L.R.
29 maggio 1980, n. 59 (1).
Norme
di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione
delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 giugno 1980, n. 35, edizione straordinaria.
(2)
Vedi, anche, l'art. 100, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
1
Finalità.
In
coerenza con quanto previsto dagli artt. 14, 17 e 19 dello Statuto ed in
attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge 4 agosto 1978, n.
440, la Regione Umbria adotta provvedimenti volti a garantire la funzione
sociale della proprietà nell'ambito di un programmato sviluppo, nonché la
salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente,
realizzando la piena utilizzazione di terreni di proprietà privata, di enti
pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati,
incolti o insufficientemente coltivati.
Art.
2
Terre
abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate.
Si
considerano terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate quelle
aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440.
Art.
3
Utilizzazione
delle terre.
Le
terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono
essere utilizzate per le seguenti finalità:
1)
agricola;
2)
silvo-pastorale;
3)
forestale.
Art.
4
Determinazione
delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono.
Entro
90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale,
sentiti gli enti delegatari di cui al successivo art. 5, predispone la proposta
di determinazione delle singole zone del territorio regionale che risultino
caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di
utilizzazione per i fini di cui al precedente articolo.
La
determinazione delle zone predette è approvata dal Consiglio regionale.
Entro
il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale provvede, con le procedure
previste al primo comma, nonché sulla base delle segnalazioni trasmesse dai
soggetti delegatari di cui al successivo art. 5 entro il 30 aprile,
all'aggiornamento delle zone individuate al comma precedente.
Entro
90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei provvedimenti di cui
ai precedenti commi, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni
alla Giunta regionale la quale, entro i successivi 60 giorni, le trasmette al
Consiglio regionale per le relative decisioni.
Con
il provvedimento di cui al presente articolo il Consiglio regionale definisce i
criteri per l'utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonché per la
formazione dei relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i
programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove
esistenti, osservando i principi di cui alla legge regionale 20 luglio 1979, n.
37 e legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.
Con
lo stesso provvedimento il Consiglio regionale provvede altresì a determinare
le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti
annuali delle terre incolte e abbandonate.
La
classificazione ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal
Consiglio regionale. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art.
5
Delega
di funzioni.
Le
funzioni relative alle operazioni di censimento delle terre abbandonate o
incolte sono delegate ai Comuni associati nei Consorzi di cui alla legge
regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, che
le esercitano in sede consortile, ovvero, laddove i territori dei Consorzi
coincidano con quelli delle Comunità montane, tramite le Comunità montane.
Gli
adempimenti connessi con l'espletamento delle funzioni previsti al primo comma
debbono essere completati entro 90 giorni dalla adozione dei provvedimenti del
Consiglio regionale di cui al precedente articolo.
Agli
Enti di cui al primo comma sono altresì delegate le funzioni amministrative
connesse con l'assegnazione delle terre incolte od abbandonate e di quelle
insufficientemente coltivate.
Agli
adempimenti di cui al terzo comma gli Enti delegatari provvedono entro 15
giorni dalla acquisizione del parere delle commissioni previste all'articolo 3
della legge 4 agosto 1978, n. 440.
Agli
enti delegatari spetta altresì la vigilanza sulla realizzazione del piano di
sviluppo o di utilizzazione da parte del proprietario, dei suoi aventi diritto
o dell'assegnatario, nonché gli adempimenti di cui all'art. 5 - quarto e ultimo
comma della legge 4 agosto 1978, n. 440.
Art.
6
Procedure.
Il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli elenchi
dei terreni censiti come al precedente art. 5, con i relativi dati catastali, i
quali sono esposti per la durata di 30 giorni agli albi di ciascun Comune nel
cui territorio i singoli terreni censiti ricadono.
Gli
enti delegatari di cui al precedente art. 5 provvedono a dare notizia ai
proprietari ed agli aventi diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, dell'avvenuta classificazione, nel termine di giorni 30
dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del relativo
provvedimento.
Entro
30 giorni dalla data di avvenuta notifica, i soggetti di cui al comma
precedente possono proporre ricorso avverso la avvenuta classificazione per il
tramite degli enti delegatari, i quali provvedono a rimettere il ricorso alla
Giunta regionale, corredato di parere al riguardo, nel termine di giorni 30.
