L.R.
29 maggio 1980, n. 63 (1).
Interventi
per la tutela e il miglioramento del patrimonio regionale di edilizia
scolastica (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 giugno 1980, n. 35, edizione straordinaria.
(2)
Vedi, anche, l'articolo unico, L.R. 30 maggio 1983, n. 14. Vedi, inoltre, la
Delib.G.R. 19 luglio 2000, n. 807.
Art.
1
La
regione dell'Umbria favorisce la conservazione ed il miglioramento del
patrimonio regionale di edilizia scolastica mediante provvidenze di carattere
finanziario e secondo le modalità degli articoli seguenti.
Art.
2
Le
provvidenze finanziarie riguardano:
a)
gli interventi urgenti ed indifferibili volti al ripristino delle condizioni di
agibilità totale o parziale degli edifici scolastici;
b)
le opere di realizzazione e adattamento di palestre e impianti ginnico-sportivi
scolastici;
c)
la conservazione, la manutenzione degli edifici e degli impianti delle scuole
materne statali e non statali (3).
(3)
Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 26 febbraio 1981, n. 11.
Art.
3
I
destinatari delle provvidenze di cui al precedente articolo sono le Province e
i Comuni per gli interventi e le opere indicati alle lett. a) e b) le Province,
i Comuni, gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private che gestiscono scuole
materne non statali per le opere indicate alla lett. c).
Art.
4
Le
domande vanno presentate alla Giunta regionale. Il Consiglio regionale approva
i programmi degli interventi predisposti dalla Giunta regionale, sulla base
delle domande pervenute, nei limiti delle spese autorizzate con il successivo
art. 8.
Le
domande per la concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 2 lett.
c), devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale corredate da
una relazione sulla attività svolta negli anni precedenti, sulla consistenza
dell'edificio, con l'indicazione del numero delle sezioni funzionanti e delle
frequenze alla data della domanda.
Art.
5
Per
le opere di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 2, la Regione assegna
contributi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
L'erogazione
delle provvidenze di cui al comma precedente è disposta dalla Giunta regionale
previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idonea documentazione
di spesa (4).
I
finanziamenti degli interventi di cui all'art. 2 lettera a) possono essere
erogati secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della legge regionale 21
novembre 1977, n. 58 (5).
(4)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 26 febbraio 1981, n. 11.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 26 febbraio 1981, n. 11.
Art.
6
I
progetti esecutivi devono essere presentati alla Giunta regionale entro il
termine di 60 giorni della data di comunicazione della inclusione degli
interventi e delle opere nei programmi di cui all'art. 4.
L'espletamento
delle procedure per l'aggiudicazione dell'appalto e l'affidamento dei lavori
deve essere ultimato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
deliberazione della Giunta regionale di assegnazione del finanziamento.
Art.
7
Decorsi
inutilmente i tempi fissati nel precedente articolo, la Giunta regionale previa
diffida, pronuncia la decadenza dei soggetti interessati dai benefici concessi.
I
finanziamenti per i quali è pronunciata la decadenza sono assegnati ad Enti o
istituzioni secondo le priorità indicate nei programmi.
I
soggetti che abbiano usufruito delle provvidenze di cui alla presente legge
sono tenuti a trasmettere entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori
una relazione tecnico amministrativa sulla realizzazione delle opere.
Art.
8
L'entità
della spesa per l'attuazione della presente legge sarà determinata annualmente
con la legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 di contabilità.
Nel
bilancio dell'esercizio 1980 è istituito per memoria - al titolo 2, sezione 6,
rubrica 11, tipo 2.1., settore 06 - il cap. 6645 denominato: «spese per gli
interventi di conservazione e miglioramento del patrimonio regionale di
edilizia scolastica».
Art.
9
Per
quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o
regionali.