L.R. 28 maggio 1980, n. 58 (1).

Trattamento economico dei dipendenti regionali (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 giugno 1980, n. 35.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[In attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale relativo al rinnovo contrattuale per i dipendenti regionali per il triennio 1979-81, al personale regionale č corrisposto per l'anno 1979 l'importo lordo annuo di L. 120.000 in proporzione al servizio prestato nell'anno stesso.

Dal 1° gennaio 1980 sono corrisposti ai dipendenti di cui al primo comma gli assegni mensili lordi fissi, ricorrenti e pensionabili indicati per ciascun livello funzionale nell'allegata tabella A (3)] (4).

 

(3) Vedi, anche, l'art. 18, L.R. 26 febbraio 1981, n. 10.

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[La spesa complessiva di L. 890.000.000 necessaria per la attuazione della presente legge č imputata al bilancio dell'esercizio 1980, come segue:

quanto a L. 110.000.000 al cap. 50 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni, ecc. al personale di ruolo e non di ruolo del Consiglio regionale»;

quanto a L. 780.000.000 al cap. 280 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni, ecc., al personale di ruolo e non di ruolo della Giunta regionale».

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con quota della disponibilitą prevista nel fondo globale iscritto al capitolo 6120 (elenco n. 2, allegato al bilancio 1980, n. d'ordine 3).

 (5)] (6).

 

(5) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.

(6) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella A (7)

 

Assegni mensili lordi fissi e ricorrenti da corrispondere dal 1° gennaio 1980

 

LivelloImportoI45.000II45.000III50.000IV50.000V55.000VI55.000VII65.000VIII95.000

 

 

 

(7) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.