L.R. 28 maggio 1980, n. 57 (1).

Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1980, n. 34. S.O. n. 2.

Legge modificata con L.R. 17 aprile 2001, n. 11.

Legge modificata con L.R. 19 giugno 2002, n. 10.

 

 

 

Art. 1

Oggetto delle tasse.

 

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a Statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e istituite dalla Regione Umbria con la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa (2).

 

(2) Articolo così modificato dall'art. 1, L.R. 14 maggio 1982, n. 22.

 

 

Art. 2

Obbligo del pagamento.

 

La tassa di rilascio in occasione dell'emanazione dell'atto, va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Nel caso di smarrimento o distruzione dell'atto soggetto a tassa può rilasciarsi duplicato, con un nuovo atto senza il pagamento della relativa tassa.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

Art. 3

Modalità di pagamento.

 

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione.

 

 

Art. 4

Riscossione coattiva.

 

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

 

Art. 5

Mancato o ritardato pagamento delle tasse.

 

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

 

 

Art. 6

Sanzioni.

 

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e in ogni caso non inferiore a lire 2.000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

 

 

Art. 7

Accertamento e definizione delle violazioni.

 

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche - ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di

speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza di cui all'art. 43 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1979, n. 4.

 

 

Art. 8

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie.

 

Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito, a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di detta legge.

 

 

Art. 9

Ricorsi amministrativi.

 

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati entro trenta giorni al Presidente della Giunta regionale.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Il Presidente della Giunta regionale, d'ufficio o su istanza del ricorrente, può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

 

 

Art. 10

Decadenza e rimborso.

 

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

In caso di versamento di tassa non dovuta può esserne richiesta la restituzione, con istanza in carta legale diretta al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento o dalla comunicazione del rifiuto del provvedimento richiesto.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

 

 

Art. 11

Norme abrogate.

 

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 e nella legge regionale 9 agosto 1974, n. 47, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

 

 

Art. 12

Rinvio alle norme legislative dello Stato.

 

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

 

 

Art. 13

Norme finali e transitorie.

 

La tariffa ha applicazione dal 1° gennaio 1980.

Il pagamento, per l'anno 1980, delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 9 agosto 1974, n. 47, può essere effettuato entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per i provvedimenti amministrativi previsti dall'allegata tariffa, per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano state corrisposte le tasse nella misura indicata nella citata legge regionale n. 47 del 1974 e successiva modificazione, l'eventuale integrazione per l'anno 1980 può essere effettuata

congiuntamente al pagamento della tassa per l'anno 1981.

 

 

Tariffa (3)

 

 

 

(3) Per la misura attuale vedi in appendice alla L.R. 18 gennaio 1996, n. 1.