regione istituisce - con i criteri e le modalità previste nell'art.
26-quater della predetta legge 29 febbraio 1980, n. 33 - graduatorie uniche
regionali per l'immissione nei ruoli della Regione e di altri enti dei giovani
impiegati dalla Regione dell'Umbria e dagli Enti locali umbri in progetti
specifici per servizi socialmente utili predisposti e avviati dagli enti
predetti ai sensi della legge n. 285 del 1977] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1,
lett. s), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Criteri
per la formazione delle graduatorie.
[1.
I giovani che supereranno l'esame di idoneità previsto nell'art. 4 sono
iscritti in graduatorie uniche regionali distinte per livelli
funzionali-retributivi strettamente corrispondenti alle categorie di assunzione
dei giovani, secondo l'equiparazione di cui alla tabella allegata e,
nell'ambito di questi, per profili professionali omogenei che verranno
determinati - ai sensi del quinto comma, lett. a), dell'art. 4 - con
deliberazione della Giunta regionale.
2.
L'iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l'ordine cronologico determinato
dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.
3.
Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza
esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto
specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio alla stessa data.
4.
In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai
criteri di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1,
lett. s), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Esami
di idoneità.
[1.
I giovani assunti con contratti stipulati dalla Regione e dagli Enti locali
umbri ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e
successive modificazioni e integrazioni, compresi i giovani soci di cooperative
con le quali la Regione e gli Enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi
dell'art. 27 della predetta legge sono ammessi a sostenere un esame di
idoneità, per l'immissione nelle graduatorie uniche regionali di cui all'art.
2, esclusivamente per il livello iniziale di ciascuna carriera cui è equiparata
la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.
2.
L'esame di cui al comma precedente si effettua per ogni progetto specifico e
consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli
professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del
progetto, nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.
3.
All'esame di idoneità sono ammessi i giovani che abbiano portato a termine i
contratti con i quali sono stati assunti e che siano in costanza di rapporto di
lavoro alla data di pubblicazione del bando.
4.
Vi sono, altresì, ammessi gli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna
amministrazione, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella
per la quale è indetto l'esame, sempreché siano in possesso del titolo di
studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso e risultino essere in
servizio almeno dalla data di inizio del progetto specifico per il quale è
indetto l'esame. Gli impiegati che avranno superato l'esame di idoneità sono
iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie previste negli
articoli precedenti.
5.
Per ciascun esame di idoneità la Giunta regionale, previo confronto con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina con propria
deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a)
l'equiparazione, agli effetti del primo comma dell'art. 3, tra le qualifiche
professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili
professionali omogenei degli ordinamenti degli enti di possibile destinazione;
b)
i requisiti per l'ammissione all'esame con riferimento a quelli previsti dalle
norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico
impiego;
c)
le modalità di svolgimento dell'esame e i suoi contenuti, con riferimento ai
criteri e alle modalità previste nel secondo comma del presente articolo.
6.
Con la stessa deliberazione la Giunta regionale disciplina, altresì,
l'ammissione agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso
gli enti interessati, in conformità del disposto di cui al precedente quarto
comma.
7.
Le commissioni giudicatrici di ciascun esame di idoneità sono nominate con
decreto del Presidente della Giunta regionale nella seguente composizione:
-
Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di presidente;
-
due esperti delle materie oggetto dell'esame, designati dalla Giunta regionale,
sentita la commissione consiliare permanente;
-
un esperto delle materie oggetto dell'esame, designato congiuntamente dai
presidenti delle sezioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM;
-
un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni
regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
8.
L'ammissione alle prove d'esame, l'approvazione degli atti delle commissioni
giudicatrici e l'immissione degli idonei nelle graduatorie uniche regionali,
avverranno con deliberazione della Giunta regionale] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1,
lett. s), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
[1.
Con effetto dalla data di iscrizione nelle graduatorie e fino all'immissione
nei ruoli di cui all'art. 6, i giovani continueranno a svolgere la propria
attività, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e compiti e funzioni
propri dei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato
superato l'esame
d'idoneità,
anche presso enti diversi da quelli presso i quali prestano attività, previa
intesa della Giunta regionale e degli enti titolari del precedente rapporto con
gli enti medesimi e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
2.
Ai giovani iscritti nelle graduatorie sono attribuiti, fino all'immissione in
ruolo, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti
dell'ente presso il quale prestano servizio, nonché il trattamento economico
base minimo per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello
funzionale] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1,
lett. s), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Immissione
nel ruolo unico regionale e negli organici di altri enti.
[Dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento dei posti
disponibili nel ruolo unico regionale e nei ruoli degli enti strumentali
regionali, nonché presso i Comuni umbri che hanno realizzato progetti
specifici, è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali
previste nell'art. 2, fino
all'esaurimento
delle stesse (8).
Dalla
stessa data, in attuazione del primo comma dell'art. 26-septies della legge 29
febbraio 1980, n. 33, il 50 per cento dei posti disponibili presso gli Enti
locali umbri, che non hanno realizzato progetti specifici, nonché i loro
consorzi ed enti strumentali, escluse le aziende municipalizzate,
provincializzate o consorziali nei cui confronti non trovi applicazione la disciplina
stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n.
191, è coperto attingendo dalle predette graduatorie uniche regionali fino al
loro esaurimento (9).
I
criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti saranno disciplinati con successiva legge regionale (10)] (11).
(8)
Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 16 maggio 1981, n. 28.
(9)
Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 16 maggio 1981, n. 28.
(10)
In attuazione del presente comma vedi la L.R. 16 maggio 1981, n. 28.
(11)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1,
lett. s), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Proroga
dei contratti di cui agli artt. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n.
285.
[1.
I contratti stipulati dalla Regione, nonché quelli stipulati dai comuni
dell'Umbria, in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga - entro
il 30 giugno 1980 - i ventiquattro mesi previsti dal combinato disposto degli
artt. 25 e 26 della legge predetta sono prorogati a tale data.
2.
Tale disposizione si applica anche ai giovani di cooperative con le quali la
Regione o gli Enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27
della citata legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e
integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati, nella
esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva a quella di
entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
3.
Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici,
la Regione dell'Umbria bandisce gli esami di idoneità di cui all'art. 4 della
presente legge.
4.
Qualora l'espletamento degli esami di cui al comma precedente non possa
esaurirsi entro i termini previsti nel presente articolo, i contratti si
intendono prorogati fino alla data di esaurimento delle prove concorsuali e
alla conseguente immissione nelle graduatorie di cui all'art. 2 della presente
legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1,
lett. s), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
Norma
finanziaria.
[1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con
i finanziamenti di cui all'art. 26-octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33
e, ove occorra, con altri finanziamenti che verranno definiti con successive
leggi regionali] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1,
lett. s), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
(14)
Equiparazione
tra i livelli funzionali-retributivi e le qualifiche professionali di
assunzioneVI
livello impiegato di primo categoria (par. 218)V livello impiegato di seconda
categoria (par. 160)IV livello impiegato di terza categoria (par. 120)III
livello operatore e qualifiche equiparabili (par. 115)II livello
custode/usciere (par. 100).
(14)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1,
lett. s), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.