L.R.
29 maggio 1980, n. 61 (1).
Interventi
per favorire la realizzazione o la modificazione degli impianti per la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei soggetti di cui agli artt. 19
e 20 della legge n. 319 del 1976 e della L.R. n. 9 del 1979, in attuazione
della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 giugno 1980, n. 35, edizione straordinaria.
Art.
1
La
Regione dell'Umbria, per conseguire gli obiettivi della legge 10 maggio 1976,
n. 319 e della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9 interviene - in attuazione
della legge 24 dicembre 1979, n. 650 - mediante la erogazione di contributi in
conto capitale, per favorire:
-
i lavori di costruzione, ristrutturazione e ampliamento degli impianti, gestiti
dai Comuni e/o dai loro Consorzi, necessari all'espletamento dei servizi
pubblici di cui all'art. 5, della legge 10 maggio 1976, n. 319 interessanti in
particolare modo i piccoli centri abitati;
-
i lavori di costruzione o ristrutturazione degli impianti di depurazione o di
pretrattamento degli scarichi, proposti dalle imprese che si trovano nelle
condizioni previste dall'art. 20 della legge n. 319 del 1976;
-
i lavori di costruzione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi
sul suolo di cui alla legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9 proposti dalle
imprese agricole assimilate ad insediamenti civili che si trovano nelle
condizioni previste dall'art. 20 della legge n. 319 del 1976.
Art.
2
In
conformità a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della legge 10 maggio 1976, n.
319 gli interventi finanziari consistono in:
a)
contributi in conto capitale, nella misura variabile dal 60 al 100 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere proposte dai Comuni e loro
Consorzi;
b)
contributi in conto capitale, nella misura variabile dal 20 al 50 per cento,
della spesa riconosciuta ammissibile per le opere proposte dalle imprese
industriali e artigianali e dalle imprese agricole da considerare insediamenti
produttivi, singole o associate;
c)
contributi in conto capitale, nella misura massima del 60 per cento della spesa
riconosciuta ammissibile, per le opere proposte dalle imprese agricole che in
base a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 24 dicembre
1979, n. 650 sono considerate insediamenti civili.
Il
Consiglio regionale, nell'approvare il programma delle opere da ammettere ai
benefici della presente legge, determina per ogni singolo intervento la specie
e l'entità del contributo nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.
Per
i programmi proposti dai Comuni e loro Consorzi i contributi in conto capitale
saranno assegnati con precedenza a quelli degli impianti atti a soddisfare le
esigenze dei centri abitati minori.
Nell'assegnazione
dei contributi alle imprese industriali e artigianali, come pure alle imprese
agricole da considerare insediamenti civili, sarà data priorità ai programmi
intesi a realizzare opere a servizio di più imprese e ai progetti di impianti
finalizzati al recupero e comunque al risparmio di energia.
Nell'assegnazione
di contributi alle imprese agricole da considerare insediamenti civili, sarà
data priorità ai programmi che prevedono la realizzazione di opere finalizzate
allo smaltimento sul suolo delle acque di rifiuto, mediante il ricorso alla
pratica della fertirrigazione, a norma della legge regionale 22 gennaio 1979,
n. 9.
Art.
3
Le
richieste dei contributi debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale
entro il 31 gennaio 1981, accompagnate da una relazione tecnico-economica
esplicativa (2).
I
soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente art. 2 debbono inoltre
dimostrare di essere in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 2 - dal
primo al sesto comma - della legge n. 650 del 24 dicembre 1979.
La
Giunta regionale entro il 31 marzo 1981 trasmette al Consiglio regionale, per
l'approvazione, la proposta di piano di assegnazione di contributi per il
triennio 1980-1981-1982 (3).
(2)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 23 dicembre 1980, n. 78.
(3)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 23 dicembre 1980, n. 78.
Art.
4
La
formale concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale, nel
rispetto delle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, erogando il 50 per
cento del contributo assegnato dopo l'inizio dei lavori e l'invio della
documentazione relativa, stabilita dalla stessa Giunta regionale; il restante
50 per cento, a saldo, ad ultimazione dei lavori e dietro presentazione della
documentazione relativa, stabilita dalla Giunta regionale.
A
richiesta dei comuni e dei loro Consorzi, per gli impianti di fognatura e di
depurazione di loro competenza ammessi ai benefici della presente legge, è
consentita l'erogazione di un contributo pari al 40 per cento del totale
concesso, ulteriore a quello corrisposto dopo l'inizio dei lavori sullo stato
degli
stessi,
approvata dall'Ente richiedente e illustrante anche le spese effettuate, dalle
quali risulti che lo stato di esecuzione dell'opera non è inferiore al 50 per
cento della spesa ritenuta ammissibile all'atto della concessione del
beneficio.
A
richiesta delle imprese agricolo od industriali, per gli impianti di
depurazione ammessi ai benefici della presente legge il cui costo finale
preventivato superi l'importo ammesso a contributo e comunque sia superiore a
lire 300 milioni, è consentita l'erogazione di un contributo pari al 40 per
cento del totale concesso, ulteriore a quello corrisposto dopo l'inizio dei
lavori, dietro presentazione di certificazione del direttore dei lavori sullo
stato degli stessi e illustrante le spese effettuate, nonché di idonea garanzia
fidejussoria
nelle forme previste per gli appalti delle opere pubbliche.
Nelle
ipotesi previste ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il restante
contributo a saldo pari al 10 per cento, verrà erogato ad ultimazione dei
lavori e dietro presentazione della documentazione relativa, stabilita dalla
Giunta regionale (4).
(4)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 13 luglio 1983, n. 28.
Art.
5
L'ammissione
ai benefici della presente legge delle opere proposte dai Comuni e dai loro
Consorzi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità
ed urgenza delle opere stesse.
Art.
6
Con
legge di bilancio o di variazione al bilancio, saranno determinati gli
stanziamenti di spesa per l'attuazione della presente legge, nei limiti delle
somme che verranno assegnate dallo Stato alla Regione, a norma degli artt. 4 e
5 ultimo comma della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.