Nei
successivi 30 giorni dal ricevimento la Giunta regionale trasmette con proprio
parere gli atti al Consiglio regionale per gli adempimenti relativi.
Per
le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dalla presente
legge valgono, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le norme di
cui al titolo VI, sezione IV, del libro I del codice di procedura civile, in
quanto applicabili.
Art.
7
Norme
e procedure per l'assegnazione delle terre.
Le
domande di assegnazione di terre abbandonate, incolte e di quelle
insufficientemente coltivate sono presentate agli enti delegatari nel cui
ambito territoriale ricadono i terreni oggetto della richiesta, per la
decisione ai sensi dell'art. 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440.
Nell'ipotesi
in cui i terreni richiesti siano contigui ma ricadano in comprensori diversi,
la domanda deve essere rivolta all'ente delegatario nel cui ambito è situata la
maggior parte degli stessi.
La
domanda di assegnazione deve contenere gli elementi atti alla identificazione
delle terre, della loro condizione colturale ed estensione, nonché i dati
riguardanti i proprietari ed i loro aventi diritto.
Alla
domanda il richiedente deve allegare:
a)
un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei
terreni per le finalità di cui all'art. 3, punto 1, della presente legge; per i
piani anzidetti non è obbligatoria l'osservanza dei criteri di cui alla legge
regionale 20 luglio 1979, n. 37 e alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38;
b)
un piano di utilizzazione nel caso di destinazione dei terreni per i fini di
cui all'art. 3, punti 2 e 3, della presente legge.
Entro
15 giorni dal ricevimento della domanda l'ente delegatario provvede a
notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al
proprietario ed agli aventi diritto la domanda di assegnazione.
L'Ente
stesso provvede altresì a trasmettere, all'atto della acquisizione della data
di avvenuta notifica, la domanda di assegnazione alla competente Commissione
provinciale, la quale, entro 30 giorni dal termine di cui al primo comma del
successivo art. 8, emette il prescritto parere, nel rispetto del principio del
contraddittorio, pronunciandosi anche sulla accettabilità o meno del piano e
sui tempi di realizzazione dello stesso.
Art.
8
Utilizzazione
delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto.
Il
proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente i
terreni, devono darne contestuale comunicazione agli enti delegatari ed alla
competente Commissione provinciale a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro 45 giorni dalla data di notificazione di cui all'art. 7,
allegando:
a)
un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei
terreni per le finalità di cui all'art. 3, punto 1, della presente legge; per i
piani anzidetti non è obbligatoria l'osservanza dei criteri di cui alla legge
regionale 20 luglio 1979, n. 37 e alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38;
b)
un piano di utilizzazione, nel caso di destinazione dei terreni per i fini di
cui all'art. 3, punti 2 e 3, della presente legge.
La
commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440,
emette, nel rispetto del principio del contraddittorio, il parere di competenza
entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma, pronunciandosi, tra
l'altro, sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione
dello stesso.
Art.
9
Terre
insufficientemente coltivate.
I
proprietari e gli aventi diritto di terre considerate dal richiedente
insufficientemente coltivate possono, entro 30 giorni dalla notifica della
domanda di assegnazione, inoltrare al competente ente delegatario esposto volto
a dimostrare che non ricorrono le condizioni per qualificare insufficientemente
coltivate le terre stesse.
L'esposto
è trasmesso, nel termine di 15 giorni, alla Commissione provinciale, la quale
si pronuncia entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento, nel
rispetto del principio del contraddittorio.
Qualora
l'esposto venga ritenuto fondato la domanda di assegnazione viene respinta.
Nell'ipotesi invece che l'esposto venga ritenuto infondato i proprietari e gli
aventi diritto possono tuttavia, entro 30 giorni dalla notifica della decisione
ed a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrare
richiesta di diretta coltivazione dei terreni, allegando il relativo piano di
sviluppo aziendale elaborato in conformità ai criteri individuati al quarto
comma dell'art. 4.
Nell'ipotesi
di cui al comma precedente e per quant'altro ivi non previsto si applicano le
disposizioni di cui all'art. 8.
Art.
10
Utilizzazione
delle terre da parte dei lavoratori emigrati.
