L.R. 29 maggio 1980, n. 61 (1).

Interventi per favorire la realizzazione o la modificazione degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei soggetti di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 319 del 1976 e della L.R. n. 9 del 1979, in attuazione della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 giugno 1980, n. 35, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

 

La Regione dell'Umbria, per conseguire gli obiettivi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9 interviene - in attuazione della legge 24 dicembre 1979, n. 650 - mediante la erogazione di contributi in conto capitale, per favorire:

- i lavori di costruzione, ristrutturazione e ampliamento degli impianti, gestiti dai Comuni e/o dai loro Consorzi, necessari all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'art. 5, della legge 10 maggio 1976, n. 319 interessanti in particolare modo i piccoli centri abitati;

- i lavori di costruzione o ristrutturazione degli impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi, proposti dalle imprese che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 20 della legge n. 319 del 1976;

- i lavori di costruzione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo di cui alla legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9 proposti dalle imprese agricole assimilate ad insediamenti civili che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 20 della legge n. 319 del 1976.

 

 

Art. 2

 

In conformità a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 gli interventi finanziari consistono in:

a) contributi in conto capitale, nella misura variabile dal 60 al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere proposte dai Comuni e loro Consorzi;

b) contributi in conto capitale, nella misura variabile dal 20 al 50 per cento, della spesa riconosciuta ammissibile per le opere proposte dalle imprese industriali e artigianali e dalle imprese agricole da considerare insediamenti produttivi, singole o associate;

c) contributi in conto capitale, nella misura massima del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere proposte dalle imprese agricole che in base a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 sono considerate insediamenti civili.

Il Consiglio regionale, nell'approvare il programma delle opere da ammettere ai benefici della presente legge, determina per ogni singolo intervento la specie e l'entità del contributo nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Per i programmi proposti dai Comuni e loro Consorzi i contributi in conto capitale saranno assegnati con precedenza a quelli degli impianti atti a soddisfare le esigenze dei centri abitati minori.

Nell'assegnazione dei contributi alle imprese industriali e artigianali, come pure alle imprese agricole da considerare insediamenti civili, sarà data priorità ai programmi intesi a realizzare opere a servizio di più imprese e ai progetti di impianti finalizzati al recupero e comunque al risparmio di energia.

Nell'assegnazione di contributi alle imprese agricole da considerare insediamenti civili, sarà data priorità ai programmi che prevedono la realizzazione di opere finalizzate allo smaltimento sul suolo delle acque di rifiuto, mediante il ricorso alla pratica della fertirrigazione, a norma della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9.

 

 

Art. 3

 

Le richieste dei contributi debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio 1981, accompagnate da una relazione tecnico-economica esplicativa (2).

I soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente art. 2 debbono inoltre dimostrare di essere in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 2 - dal primo al sesto comma - della legge n. 650 del 24 dicembre 1979.

La Giunta regionale entro il 31 marzo 1981 trasmette al Consiglio regionale, per l'approvazione, la proposta di piano di assegnazione di contributi per il triennio 1980-1981-1982 (3).

 

(2) Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 23 dicembre 1980, n. 78.

(3) Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 23 dicembre 1980, n. 78.

 

 

Art. 4

 

La formale concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, erogando il 50 per cento del contributo assegnato dopo l'inizio dei lavori e l'invio della documentazione relativa, stabilita dalla stessa Giunta regionale; il restante 50 per cento, a saldo, ad ultimazione dei lavori e dietro presentazione della documentazione relativa, stabilita dalla Giunta regionale.

A richiesta dei comuni e dei loro Consorzi, per gli impianti di fognatura e di depurazione di loro competenza ammessi ai benefici della presente legge, è consentita l'erogazione di un contributo pari al 40 per cento del totale concesso, ulteriore a quello corrisposto dopo l'inizio dei lavori sullo stato degli

stessi, approvata dall'Ente richiedente e illustrante anche le spese effettuate, dalle quali risulti che lo stato di esecuzione dell'opera non è inferiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'atto della concessione del beneficio.

A richiesta delle imprese agricolo od industriali, per gli impianti di depurazione ammessi ai benefici della presente legge il cui costo finale preventivato superi l'importo ammesso a contributo e comunque sia superiore a lire 300 milioni, è consentita l'erogazione di un contributo pari al 40 per cento del totale concesso, ulteriore a quello corrisposto dopo l'inizio dei lavori, dietro presentazione di certificazione del direttore dei lavori sullo stato degli stessi e illustrante le spese effettuate, nonché di idonea garanzia

fidejussoria nelle forme previste per gli appalti delle opere pubbliche.

Nelle ipotesi previste ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il restante contributo a saldo pari al 10 per cento, verrà erogato ad ultimazione dei lavori e dietro presentazione della documentazione relativa, stabilita dalla Giunta regionale (4).

 

(4) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 13 luglio 1983, n. 28.

 

 

Art. 5

 

L'ammissione ai benefici della presente legge delle opere proposte dai Comuni e dai loro Consorzi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

 

 

Art. 6

 

Con legge di bilancio o di variazione al bilancio, saranno determinati gli stanziamenti di spesa per l'attuazione della presente legge, nei limiti delle somme che verranno assegnate dallo Stato alla Regione, a norma degli artt. 4 e 5 ultimo comma della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.