L.R.
28 maggio 1980, n. 57 (1).
Nuova
disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1980, n. 34. S.O. n. 2.
Legge
modificata con L.R. 17 aprile 2001, n.
11.
Legge
modificata con L.R. 19 giugno 2002, n. 10.
Art.
1
Oggetto
delle tasse.
I
provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa
sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a
Statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e istituite dalla Regione
Umbria con la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità
indicate nella tariffa stessa (2).
(2)
Articolo così modificato dall'art. 1, L.R. 14 maggio 1982, n. 22.
Art.
2
Obbligo
del pagamento.
La
tassa di rilascio in occasione dell'emanazione dell'atto, va corrisposta non oltre
la consegna di esso all'interessato.
La
tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza vengono
di nuovo posti in essere.
La
tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini
stabiliti dalla tariffa stessa.
Nei
casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia
pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine
stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale
l'atto è stato emesso.
Nel
caso di smarrimento o distruzione dell'atto soggetto a tassa può rilasciarsi
duplicato, con un nuovo atto senza il pagamento della relativa tassa.
Quando
la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è
desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Art.
3
Modalità
di pagamento.
Le
tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati
nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono
con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria
della Regione.
Art.
4
Riscossione
coattiva.
Per
la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle
relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con
R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art.
5
Mancato
o ritardato pagamento delle tasse.
Gli
atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste
non siano state pagate.
Art.
6
Sanzioni.
Chi
esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di
concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la
relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un
massimo pari al sestuplo della tassa e in ogni caso non inferiore a lire 2.000.
Il
pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali
senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto
alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000, oltre il pagamento delle
tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
Salvo
che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato
pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria
di cui al primo comma, si incorre:
a)
in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta
entro trenta giorni dalla scadenza;
b)
in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta
oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento
dell'infrazione.
Art.
7
Accertamento
e definizione delle violazioni.
Le
violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli
organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni
governative, anche - ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 -
dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti
di
speciale
tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale,
nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici
tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici
stessi.
I
processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici
dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i
provvedimenti di sua competenza di cui all'art. 43 della legge regionale 30
dicembre 1971, n. 2.
Per
quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di
violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1979, n. 4.
Art.
8
Riscossione
e ripartizione delle pene pecuniarie.
Le
pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le
infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono
riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito, a norma
della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi
sostituita la Regione all'Erario agli effetti di detta legge.
Art.
9
Ricorsi
amministrativi.
I
ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni
regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati entro trenta
giorni al Presidente della Giunta regionale.
Tali
ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di
presentazione.
Contro
la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso per
revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste
dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile.
Tale
ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla
notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o
recuperato il documento.
Il
Presidente della Giunta regionale, d'ufficio o su istanza del ricorrente, può
sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art.
10
Decadenza
e rimborso.
L'accertamento
delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il
termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata
commessa la violazione.
In
caso di versamento di tassa non dovuta può esserne richiesta la restituzione,
con istanza in carta legale diretta al Presidente della Giunta regionale, entro
il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento o
dalla comunicazione del rifiuto del provvedimento richiesto.
Nonostante
l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non
sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista
efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non
sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art.
11
Norme
abrogate.
Le
disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella
legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 e nella legge regionale 9 agosto 1974,
n. 47, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono
abrogate.
Cessano
di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente
ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio
1913, n. 468.
Art.
12
Rinvio
alle norme legislative dello Stato.
Per
quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle
concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle
concessioni governative.
Art.
13
Norme
finali e transitorie.
La
tariffa ha applicazione dal 1° gennaio 1980.
Il
pagamento, per l'anno 1980, delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non
previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 9 agosto 1974,
n. 47, può essere effettuato entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente
legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per
i provvedimenti amministrativi previsti dall'allegata tariffa, per i quali alla
data di pubblicazione della presente legge siano state corrisposte le tasse
nella misura indicata nella citata legge regionale n. 47 del 1974 e successiva
modificazione, l'eventuale integrazione per l'anno 1980 può essere effettuata
congiuntamente
al pagamento della tassa per l'anno 1981.
Tariffa
(3)
(3)
Per la misura attuale vedi in appendice alla L.R. 18 gennaio 1996, n. 1.