Nel
caso in cui i terreni di cui alla presente legge siano di proprietà di emigrati
in Italia o all'estero per motivi di lavoro, i termini di cui agli artt. 4,
terzo comma, 6, terzo comma, 8 e 9 sono raddoppiati.
Per
i soggetti di cui al precedente comma, i quali dichiarino di impegnarsi direttamente
nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla
presente legge è sospesa per due anni dalla data di notifica.
Comunque,
entro 45 giorni dalla scadenza del biennio, i lavoratori emigrati debbono
ottemperare agli obblighi di cui ai citati articoli.
Decorso
inutilmente il termine di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.
Art.
11
Piccoli
proprietari con reddito inferiore a sei milioni di lire.
Per
i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell'IRPEF non
superi i sei milioni di lire, che dichiarino, entro 45 giorni dalla data di
notificazione della domanda di assegnazione, di impegnarsi direttamente nella
coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente
legge è sospesa di due anni dalla data di notifica.
Comunque,
entro 45 giorni dalla scadenza del biennio i soggetti di cui al precedente
comma devono presentare un piano di sviluppo aziendale od interaziendale. Per i
piani anzidetti non è obbligatoria l'osservanza dei criteri di cui alla legge
regionale 20 luglio 1979, n. 37 e alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.
Decorso
inutilmente detto termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le
disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n.
440.
Art.
12
Assegnazione
delle terre ex art. 5 legge 4 agosto 1978, n. 440.
L'assegnazione
delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate è effettuata
dal Consiglio regionale indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal
censimento e dalla classificazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto
1978, n. 440, con l'osservanza delle norme previste nel detto art. 5 e in
quanto compatibili con la presente legge.
Art.
13
Destinatari
delle terre.
Le
terre incolte od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono
essere assegnate a:
1)
per le finalità di cui all'art. 3, punto 1), in ordine di priorità:
a)
coltivatori diretti, ai soli fini dell'accorpamento, ampliamento e
ricomposizione aziendale;
b)
cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e
forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285 del 1977, altre
cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, società semplici
costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività
agricole;
c)
imprenditori agricoli singoli e associati;
2)
per i fini di cui all'art. 3, punto 2, in ordine di priorità:
a)
cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e
forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285 del 1977, altre
cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, Comunità
montane, Comuni e loro Consorzi, società semplici costituite fra imprese
familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;
b)
imprenditori agricoli singoli e associati;
c)
Enti pubblici, Istituti specializzati;
3)
per i fini di cui all'art. 3, punto 3, in ordine di priorità:
a)
Comunità montane;
b)
Comuni e loro Consorzi;
c)
Enti pubblici;
d)
Istituti specializzati.
Art.
14
Ente
di sviluppo agricolo in Umbria.
L'Ente
di sviluppo agricolo in Umbria può concorrere alla promozione delle domande di
assegnazione nonché assistere gli interessati nella presentazione delle domande
e nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali e dei
piani di utilizzazione.
Art.
15
Norma
finanziaria.
Per
il rimborso delle spese sostenute dagli enti di cui al precedente art. 5, per
l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge è autorizzata, per
l'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L.
80.000.000 con imputazione al cap. 3505 (tit. 1, sez. 10, rubr. 42, categ. 4,
tipo 2.1., settore 10), di nuova istituzione, denominato: «Rimborso ai Comuni
singoli o associati e alle Comunità montane delle spese sostenute per
l'espletamento delle funzioni amministrative loro delegate in materia di
utilizzazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate e per la
salvaguardia dei terreni agricoli e forestali».
All'onere
suddetto è fatto fronte con quota della maggiore assegnazione statale dei fondi
di cui all'art. 1, lett. a), della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'anno
1980.
Per
gli anni successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio
a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
(3).
(3)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsioni
per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.
Art.
16
Norma
transitoria.
La
delega delle funzioni di cui alla presente legge diventa operante per ogni
singolo Ente delegatario ad avvenuto insediamento degli organi statutari.
Fino
al verificarsi di tale condizione le funzioni relative sono esercitate dalla
Giunta regionale.
Art. 17
Norma finale.
Per
quanto non espressamente previsto nella presente legge valgono le norme recate
dalla legge 4 agosto 1978, n. 440.