L.R. 29 maggio 1980, n. 63 (1).

Interventi per la tutela e il miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 giugno 1980, n. 35, edizione straordinaria.

(2) Vedi, anche, l'articolo unico, L.R. 30 maggio 1983, n. 14. Vedi, inoltre, la Delib.G.R. 19 luglio 2000, n. 807.

 

 

Art. 1

 

La regione dell'Umbria favorisce la conservazione ed il miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica mediante provvidenze di carattere finanziario e secondo le modalità degli articoli seguenti.

 

 

Art. 2

 

Le provvidenze finanziarie riguardano:

a) gli interventi urgenti ed indifferibili volti al ripristino delle condizioni di agibilità totale o parziale degli edifici scolastici;

b) le opere di realizzazione e adattamento di palestre e impianti ginnico-sportivi scolastici;

c) la conservazione, la manutenzione degli edifici e degli impianti delle scuole materne statali e non statali (3).

 

(3) Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 26 febbraio 1981, n. 11.

 

 

Art. 3

 

I destinatari delle provvidenze di cui al precedente articolo sono le Province e i Comuni per gli interventi e le opere indicati alle lett. a) e b) le Province, i Comuni, gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private che gestiscono scuole materne non statali per le opere indicate alla lett. c).

 

 

Art. 4

 

Le domande vanno presentate alla Giunta regionale. Il Consiglio regionale approva i programmi degli interventi predisposti dalla Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, nei limiti delle spese autorizzate con il successivo art. 8.

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 2 lett. c), devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale corredate da una relazione sulla attività svolta negli anni precedenti, sulla consistenza dell'edificio, con l'indicazione del numero delle sezioni funzionanti e delle frequenze alla data della domanda.

 

 

Art. 5

 

Per le opere di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 2, la Regione assegna contributi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

L'erogazione delle provvidenze di cui al comma precedente è disposta dalla Giunta regionale previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idonea documentazione di spesa (4).

I finanziamenti degli interventi di cui all'art. 2 lettera a) possono essere erogati secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della legge regionale 21 novembre 1977, n. 58 (5).

 

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 26 febbraio 1981, n. 11.

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 26 febbraio 1981, n. 11.

 

 

Art. 6

 

I progetti esecutivi devono essere presentati alla Giunta regionale entro il termine di 60 giorni della data di comunicazione della inclusione degli interventi e delle opere nei programmi di cui all'art. 4.

L'espletamento delle procedure per l'aggiudicazione dell'appalto e l'affidamento dei lavori deve essere ultimato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di assegnazione del finanziamento.

 

 

Art. 7

 

Decorsi inutilmente i tempi fissati nel precedente articolo, la Giunta regionale previa diffida, pronuncia la decadenza dei soggetti interessati dai benefici concessi.

I finanziamenti per i quali è pronunciata la decadenza sono assegnati ad Enti o istituzioni secondo le priorità indicate nei programmi.

I soggetti che abbiano usufruito delle provvidenze di cui alla presente legge sono tenuti a trasmettere entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori una relazione tecnico amministrativa sulla realizzazione delle opere.

 

 

Art. 8

 

L'entità della spesa per l'attuazione della presente legge sarà determinata annualmente con la legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 di contabilità.

Nel bilancio dell'esercizio 1980 è istituito per memoria - al titolo 2, sezione 6, rubrica 11, tipo 2.1., settore 06 - il cap. 6645 denominato: «spese per gli interventi di conservazione e miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica».

 

 

Art. 9

 

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali.