L.R.
29 maggio 1980, n. 60 (1).
Contributi
alle cooperative di abitazione (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 giugno 1980, n. 35, edizione straordinaria.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. h), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[La
Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Cooperative di abitazione, che
per il loro programma non abbiano ottenuto contributi pubblici e che intendano
costruire alloggi per i propri soci, contributi in annualità sull'ammontare dei
mutui a tal fine contratti con istituti di credito o con istituti previdenziali
a ciò autorizzati (3).
Il
contributo viene concesso sul costo ammissibile stabilito dalla Giunta
regionale in base ai costi massimi a mq. di cui alla legge 5 agosto 1978, n.
457. Tale costo ammissibile, comprensivo degli oneri per l'acquisizione e
l'urbanizzazione delle aree, non può superare comunque il limite massimo di
mutuo fissato per gli interventi di nuova costruzione di cui alla legge 5
agosto 1978, n. 457 e vigente al momento dell'emissione del provvedimento
regionale di assegnazione alla cooperativa del contributo. Il contributo è
determinato nella misura del 6 per cento del costo ammissibile per i primi
cinque anni e del 4 per cento per i successivi cinque anni (4).
Il
contributo è determinato nella misura del 7,50 per cento del costo ammissibile
per i primi cinque anni e del 5,50 per cento per i successivi cinque anni per
le cooperative i cui soci, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, abbiano
un reddito annuo del nucleo familiare, determinato con i criteri di cui
all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite massimo
di reddito, fissato ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
per i soci di cooperative a proprietà indivisa (5).
La
durata del contributo è comprensiva del periodo di preammortamento; in tale
periodo il contributo è pari al 6 per cento del costo ammissibile (6)] (7).
(3)
Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 26 aprile 1985, n. 25.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 2, primo comma, L.R. 26 aprile 1985, n. 25.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 2, primo comma, L.R. 26 aprile 1985, n. 25.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 2, comma terzo, L.R. 26 aprile 1985, n. 25.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Gli
interventi finanziati con i contributi di cui all'art. 1 se realizzati in aree
diverse da quelle comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962,
n. 167, e successive modificazioni devono essere convenzionati ai sensi
dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[La
Giunta regionale provvederà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, ad emettere il bando per la concessione dei contributi di cui
all'art. 1.
Le
domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate alla Giunta
regionale entro 60 giorni dall'emanazione del bando di cui al precedente comma.
Le
domande dovranno contenere l'elenco dei soci prenotatari e di riserva, secondo
quanto previsto dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[Il
Consiglio regionale provvede entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande alla individuazione, su proposta della Giunta
regionale, delle cooperative beneficiarie dei contributi di cui all'art. 1,
secondo i criteri stabiliti nel programma quadriennale 1980/1983 della legge 5
agosto 1978, n. 457] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[Per
la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge si applicano le
norme tecniche della legge 5 agosto 1978, n. 457 e le procedure emanate dalla
Giunta regionale in attuazione della stessa legge]
(11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
(12).
(12)
Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 26 aprile 1985, n. 25. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. h),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
[L'erogazione
del contributo regionale è disposta con provvedimento della Giunta regionale
direttamente a favore dell'Istituto di credito o delle cooperative edilizie in
relazione alle erogazioni parziali effettuate in conto mutuo nel periodo di
preammortamento ed alla presentazione del contratto finale di mutuo per il
periodo di ammortamento.
L'erogazione
è effettuata in semestralità alla data 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
Per
il periodo di ammortamento, in alternativa all'erogazione in semestralità, su
espressa richiesta, per le cooperative che hanno stipulato l'atto di erogazione
a saldo del mutuo prima dell'entrata in vigore della presente legge, i
contributi possono essere erogati in unica soluzione e saranno pari al valore
attuale dei contributi calcolato al tasso pari a quello corrisposto dal
tesoriere regionale sulle giacenze di cassa della Regione, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 26 - secondo comma - del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni.
La
richiesta di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge (13)] (14).
(13)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 26 aprile 1985, n. 25.
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
[Gli
alloggi costruiti con i benefici della presente legge saranno assegnati,
secondo i criteri previsti dallo Statuto, dalle cooperative ai propri soci che
siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.
Il
controllo dei requisiti è effettuato dalla Giunta regionale] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
9
[Agli
interventi attuati da cooperative a proprietà individuale e indivisa sono
riservati rispettivamente il 75 e il 25 per cento dei contributi stanziati
dalla presente legge.
Qualora
i contributi concessi non esauriscano gli stanziamenti attribuiti a ciascun
tipo di cooperative i finanziamenti residui possono essere destinati alle
cooperative dell'altro tipo] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
10
[Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 400.000.000
quale limite d'impegno per l'anno 1981.
Le
annualità, da iscrivere nei bilanci dal 1981 al 1990 al cap. 7007 (titolo II,
sezione 7, rubrica 19, categoria 3, tipo 2.1., settore 23) di nuova
istituzione, denominato: «Contributi in annualità alle cooperative di
abitazione sull'ammortamento dei mutui contratti per la costruzione di alloggi
da destinare ai propri soci», sono così determinate:
L.
400.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985;
L.
29.500.000 per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.
All'onere
suddetto si farà fronte con l'incremento della quota del fondo comune di cui
all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Nella
previsione per l'anno 1981 del bilancio pluriennale aggiornato con legge
regionale 18 marzo 1980, n.17 la quota del fondo comune è elevata di L.
400.000.000. Di pari importo è aumentata la previsione di spesa di cui al IV
settore, I programma, progetto 4.1.1.6 (17)] (18).
(17)
L'art. 6, L.R. 26 aprile 1985, n. 25, ha disposto l'abrogazione della «norma
finanziaria» contenuta nel presente articolo.
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.