L.R. 26 maggio 1980, n. 55 (1).

Decentramento e gestione territorio (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1980, n. 34.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 70, comma 1, lettera d), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Art. 1

Finalitą.

 

[La presente legge incentiva il decentramento amministrativo della programmazione e gestione del territorio e favorisce l'esercizio delle relative funzioni amministrative delegate dalla Regione Umbria] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera d), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Art. 2

Incentivazione delle strutture comprensoriali.

 

[Č attribuito ai Consorzi economico-urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 ed alle Comunitą montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, un finanziamento straordinario di lire 1.170.000.000 per le spese di primo impianto e per l'avvio dell'esercizio delle funzioni istituzionali] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera d), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Art. 3

Riparto del finanziamento.

 

[L'attribuzione agli enti di cui al precedente art. 2 dei finanziamenti straordinari stanziati con la presente legge, verrą effettuata dalla Giunta regionale in base alle aliquote di riparto di cui al D.P.G.R. 23 novembre 1979, n. 874 stabilite dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 2 luglio 1979, n. 1254 per il riparto tra i medesimi Enti dei finanziamenti ordinari] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera d), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Art. 4

Norma finanziaria.

 

[L'onere di cui al precedente art. 2 č imputato al cap. 5991 (tit. 1, sez. 11, rubr. 57, categ. 5, tipo 1-1, settore 1), di nuova istituzione nel bilancio 1980, denominato: «Contributi per l'incentivazione del decentramento amministrativo delle funzioni di programmazione e gestione del territorio» e ad esso si fa fronte, a norma dell'art. 26, quinto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilitą, con la disponibilitą del fondo globale iscritto nel cap. 6120 del bilancio per l'esercizio 1979, come integrato con l'art. 25 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 55.

 (6)] (7).

 

 

 

(6) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.

(7) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera d), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.